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TRAVERSA ROTTA: TOLTA LA PENALIZZAZIONE E TOLTA LA MULTA AL BAISO

CONFERMATO LO 0-3 A TAVOLINO, ma come avevamo PREVISTO, il ricorso sarebbe stato accettato per quanto riguardava la parte multa (300 euro) e per il punto di penalizzazione, perché ci pareva assurdo che un problema come quello della traversa rotta, che esula dalla volontà della società, possa essere considerato come una rinuncia e quindi punito con ben altre pericolose conseguenze di come è alla fine stato. Davvero un grosso abbaglio quello del Giudice di Prima Istanza!

 

RIUNIONE DEL 7 MARZO 2022

 

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), DE OTO e FOSCHINI (Componenti) con l’assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 44 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BAISO SECCHIA

Avverso punizione sportiva della perdita della gara per zero a tre, penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di EUR. 300,00

Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 66 del 23.02.2022

Gara: Baiso Secchia / Guastalla Calcio del 20.02.2022

Con rituale e tempestivo ricorso, preceduto dall’invio del richiesto preavviso e corredato da materiale fotografico a riprova delle proprie asserzioni, la società ASD Baiso Secchia ha impugnato il succitato provvedimento disciplinare assunto dal Giudice sportivo presso il CRER ritenendolo erroneo ed eccessivamente afflittivo per due distinti ordine di motivi.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la irregolarità che ha impedito la disputa della gara non sarebbe imputabile alla stessa società Baiso. Al riguardo si assume che un sopraluogo effettuato alle ore 11 della mattina non avrebbe rilevato alcuna irregolarità nell’impianto sportivo, che la situazione non sarebbe mutata nemmeno all’arrivo al campo degli ufficiali di gara i quali, dopo una preventiva ispezione, avrebbero solo e semplicemente richiesto alla società ospitante di sistemare le reti di entrambe le porte, che il cedimento della parte modulare della traversa di una delle porte si sarebbe determinato in occasione del riscaldamento pre-gara in cui presumibilmente un atleta della squadra del Guastalla vi si sarebbe appeso, e che, pertanto, la riscontata irregolarità della porta non sarebbe riconducibile alla responsabilità della società Baiso costituendo un fatto imprevedibile e del tutto esterno alla propria sfera di controllo.

Con il secondo motivo di gravame la ricorrente contesta che l’episodio in rassegna possa integrare, come invece ritenuto dal Giudice sportivo, una rinuncia della società a prendere parte alla gara e considera pertanto erroneo il richiamo all’articolo 10 e la conseguente irrogazione delle sanzioni accessorie della penalizzazione di un punto e dell’ammenda di EUR. 300,00. Rileva la reclamante che la fattispecie della rinuncia è contemplata dall’articolo 55 delle NOIF che disciplina espressamente l’eventualità in cui le squadre non si presentano in campo nei termini previsti, mentre nel caso in parola la squadra del Baiso era presente, aveva consegnato la distinta gara, stava svolgendo il riscaldamento e, quando l’arbitro ha ravvisato l’irregolarità di una delle porte, gli addetti del Baiso si sono adoperati nei limiti del possibile per porvi rimedio e ricreare le condizioni affinché l’incontro potesse disputarsi.

Per le ragioni come sopra riassunte la società Baiso Secchia chiede, in via principale, la revoca totale della decisione del Giudice sportivo e la fissazione di una nuova data per la disputa della gara; mente in via subordinata, la ricorrente chiede l’annullamento sia della penalizzazione di un punto in classifica sia dell’ammenda di EUR 300,00.

La società ASD Baiso Secchia, che aveva chiesto di essere sentita, è presente all’odierna riunione rappresentata e difesa da un legale di fiducia il quale, dopo essersi richiamato alle argomentazioni articolate nel proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate, sottolinea la necessità che l’arbitro sia sentito dalla Corte Sportiva d’Appello affinché possa confermare la fattuale circostanza che il cedimento della traversa non poteva che essersi verificato durante il riscaldamento pre-gara e non prima, mentre per ciò che concerne il secondo motivo di gravame, produce une serie di precedenti giurisprudenziali che confermano la dedotta tesi difensiva.

La società cointeressata Guastalla Calcio non è invece presente all’odierna riunione né ha presentato memorie e/o proprie controdeduzioni.

Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali questa Corte evidenzia in primo luogo che tali atti non necessitano di approfondimenti e ulteriori chiarimenti in quanto contengono tutti gli elementi necessari e sufficienti per decidere il ricorso in parola.

A riguardo del primo motivo di gravame la Corte ritiene di non poter condividere la tesi della reclamante per cui il danneggiamento della traversa di una delle porte non possa essere riconducibile alla propria responsabilità.

Detta tesi contrasta con quanto espressamente stabilito dall’articolo 59 comma 3) delle NOIF in forza del quale le società ospitanti sono ritenute responsabili del regolare allestimento del campo di gioco.

Per la costante e ormai consolidata giurisprudenza degli organismi di giustizia sportiva, si tratta di una responsabilità di natura oggettiva “che può essere by-passata unicamente laddove il soggetto su cui grava la colpa presunta, dimostri, in applicazione del principio di astrazione processuale dalla causa, di aver adottato tutte le misure minime idonee per evitare il fatto oppure invocando le cause di esonero dalla presunzione di colpa, rinvenibili nel caso fortuito o nella forza maggiore” (Collegio di Garanzia dello Sport, decisione 52/2019).

Ad avviso di questa Corte la società Baiso Secchia non ha adeguatamente assolto l’onere probatorio su di essa gravante anche perché il danneggiamento di una porta costituisce indubbiamente un caso eccezionale che raramente si verifica, ma non impossibile e dunque di per sé prevedibile non solo in ipotesi astratta, ma anche concreta.

Questa Corte non condivide nemmeno la tesi per la quale l’inconveniente verificatosi, indipendentemente dal momento in cui è avvenuto e dalle cause che lo hanno provocato, possa considerarsi un evento fuori dal controllo della società ospitante che, giova ribadire, è come tale obbligata al corretto allestimento dell’impianto sportivo dove era stato programmato l’incontro in questione. Al riguardo questa Corte ritiene che una società che affronta un campionato di Promozione, anche in ragione del carattere così stringente della responsabilità sopra ricordata, dovrebbe munirsi di un modello organizzativo che, per quanto basico possa essere trovandoci in ambito di calcio dilettantesco, debba prevedere i dovuti accorgimenti atti a prevenire e fronteggiare inconvenienti come quello in rassegna le cui conseguenze sono fatali per la regolare disputa della gara.

Questa Corte giudica invece del tutto legittime e fondate le argomentazioni proposte dalla reclamante a sostegno del secondo motivo d’appello non ravvisando nella fattispecie alcuna rinuncia a disputare la gara da parte della società Baiso Secchia e considerando quindi ingiustificate le sanzioni accessorie inflittale a tale titolo dal Giudice di primo grado.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla società ASD BAISO SECCHIA contro la punizione della perdita della gara, mentre lo accoglie per quanto riguarda la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di EUR 300,00 sanzioni queste ultime che vengono entrambe annullate.

Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso essendo stato lo stesso parzialmente accolto.

LA NUOVA CLASSIFICA

 

  Squadra Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 34 17 10 4 3 21 17 4 6 2 0 4 2 3 1
2 33 17 10 3 4 30 19 11 6 2 1 4 1 3 -2
3 30 17 9 3 5 27 18 9 5 0 4 4 3 1 -5
4 28 17 8 4 5 29 24 5 4 2 2 4 2 3 -5
5 27 17 8 3 6 25 22 3 4 1 3 4 2 3 -6
6 25 17 7 4 6 21 20 1 5 1 2 2 3 4 -8
7 23 17 6 5 6 24 20 4 4 2 3 2 3 3 -12
8 23 17 6 5 6 21 19 2 3 3 3 3 2 3 -12
9 22 17 6 4 7 27 28 -1 4 2 2 2 2 5 -11
10 21 17 5 6 6 23 23 0 2 4 3 3 2 3 -14
11 19 17 4 7 6 18 22 -4 2 2 4 2 5 2 -14
12 18 17 4 6 7 16 23 -7 3 2 4 1 4 3 -17
13 14 17 3 5 9 14 28 -14 0 5 3 3 0 6 -19
14 9 17 2 3 12 23 36 -13 1 3 5 1 0 7 -26

 

 

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  Scritto da Redazione Emiliagol il 09/03/2022
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