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MONTANARA: 6 MESI DI SQUALIFICA AI CONSIGLIERI ABELLI E BERTINELLI

Squalifica che è arrivata sempre a seguito di quel consiglio di società che la FIGC ha giudicato un falso, visto che non c'è mai stato. Ricordiamo che la "vecchia" Società Montanara aveva dichiarato che Emiliagol sarebbe stata denunciata per aver diffuso falsità in merito a quel "falso". Bene, dopo quella fantomatica dichiarazione di denuncia, arrivarono a ruota le dimissioni del Presidente. La storia è storia e la storia la scrivono i vincitori... bhe dai, troppo facile! Ora si spera che dopo il cambio di Presidente quel brutto capitolo di non calcio, sia concluso!

 

 

RIUNIONE DEL 13 SETTEMBRE 2021

 

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e FOSCHINI (Componenti) con l’assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

 

DEFERIMENTI

 

5. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Gianluca Abelli e Roberto Bertinelli

 

Con nota 21.12.2020, n. 7366/69 pfi 20-21, il Procuratore Federale Interregionale;

 

- visto l’art. 126 del C.G.S. di cui si sono avvalsi i Sigg. Menozzi, Mistrali, Schianchi, Lento e la Società Montanara Calcio Ducale;

 

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Filippo Verrone;

 

- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

 

- Il Sig. ABELLI GIANLUCA, Socio all’epoca dei fatti della Società ASD MONTANARA CALCIO/DUCALE 61 e in quanto tale tenuto all’osservanza del Codice di Giustizia Sportiva e delle norme federali ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2, della violazione dell’art.4 comma 1 per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto un verbale di seduta del Consiglio Direttivo della Società recante la data del 14.06.2018, ideologicamente falso in quanto sottoscritto senza che la riunione fosse mai avvenuta così come nello stesso descritto e rappresentato, recante, peraltro, la sua nomina a Consigliere della Società;

 

- Il Sig. BERTINELLI ROBERTO, Socio all’epoca dei fatti della Società ASD MONTANARA CALCIO/DUCALE 61 e in quanto tale tenuto all’osservanza del Codice di Giustizia Sportiva e delle norme federali ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2, della violazione art.4 comma 1 per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto un verbale di seduta del Consiglio Direttivo della Società recante la data del 14.06.2018, ideologicamente falso in quanto sottoscritto senza che la riunione fosse mai avvenuta così come nello stesso descritto e rappresentato, recante, peraltro, la sua nomina a Consigliere della Società;

 

Effettuate ritualmente le notifiche, nessuna delle parti deferite è presente all’odierna riunione e nemmeno ha inviato memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, svolge un’ampia ricostruzione dei fatti e richiede che venga riconosciuta la responsabilità di entrambe parti deferite per le violazioni regolamentari che vengono loro addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive:

- sei mesi di inibizione a carico del Sig. Gianluca Abelli;

- sei mesi di inibizione a carico del Sig. Roberto Bertinelli

Il Tribunale

- letto il deferimento;

- preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale;

- considerata la mancanza di argomentazioni difensive delle parti deferite;

- ritenuta comprovata la responsabilità di entrambe le parti deferite per le violazioni ad esse attribuite;

d e l i b e r a

 

di infliggere ai Signori Gianluca Abelli e Roberto Bertinelli l’inibizione per mesi sei.

 

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

MA DA BO?IL MONTANARA REPLICA ALLA FIGC E MINACCIA QUERELA A EMILIAGOL

 

 

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  Scritto da manso il 16/09/2021
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