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DIPARTIMENTO DELLO SPORT: DAL 10/1 GREEN PASS RAFFORZATO

Uscita la nota ufficiale in cui si stabilisce che per entrare negli spogliatoi dal 10 gennaio 2022 sarà obbigatorio il Green Pass rafforzato (vaccinati o guariti))

Avviso del 26 dicembre 2021

Dipartimento dello Sport  - 26 dicembre 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, e in vigore dal 25 dicembre 2021, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, contenente la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
In relazione al settore sportivo, il decreto-legge prevede che:

- per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, a partire dal 25 dicembre e fino allo stato di cessazione dello stato di emergenza, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi al chiuso;
- a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza l’accesso a piscine, palestre e sport di squadra, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché agli spogliatoi (con esclusione dell’obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età di disabilità), è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato;
- sempre a partire dal 25 dicembre, per l’accesso e l'utilizzo di funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Il decreto-legge proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.
Si fa presente che è in corso l’aggiornamento di linee guida e FAQ, limitatamente alle novità introdotte dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

BAR E SPETTATORI; QUESTO RECITA IL DECRETO 

ARTICOLO 4 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemio logica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso

SPECIALE DOMENICA EMILIAGOL - CRER, COSA CAMBIERA' A GENNAIO

Ne parleremo questa sera in diretta on line (ore 21,30) con il Presidente del Comitato Emilia Romagna Simone Alberici

 

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  Scritto da manso il 26/12/2021
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