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CRER, ECCO LE CONSULTE TERRITORIALI FORMATE DA DIRIGENTI DI SOCIETA'

Per il Presidnete Alberici ogni promessa è un debito? Si direbbe proprio di si: le Consulta avranno il fine di promuovere e favorire il coinvolgimento delle Società, con funzioni consuntive, nelle attività di competenza del Comitato stesso.

REGOLAMENTO COSTITUZIONE CONSULTE TERRITORIALI

Art.1

Finalità generali

Il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC/LND valorizza la costituzione delle Consulte composte da Dirigenti di Società, al fine di promuovere e favorire il coinvolgimento delle Società, con funzioni consuntive, nelle attività di competenza del Comitato stesso.

Art. 2

Funzione della Consulta

Ai sensi dell’art. 14 lett. f) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti: “Presso il Comitato può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di Società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l’attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore”.

Art. 3

Costituzione delle Consulte e durata

Vengono costituite in ogni Delegazione Provinciale le Consulte Territoriali, che avranno la durata di 2 anni, al fine di promuovere e favorire il coinvolgimento delle Società, con funzioni consuntive, nelle attività di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle attività svolte all’interno del territorio di riferimento delle singole Delegazioni Provinciali.

La manifestazione d’interesse per la partecipazione alla Consulta deve indicare:

  1. a) la denominazione della Società di appartenenza;
  2. b) la categoria di appartenenza della Società;
  3. c) la Consulta alla quale si richiede di partecipare, ferma restando la possibilità di partecipare esclusivamente alla Consulta istituita presso il territorio di riferimento (Delegazione provinciale) della propria società di appartenenza;
  4. d) il nominativo e l’indirizzo della persona designata a rappresentare il gruppo di

Società all’interno della Consulta. Le consulte si considereranno regolarmente istituite solo a seguito del loro riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo del C.R.E.R..

Art. 4

Composizione delle Consulte

Le consulte sono presiedute dal Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna. Faranno parte delle consulte, oltre al Presidente:

  1. a) n 2 Consiglieri Regionali;
  2. b) n 1 Delegato Assembleare;
  3. c) nr. 7 Dirigenti di Società del territorio di riferimento, così ripartiti

-    nr. 1 Dirigente di Società che partecipa ai campionati di Calcio a Cinque sia maschile che femminile  (il dirigente deve occuparsi principalmente dell’attività di calcio a 5 della propria società);

-    nr. 1 Dirigente di Società che partecipa ai campionati di Calcio Femminile (il dirigente deve occuparsi principalmente dell’attività di calcio femminile  della propria società);

-     nr. 1 Dirigente di Società di Terza Categoria;

-     nr. 1 Dirigente di Società di Seconda Categoria;

-     nr. 1 Dirigente di Società di Prima Categoria;

-     nr. 1 Dirigente di Società Eccellenza/ /Promozione;

-     nr. 1 Dirigente di Società di puro Settore Giovanile.

Non  potranno  fare  parte  della  stessa  Consulta  due  o  più  dirigenti  della  stessa Società. La consulta sarà quindi composta da 11 membri.

Art. 5

Individuazione e nomine dei Dirigenti che faranno parte delle Consulte

I nr. 7 Dirigenti di Società facenti parte delle Consulte saranno designati dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna tra coloro che avranno manifestato l’interesse a farne parte. A tal fine, ogni candidato proporrà la propria manifestazione d’interesse trasmettendo al CRER la propria istanza, allegando il curriculum sportivo, formulata su carta libera, accompagnata dalla sottoscrizione da parte della Società per la quale il Dirigente è tesserato oltre che di nr. 4 Società dello stesso territorio e della stessa tipologia di Società di appartenenza, secondo la classificazione di cui al predetto art. 4 (es: il Dirigente di Società di Seconda Categoria dovrà presentare la sottoscrizione di nr. 4 Società di Seconda Categoria dello stesso territorio di riferimento; il Dirigente di Società di Eccellenza/Promozione dovrà presentare la sottoscrizione di nr. 4 Società di Eccellenza/Promozione dello stesso territorio di riferimento ecc…).Per i Dirigenti candidati a rappresentare le Società di puro Settore Giovanile, in deroga rispetto a quanto sopra previsto, il candidato dovrà manifestare l’interesse trasmettendo sempre al CRER l’istanza accompagnata dalla sottoscrizione, oltre che della propria società di appartenenza, di altre nr. 2 Società dello stesso territorio e della stessa tipologia di Società di appartenenza (Società di puro Settore Giovanile). I Dirigenti che manifesteranno l’interesse a rappresentare Società di Calcio a Cinque e Calcio Femminile dovranno presentare solo la sottoscrizione della propria società di appartenenza. I candidati, una volta nominati, dovranno impegnarsi a collaborare attivamente alle iniziative che il CRER intraprende per il bene delle Società stesse.

