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MANSIONI GUARDALINEE UFFICIALI E GUARDALINEE DI PARTE

Estratto dall' articolo di TiscaliWeb

GUARDALINEE UFFICIALI

  1. I guardalinee ufficiali sono tenuti a segnalare immediatamente all'arbitro, sventolando in modo ben visibile la bandierina, il calciatore, anche se di riserva e seduto in panchina, non controllato dallo stesso, che li colpisca o tenti di colpirli, li faccia oggetto di lancio di sputi oppure rivolga loro gesti o frasi ingiurose. Qualora l'arbitro non fosse in posizione idonea per rilevare prontamente la segnalazione, il guardalinee continuerà a sventolare la bandierina collocandosi nella migliore posizione per essere notato dallo stesso, mentre l'altro guardalinee ne attirerà l'attenzione sventolando anch'egli la bandierina.

  2. Analogamente a quanto sopra stabilito, i guardalinee ufficiali sono tenuti a segnalare immediatamente gli atti di violenza consumata o il lancio di sputi commessi da calciatori nei confronti di avversari o nei loro confronti da persona indicata nell'elenco.

  3. Se la segnalazione viene immediatamente rilevata ed il fatto è avvenuto nel terreno di giuoco, l'arbitro interromperà il giuoco e, oltre al provvedimento dell'espulsione (se trattasi di calciatore) o dell'allontanamento (se trattasi di persona diversa indicata nell'elenco), lo riprenderà con un calcio di punizione diretto nel primo caso, o con una sua rimessa effettuata nel punto in cui si trovava il pallone al momento della interruzione, nel secondo caso.

  4. Qualora il guardalinee possa informare l'arbitro soltanto durante l'intervallo per fatti avvenuti in chiusura del primo tempo o a tempo già scaduto, entro o fuori il recinto di giuoco, questi convocherà nel suo spogliatoio il capitano della squadra cui appartiene il colpevole e gliene notificherà l'espulsione (se trattasi di calciatore) o l'inibizione all'ulteriore ammissione nel recinto di giuoco (se trattasi invece di persona diversa), come sopra precisato.
  5. In relazione ai fatti di cui sopra ed indipendentemente dalle decisioni assunte dall'arbitro, il guardalinee interessato dovrà, al termine della gara, redigere un rapporto che sarà consegnato all'arbitro per essere allegato al referto di gara. Del pari i guardalinee sono tenuti a riferire su altre eventuali manifestazioni di condotta irregolare tenuta dalle persone autorizzate a rimanere nel recinto di giuoco.

  6. Le suindicate formalità dovranno essere compiute evitando in modo assoluto la presenza di dirigenti, calciatori o di altre persone.
    È interpretazione costante che i guardalinee debbano svolgere la loro funzione uno per ciascuna linea laterale. Tuttavia i guardalinee ufficiali o di parte debbono mantenere la stessa posizione sia nel primo che nel secondo tempo in modo da controllare l'attacco di entrambe le squadre. Soltanto quando particolari fatti estranei al giuoco (intemperanze di tifosi) possono turbare l'operato di un guardalinee, l'arbitro ha facoltà di far invertire la posizione.

  7. Ai fini dell'individuazione, il guardalinee n. 1 deve considerarsi quello che si posiziona dal lato del terreno dove, di norma, sono collocate le panchine.

  8. Determinandosi l'assenza di uno dei guardalinee ufficialmente designati, il direttore di gara cercherà di reperire sul campo un collega arbitro che lo possa sostituire; qualora non vi riesca dovrà:
    • a) dispensare dalla funzione il guardalinee ufficiale presente chiedendogli peraltro di non allontanarsi dal campo;
    • b) fruire di guardalinee di parte richiedendo a ciascuna società di designare all'uopo un loro tesserato idoneo.

     

  9. Se, tuttavia, nel corso della gara, sopraggiungesse il guardalinee ufficiale, l'arbitro dovrà provvedere a sostituire i guardalinee di parte con quelli ufficiali.

  10. Qualora nel corso di una gara un guardalinee ufficiale non potesse continuare ad espletare il proprio compito a causa di malessere od infortunio, l'arbitro dovrà provvedere alla sua sostituzione in analogia a quanto prescritto in caso di assenza.

  11. La sostituzione di un guardalinee ufficiale nel corso della gara è definitiva.

GUARDALINEE DI PARTE

  1. Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di guardalinee è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.

  2. Non possono fungere da guardalinee tesserati di età inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara quale calciatore.

  3. All'arbitro non è consentito sostituire i guardalinee di parte con colleghi arbitri non designati ufficialmente.

  4. Un calciatore che inizia una gara con funzioni di guardalinee non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore (tale disposizione non ha valore per l'attività ricreativa). Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al giuoco, può essere incaricato delle funzioni di guardalinee purchè‚ non sia stato espulso.

  5. È inibito ai dirigenti, ai calciatori ed in genere a tutti i tesserati della F.I.G.C. colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione, di svolgere le funzioni di guardalinee fino a quando risulti regolarmente scontata la sanzione loro inflitta, a pena di inasprimento della stessa.

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  Scritto da manso il 08/09/2023
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