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RICORSO CORTE CALCIO, IL GIUDICE DI PARMA L'HA PESTATA MOOOOLTO GROSSA

ByManso - MAMMA MIA CHE FIGURASA! - Nella partita play off Lugagnese - Corte Calcio il Giudice di Parma, aveva inflitto una fila di mesi e di anni di squalifica a cinque, tra dirigenti e giocatori del Corte Calcio sbagliando però, secondo il Tribunale Regionale addirittura l'articolo del CGS che serve per giudicare e poi punire. Non è la prima pestata che fa questo Giudice ed è quindi lecito chiedersi cosa ci sta ancora a fare su quella poltrona. Dai su, questi provvedimenti punitivi van presi con cognizione di causa perché se è vero che certi comportamenti dentro e fuori dal campo son da condannare e combattere sempre e comunque, è altrettanto vero che non si può dare la pena di morte sportiva per un po' di insulti. Dopo questo gravissimo fatto del Giudice di Parma, la sentenza d'appello è un vero e proprio RICHIAMO del Tribunale di Giustizia Sportiva nei confronti del Giudice Buratti di Parma. Ora i casi son due, o cambia il Giudice di Parma e perciò si mette a fare il suo lavoro come si deve o chi di dovere cambia il Giudice di Parma, perchè queste son cose che fan male al nostro calcio perchè equivalgono ad un vero e proprio pugno in faccia al calcio stesso! Io la soluzione l'avrei: o si cambia il Giudice o si cambia il giudice. Punto!

RIUNIONE DEL 13 GIUGNO 2022

Corte composta dai signori: DAL FIUME (Presidente), CESARI e MORETTO (Componenti) con l’assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – FASE PLAYOFF

Nr. 71 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CORTE CALCIO

Avverso squalifica dei calciatori Ciotu Gavril fino al 30 giugno 2024, Fantini Andrea fino al 30 giugno 2023 e Gaggioli Alessandro fino al 31 dicembre 2022; avverso inibizione dei dirigenti Signori Delledonne Igor e Fantini Mario fino al 31 dicembre 2022, nonché avverso ammenda di EUR 500.00 a carico della società.

Delibere del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma pubblicate nel C.U. nr. 83 del 15.06.2022

Gara: LUGAGNANESE / CORTE CALCIO del 12.06.2022

La Società ASD Corte Calcio ha impugnato tutti i succitati provvedimenti disciplinari nel pieno rispetto delle modalità e dei termini abbreviati stabiliti dal Comunicato Ufficiale n. 160/a del 3 febbraio 2022 per i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva relativi alle ultime 4 giornate e agli eventuali spareggi dei campionati regionali di calcio a 11.

Secondo la reclamante il Giudice sportivo di Parma non avrebbe correttamente applicato le norme del Codice di Giustizia Sportiva poiché nelle motivazioni di tutti gli impugnati provvedimenti avrebbe erroneamente fatto riferimento all’articolo 35 del CGS nonostante non vi sia stata da parte dei propri tesserati nessuna condotta violenta ai danni dell’ufficiali di gara e ovviamente non vi siano certificazioni mediche attestanti lesioni fisiche dallo stesso sofferte.

Entrando nel dettaglio di quanto effettivamente realizzato dai propri tesserati nel corso della gara in questione, la società Corte Calcio sostiene che i dirigenti Delledonne e Fantini avrebbero tenuto una condotta semplicemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro senza mai avere alcun contatto fisico con quest’ultimo; che anche il calciatore Ciotu Gavril  avrebbe mantenuto un comportamento di forte protesta e sicuramente irriguardoso nei confronti dell’arbitro aggravato da un lieve contatto fisico privo però di qualsivoglia conseguenza lesiva per il direttore di gara; che entrambi i calciatori Fantini Andrea e Gaggioli Alessandro si sarebbero limitati a protestare contro decisioni assunte dall’arbitro senza mai avere con questi alcun contatto fisico;  che, infine, anche la sanzione di natura economica assunta dal Giudice sportivo ai danni della società non sarebbe giustificata in quanto non vi sarebbe stato alcun atto violento attuato dai propri sostenitori.

