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TRIBUNALE FIGC: FELINO, CONDANNATA LA PRESIDENTE PER I CONTRATTI

Il Tribunale Federale della FIGC ha condannato la Presidente del Felino che aveva negato di essere a conoscenza dei contratti stipulati con i giocatori (ci son tutti nomi); negazione sostenuta poichè la Presidente ha affermato che le firme apposte sugli stessi contratti non erano le sue, quindi apocrife (false). Il Tribunale, dopo le approfondite indagini della Procura (sentiti: DS, Giocatori e Segretarie) non si è nemmeno posto il problema del falso o no, poiché alcuni contratti sono stati firmati dalla stessa Presidente e se anche altri son stati firmati dalla segretaria, quest'ultima lo ha fatto alla presenza della stessa Presidente e comunque sotto la sua responsabilità (della Presidente). Insomma, va bene tutto, ma pare che anche nella Giustizia Sportiva alla fine delle fole, la responsabilità trionfa su tutto il resto.... dove per il resto si intende anche il "fare i furbi/e!! E ora? Bhe, non è difficile pensare che per il Felino sarà difficile non ottemperare a quei contratti, come fatto finora (è passato un bell' annetto, ve!) Ma la domanda è: "il Felino, pagherà anche gli interessi?... rido!

COMUNICATO CRER

Concetta Sagone, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società ASD GS Felino, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa,  nell’ambito del procedimento innanzi al Collegio Arbitrale LND - AIC (vertenza n. 1/24), instaurato dai calciatori sigg.ri Barbarini Michele, Bove Luigi, Bruschi Manuel, Canrossi Matteo, Davighi Federico, Lestini Cristian, Mora Alessandro, Pioli Filippo, Rizzi Federico, Salomone Marco, Sutera Giacomo, Vittiglio Marco e Vlas Marius Marin, all'epoca dei fatti tutti tesserati per la ASD GS Felino, eccepito la nullità dei contratti di collaborazione  coordinata e continuativa stipulati con gli stessi disconoscendo la firma apposta in calce a tali atti a lei riconducibile, nonché eccependo di non essere a conoscenza di chi avesse provveduto al deposito degli stessi sul portale federale, quando invece è stato accertato  che alcuni di tali contratti sono stati da lei stessa firmati ed altri sono stati firmati al suo posto, con firma apocrifa, dalla segretaria tesserata all’epoca dei fatti per la società dalla  stessa rappresentata, sig.ra Giulia Ferretti, su sua indicazione ed in sua presenza nel mese di gennaio 2024, così come è stato accertato che il caricamento sul portale federale di tali contratti è avvenuto ad opera della sig.ra Ferretti alla presenza e su indicazione della  presidente della ASD GS Felino e sempre nel mese di gennaio 2024.

Giulia Ferretti, all’epoca dei fatti segretaria tesserata per la società ASD GS Felino, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nel mese di gennaio 2024, apposto la firma apocrifa della presidente sig.ra Concetta Sagone, su indicazione di quest'ultima ed in sua presenza, sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa di numerosi calciatori all’epoca dei fatti tesserati per la società ASD GS Felino;

ASD GS Felino a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dalle persone sopra indicata, così come descritto nel precedente capo di incolpazione.

Effettuate le rituali e dovute notifiche, la Sig.ra Concetta Sagone congiuntamente alla società dalla stessa presieduta ASD GS Felino e per il tramite dell’Avv. Michelangelo Lanzi del Foro di Parma, ha depositato una memoria difensiva in cui si contesta un’errata valutazione degli elementi probatori raccolti nella fase istruttoria che ha indotto la Procura Federale ad instaurare il presente procedimento disciplinare mediante la notifica del relativo atto di deferimento, si afferma che non sussiste alcun elemento di colpevolezza in capo alla Sig.ra Sagone e dunque alla società Felino, si richiede l’audizione della stessa Sig.ra Sagone all’udienza fissata per la discussione del presente deferimento, si deducono prove testimoniali e si indicano le generalità dei relativi testi dei quali pure si richiede l’audizione previa concessione del termine per la formulazione dei relativi capitoli di prova e fissazione di un’udienza apposita e, infine, si conclude con la richiesta di archiviazione dell’instaurato procedimento disciplinare.

Nessuno è invece comparso per la parte deferita Giulia Ferrari che neppure ha depositato memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, preso atto della depositata memoria difensiva e dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità delle parti incolpate per le violazioni regolamentari alle stesse rispettivamente addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari:

  • Inibizione di mesi 6 per la Sig.ra Concetta Sagone
  • Inibizione di mesi 2 per la Sig.ra Giulia Ferretti
  • EUR 1.000,00 d’ammenda a carico della società ASD GS Felino

In nome e per conto della parte deferita Sig.ra Sagone prende la parola l’Avv. Lanzi che, preso atto della requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e delle relative richieste sanzionatorie, si richiama alla depositata memoria difensiva e insiste sulla mancanza di qualsiasi responsabilità in capo alla Presidente Sagone e dunque alla società Felino che anzi nella presente vicenda ritiene essere state vittime dei comportamenti illeciti attuati da due collaboratori della società stessa.

Interviene anche la Sig.ra Sagone che illustra la procedura seguita per la redazione e l’inserimento a portale dei contratti dei calciatori e precisa il momento e le circostanze nelle quali si è avveduta dell’esistenza dei nuovi contratti che contenevano la sua firma assolutamente apocrifa e contraffatta.

Il Tribunale

  • letto l’atto di deferimento;
  • preso atto della dettagliata requisitoria della Rappresentante della Procura Federale e delle relative sanzioni disciplinari richieste nei confronti delle parti deferite;
  • udite le parti deferite Sagone e ASD GS Felino nonché il di loro legale fiduciario;
  • rigettata la richiesta di audizione dei testi indicati dalle parti incolpate in quanto le dedotte testimonianze non appaiono necessarie al fine della decisione del presente procedimento disciplinare;
  • considerato che sul tema delle firme apocrife apposte sui contratti inseriti a portale non sono stati effettuati, almeno allo stato attuale delle cose, accertamenti tecnici più approfonditi in grado di superare le incertezze, evidenziate anche dalla difesa delle parti deferite costituitesi nel presente procedimento disciplinare, circa l’effettiva paternità dell’avvenuta contraffazione;
  • valutato che comunque dagli atti esaminati dalla Procura Federale e poi prodotti a sostegno del proposto deferimento, emergono comportamenti attuati in chiara e netta violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva imposti dall’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva;
  • ritenuto pertanto che sussistano effettivi profili di responsabilità a carico di tutte le parti deferite per le violazioni alle stesse rispettivamente attribuite e che, per quanto riguarda in particolare la Sig.ra Concetta Sagone, appaia un fatto incontestabile che, nell’assumere la carica di Presidente della società ASD GS Felino, ella sia venuta meno agli obblighi e ai doveri correlati al proprio ruolo non adottando la dovuta vigilanza diretta ad assicurare una corretta gestione della società sportiva che presiedeva e non prestando la necessaria attenzione nella selezione dei propri collaboratori diretti.

Per tutti i suddetti motivi

d e l i b e r a

di infliggere:

alla Sig.ra CONCETTA SAGONE, presidente della società ASD GS Felino, l’inibizione fino a tutto il 30/08/2025,

alla Sig.ra GIULIA FERRETTI, segretaria della società ASD GS Felino, l’inibizione fino a tutto il 31/07/2025

alla società A.S.D. G.S. FELINO l’ammenda di EUR 400,00

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  Scritto da manso il 23/05/2025
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