TESSERATO OFFENDE L'ARBITRO SU FACEBOOK E SI PRENDE 3 MESI
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico del Signor Andrea GHIDONI
- Il Signor GHIDONI ANDREA all’epoca dei fatti tesserato, con la Società ASD VIRTUS PIACENZA A. POL.D, della violazione art. 4, comma 1, e art.23, comma 1 del C.G.S. per aver commentato un post pubblicato sulla pagina Facebook del quotidiano online “Sport Piacenza” e aver leso l’onore, il prestigio ed il decoro della classe arbitrale, con la dichiarazione seguente, postata sempre sulla medesima pagina di Facebook dello stesso quotidiano e nel contempo sulla propria pagina Facebook ; “ …la maggior parte degli arbitri in terza categoria andrebbe radiata. Pagliacci …”.
Il comportamento del Sig. Andrea Ghidoni non viene invece ritenuto idoneo a configurare una responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. a carico della Società VIRTUS PIACENZA.A.POL. D. per la quale lo stesso era tesserato all’epoca dei fatti, in quanto lo stesso appare ricompreso esclusivamente nell’ambito della sfera soggettiva e personale propria del tesserato e la pubblicazione del post disciplinarmente rilevante ha avuto luogo su un profilo personale del tesserato del tutto sottratto ad un preventivo potere di controllo da parte della Società.
Effettuate ritualmente le notifiche, la parte deferita non è presente all’odierna riunione e non ha fatto pervenire memorie difensive.
Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte deferita per le violazioni regolamentari alla medesima addebitate per le quali propone il seguente provvedimento disciplinare:
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Mesi 3. d’inibizione a carico del Sig. Andrea Ghidoni
Il Tribunale
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letto il deferimento;
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preso atto della sanzione disciplinare richiesta dal Rappresentante della Procura Federale;
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considerata l’assenza di argomentazioni difensive della parte deferita
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ritenuta comprovata la responsabilità della stessa parte deferita per le violazioni attribuitele
d e l i b e r a
di infliggere al Sig. Andrea GHIDONI l’inibizione fino a tutto il 30 / 10 / 2022,