Art. 6

Presentazioni delle candidature

Potranno presentare la propria candidatura e quindi partecipare alle Consulte solo ed esclusivamente   tutti   coloro   che   nel   corso   della   corrente   Stagione   Sportiva

2020/2021:

-     sono tesserati come Dirigenti e risultino, da almeno 6 mesi, nell’organigramma

della Società di appartenenza dichiarato presso il CRER,

-     non  abbiano  in  corso/pendenti  procedimenti  disciplinari  con  gli  Organi  della

Giustizia Sportiva.

L’eventuale squalifica del Dirigente membro della Consulta, intervenuta durante il periodo di validità della stessa, precluderà al Dirigente la possibilità di partecipare alle sedute ed all’attività della Consulta per tutta la durata della squalifica. Sono esclusi tutti coloro che nell’organigramma della Società di appartenenza rivestono ruoli tecnici e comunque non dirigenziali. Le candidature saranno inviate al CRER e verranno esaminate dal Presidente del CRER e dal Consiglio Direttivo, che provvederanno alla nomina dei membri delle Consulte tra coloro che avranno presentato la propria candidatura conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 7

Dimissioni, decadenza o sostituzione dei membri delle Consulte

La presenza del Dirigente nominato all’interno delle Consulte è subordinata alla permanenza in capo allo stesso, per tutta la durata della Consulta, dei requisiti richiesti dagli artt. 5) e 6).

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

-    il Dirigente che dovesse assumere un ruolo tecnico all’interno della Società di appartenenza al momento della presentazione della propria candidatura e/o di altra società per la quale sarà tesserato successivamente, decadrà automaticamente da componente della Consulta e dovrà essere sostituito;

-    in caso di trasferimento del Dirigente membro della Consulta ad altra Società appartenente ad una diversa categoria di appartenenza secondo quanto previsto dall’art. 4 o in caso di promozione/retrocessione della sua Società di appartenenza ad altra categoria di appartenenza secondo quanto previsto dal predetto art. 4, il Dirigente decadrà automaticamente da membro della Consulta e dovrà essere sostituito;

-     in caso di trasferimento del Dirigente membro della Consulta ad altra Società, dello stesso territorio provinciale ed appartenente alla stessa categoria di appartenenza secondo quanto previsto dall’art. 4, il Dirigente rimarrà in carica all’interno della Consulta;

-    in caso di assunzione di ruoli tecnici e non dirigenziali, il Dirigente decadrà automaticamente e dovrà essere sostituito.

Il   Consiglio   Direttivo,   anche   su   segnalazione/proposta   del   Presidente,   potrà procedere alla revoca del Dirigente che dovesse ostacolare il regolare funzionamento della Consulta e/o non presenziare senza addurre giustificato motivo a 3 sedute consecutive della Consulta. Il Consiglio Direttivo ratificherà inoltre la decadenza del Dirigente che dovesse perdere i requisiti di permanenza di cui agli artt. 5) e 6). In caso di revoca e/o decadenza e/o morte e/o dimissioni di un membro della Consulta, il Presidente informerà il Consiglio Direttivo ed unitamente a quest’ultimo provvederà alla surroga mediante nuova nomina di cui all’art.5). La sostituzione del membro della Consulta decaduto avviene con modalità analoghe a quelle seguite per la sua nomina, prevista dall’art. 5). Le Consulte possono funzionare regolarmente anche a seguito di dimissione o decadenza di uno o più membri, purché sia salvaguardato il limite minimo di 7 componenti, numero al di sotto del quale il Presidente ed il Consiglio Direttivo procederanno allo scioglimento della singola Consulta.

Art. 8

Funzione consultiva. Funzione propositiva

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo del CRER possono richiedere alle Consulte, in via preventiva, un parere non vincolante sui temi di propria competenza. Le Consulte riferiscono all’organo richiedente con relazione scritta e motivata. Le Consulte hanno potestà di iniziativa: possono presentare proposte agli organi del Consiglio Direttivo del CRER ed allo stesso Presidente nell’ambito delle materie di loro competenza.

Art. 9

Convocazione delle Consulte

Il Presidente convoca in seduta ordinaria o straordinaria le consulte. Le Consulte potranno essere convocate anche su richiesta di almeno n. 5 Dirigenti di Società membri delle Consulte stesse. Le convocazioni dovranno essere inviate entro il giorno prima della seduta. Le modalità di convocazioni non hanno formalità specifiche.

Art. 10

Segretario delle Consulte

All’interno delle consulte i membri possono eleggere un Segretario che avrà il compito di redigere i verbali delle adunanze della consulta. L’elezione del Segretario della Consulta avverrà, su indicazione del Presidente del CRER, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei membri.

Art. 11

Modifiche del Regolamento

Eventuali   modifiche    del    presente    Regolamento    potranno    essere     disposte esclusivamente da parte del Consiglio Direttivo del C.R.E.R..

Art. 12

Norme di rinvio

Tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento  è  rinviato  alle  norme  dello

Statuto della F.I.G.C. e dal regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

 

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  Scritto da manso il 28/04/2021
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