Per i motivi come sopra succintamente riassunti la reclamante chiede che le condotte dei propri tesserati siano ricondotte nelle fattispecie previste e punite dall’articolo 36 CGS e che pertanto le relative sanzioni deliberate dal Giudice di primo grado siano integralmente riformate e opportunamente ridotte.

La società Corte Calcio, che oltre ad aver prodotto un video filmato della gara e richiesto copia degli atti ufficiali, aveva anche richiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione rappresentata dal proprio legale Avv. Riccardo Benaglia; e altresì presente il Presidente della Società.

L’Avv. Benaglia si riporta alle motivazioni addotte nel proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate insistendo in particolare sul fatto che nessuno dei giocatori e /o Dirigenti ha usato violenza nei confronti dell’arbitro e che nessuno è entrato in contatto fisico con il medesimo e che il solo giocatore Ciotu Gavril ha sì appoggiato le mani sul petto dell’arbitro ma senza violenza e senza arrecargli dolore.

La società reclamante insiste perchè nel caso di specie trovi applicazione l’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva.

Insiste anche perché la Corte esamini un filmato dei fatti avvenuti offerto in visione.

Conclusivamente la Società chiede la riforma delle sanzioni o quantomeno una riduzione delle medesime.

Letto il reclamo, considerate le dichiarazioni rese dalla reclamante in sede di audizione, presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte

Ritiene

  • Il reclamo è fondato e va accolto, limitatamente, peraltro, all’entità alle sanzioni da infliggere a giocatori, Dirigenti e società coinvolti dalle decisioni del giudice di I° grado.

Infatti

  • La Corte ha interpellato l’arbitro dell’incontro; questi ha riferito di non aver subito alcuna violenza (né dai giocatori né dai dirigenti), poiché il solo giocatore Ciotu Gavril (l’unico ad essere entrato in contatto fisico con lui) gli ha appoggiato le mani sul petto, senza esercitare pressioni e senza arrecargli dolore.
  • Giustamente la società reclamante osserva che la disposizione di legge violata dagli incolpati è l’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva (le cui pene edittali risultano molto più blande di quelle stabilite dal Giudice di I° grado).
  • Si deve peraltro aggiungere che ognuno dei prevenuti si è reso responsabile di un atteggiamento eccessivamente protestatario e ripetitivo, con il contorno di espressioni offensive nei confronti dell’arbitro e della sua categoria.

Per questo la decisione che deve prendere la Corte terrà in considerazione quest’ ultimo aspetto, aggravando la sanzione rispetto al minimo edittale

  • Va invece disattesa la richiesta della Società reclamante di poter esibire (e quindi far esaminare da parte della Corte) un video/filmato della gara, poichè tale richiesta appare non in linea con quanto previsto dalle norme innovative del Codice di Giustizia Sportiva (art. 58); da un lato il video non aggiungerebbe nulla al contesto probatorio dei referti arbitrali, dei supplementi dei collaboratori e di quanto l’arbitro ha riferito a questa Corte; d’altro canto manca anche la certezza della provenienza e attendibilità obiettiva del predetto filmato per cui la Corte ritiene superfluo esaminarlo.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna sanziona con:

- 5 giornate di squalifica il calciatore Ciotu Gavril (sanzione da scontare nel prossimo campionato); (aveva preso fino al 30-6.24)

- 4 giornate di squalifica al calciatore Fantini Andrea (sanzione da scontare nel prossimo campionato); (aveva preso fino al 30-6-23)

- 3 giornate di squalifica al calciatore Gaggioli Alessandro (sanzione da scontare nel prossimo campionato (aveva preso fino al 31-12-22)

- Inibizione fino al 16/08/2022 ai dirigenti Delledonne Igor e Fantini Mario; (entrambi avevano preso fino al 31-12-2022)

- Ammenda di € 200,00 alla Società Corte Calcio (aveva preso 500 euro)

Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

ByManso - In corsivo a fianco della sentenza della Corte di Giustizia Sportiva vi ho messo le pene inflitte a suo tempo dal Giudice di Parma, in modo che si veda bene che cacchio aveva fatto. E si, per una volta, giudicate voi il Giudice!

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  Scritto da manso il 22/06/2022
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