UNDER 16 OFFENDE L'ARBITRO SUI MEDIA E SI BECCA 4 GIORNATE
“Partita rubata arbitro di …. che rotola in campo e puzza di …..” Questa la frase che un Under 16 della Lugagnese ha rilasciato a "Tutto campo" e che giustamente gli son costate 4 giornate di scqualifica. Noi a Domenica EmiliGol abbiamo avvertito che certe dichiarazioni ai media non sarebbero più passate e questo caso sta lì proprio a dimostrarlo. E' il primo, ma vedrete che ne arriveranno altre di queste squalifiche!
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Matteo Tiramani Con nota 13.01.2022, n. 005041/396 pfi 21-22, il Procuratore Federale Interregionale;
- visto l’art. 125 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Cristiano Pasero, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati;
- deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parta sopra indicata, perché risponda:
- Il Signor Matteo Tiramani, calciatore all’epoca dei fatti della Società USD LUGAGNANESE, della violazione dell’art.4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara LUGAGNANESE-CUS PARMA disputata in data 19/12/2021 valevole per il girone A) del campionato Under 16 provinciale della s/s 2021-2022, leso l’onore, il prestigio e nonché il decoro dell’arbitro, che ha diretto tale gara, nonché, per l’effetto e più in generale, anche quelli di tutta la classe arbitrale con la dichiarazione postata in data 19/12/21 sul portale “TUTTOCAMPO” nella sezione “commenti” della quale si riporta il seguente estratto : “partita rubata arbitro di …. che rotola in campo e puzza di …..”
Effettuate ritualmente le dovute notifiche, all’odierna riunione il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, comunica di avere trovato un accordo con la parte deferita ai sensi dell’articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento il relativo verbale di patteggiamento che prevede:
- la squalifica per 4 giornate di gara; 1665 1665 Il Tribunale
- letto il deferimento;
- preso atto dell’esito dell’accordo intervenuto tra il Rappresentante della Procura Federale e la parte deferita;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e sostanzialmente congrue le sanzioni concordate;
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore Matteo Tiramani la squalifica per 4 giornate di gara, da scontare nel Campionato in cui attualmente milita la società di appartenenza. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.