Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

RECLAMO BRAIATI, LE MOTIVAZIONI "I L'HAN MASACRE'"; ORA RIMANE IL CONI

Come nel primo reclamo, la Corte Federale d' Appello della FIGC ha massacrato tutte le tesi del fu Braiati e se non gli ha tirato anche fisicamente le orecchie, credo che il motivo sia perchè il ricorso si è svolto in video conferena. Rido!

 

Riassunto della sentenza della Corte federale di Appello ByManso

1: che cacchio impugni un atto che hai fatto te

2: il collegio elettorale c'era ed ha preparato il verbale

3: puoi togliere aggiungere mettere e girare ma la differenza di voti era cosi alta che avresti sempre perso.

4: e sei anche fortunato che non entriamo nei motivi di inamissibilità che sono tanti.

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

DECISIONE

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso ex art. 86 C.G.S. il Sig. Paolo Braiati chiedeva la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, ed inefficacia dell’assemblea ordinaria elettiva del Comitato regionale Emilia-Romagna – LND tenutasi in data 10.01.2021 e nel corso della quale lo stesso Sig. Paolo Braiati aveva presentato la propria candidatura quale Presidente del Comitato regionale Emilia-Romagna (CRER).

Secondo la ricostruzione operata dal ricorrente, in particolare, la riunione assembleare e le relative deliberazioni dovevano ritenersi illegittime per due ordini di ragioni. Innanzitutto, perché la riunione si svolgeva da remoto e non in presenza, e pertanto in violazione – a dire del ricorrente – delle norme statutarie e regolamentari della FIGC e della LND che non prevedono una simile modalità (online). E inoltre, perché lo svolgimento dell’assemblea evidenziava – sempre a dire del ricorrente – una serie di vizi procedurali inerenti alla verifica poteri, all’accreditamento dei votanti alla corrispondenza tra questi e le votazioni, nonché ancora riguardanti le modalità stesse di votazione.

Il ricorso del sig. Paolo Braiati veniva inizialmente proposto contro il Comitato regionale Emilia-Romagna - LND e nei confronti di Lega nazionale dilettanti – LND, Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, dell’Avv. Simone Alberici, dell’Avv. Giacomo Fantazzini, della dott.ssa Patrizia Brunelli, dell’Avv. Iacopo Annese, del sig. Alberto Malaguti, e del sig. Alessandro D’Errico.

Con Ordinanza n. 16/TFN-SD del 12.02.2021, il Tribunale ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non inizialmente evocati in giudizio dal ricorrente. Con la medesima Ordinanza, inoltre, il Tribunale disponeva l’acquisizione dal CRER dei verbali della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio.

I suddetti incombenti venivano eseguiti dalle parti sia pure con reciproche contestazioni circa la relativa efficacia e completezza.

In particolare, il Tribunale federale territoriale trasmetteva al presidente CRER Simone Alberici, che a sua volta versava in atti, il verbale di votazione elettronica dell’assemblea ordinaria elettiva del Comitato regionale Emilia-Romagna del 10/1/20201, ore 13:17, attestante la partecipazione al voto di 446, oltre 23 deleghe, per un totale di 469 voti espressi, con esito Simone Alberici voti 298, Paolo Braiati voti 167, schede bianche 4. Anche nei riguardi di tale verbale, il ricorrente sig. Paolo Braiati reiterava le proprie doglianze, presentando tra l’altro taluni motivi aggiunti di impugnazione.

Con la decisione n. 115/TFN - SD 2020/2021, qui gravata, il Tribunale federale nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sezione disciplinare rigettava il ricorso del sig. Paolo Braiati.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Tribunale federale nazionale rilevava che, in realtà, lo svolgimento dell’assemblea da remoto dovesse ritenersi ammesso in ragione degli scambi intervenuti tra la FIGC e la LND e delle ulteriori determinazioni assunte dal Consiglio Federale FIGC che proprio in vista dell’assemblea elettiva aveva precisato “che il voto è consentito sia in presenza sia da remoto: chi è interessato - soprattutto la LND per i Comitati – potrà utilizzare la tecnologia da remoto messa a disposizione dalla federazione”. In un simile contesto diveniva dunque decisiva la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 04.01.2021, con cui, richiamato l’art.

1, lett. o), del DPCM del 4.11.2020, si comunicava che “stante la situazione epidemiologica ad oggi sussistente nel Paese, sia certamente opportuno lo svolgimento ‘da remoto’ delle suddette assemblee [elettive]”. Peraltro, il Tribunale federale nazionale sottolineava come fosse stato lo stesso ricorrente a determinare la convocazione dell’assemblea con la modalità della partecipazione e voto da remoto. Dunque, risultando sostanzialmente violato il divieto di venire contra factum proprium.

Con riguardo poi ai dedotti vizi di verbalizzazione, accreditamento e votazione, il Tribunale federale nazionale rilevava come decisivo il mancato superamento della c.d. prova di resistenza del ricorrente. In altri termini, premesso che l’eventuale irregolarità relativa a votazioni diverse da quelle concernenti la nomina del Presidente del CRER, quand’anche verificatasi, “non può avere inciso sulla posizione dell’odierno ricorrente, candidato [per l’appunto] alla carica di Presidente del Comitato, non già di Delegato assembleare o di componente del Collegio dei Revisori dei Conti”, il Tribunale di primo grado verificava come – al più – anche a voler seguire tutte le censure contenute nel ricorso, al candidato Avv. Simone Alberici sarebbero spettati 236 voti, mentre al ricorrente ne sarebbero spettati

228 “risultando così confermato l’esito della votazione in favore del primo”.

Avverso tale decisione, il Sig. Paolo Braiati ha presentato reclamo chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. La richiesta di misure cautelari veniva poi respinta con il già richiamato decreto monocratico presidenziale n. 0002/CFA-2020-2021 del 18.03.2021.

Resistono con memoria l’Avv. Giancarlo Viglione nell’interesse della FIGC e l’Avv. Iacopo Annese nell’interesse del  Comitato Regionale Emilia-Romagna LND, nonché dell’Avv. Simone Alberici, del Sig. Alessandro D’Errico, della Dott.ssa Patrizia Brunelli, del Sig. Vincenzo Credi, del Sig. Franco Fancelli, del Sig. Giuliano Gandolfi, del Sig. Dorindo Sanguanini, del Sig. Biagio Dragone e della Sig.ra Maria Rebecca Bottoni. CONSIDERATO IN DIRITTO

Sia pure attraverso una ripartizione in tre macro-motivi, il reclamo si affida ad una sostanziale riproposizione delle stesse doglianze dedotte in primo grado.

Con un primo motivo, rubricato quale “violazione e/o falsa applicazione dello statuto della FIGC, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14.1, I) del regolamento della LND e delle norme procedurali per le assemblee della LND, violazione e/o falsa applicazione dei principi 5.6, 6.1, 6.4 dei principi fondamentali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive”, il sig. Paolo Braiati censura la decisione di primo grado ribadendo l’assenza di norme regolamentari o statutarie che consentissero lo svolgimento dell’assemblea da remoto (cfr. pag. 9 e seguenti del reclamo). Inoltre, secondo la prospettazione del reclamante, il Tribunale federale a livello territoriale, quale Collegio di Garanzia elettorale, “si limitava a far presenza e non svolgeva le attività proprie della verifica poteri e della Commissione Scrutinio” se non nel senso di “di recepire pedissequamente  quanto elaborato dal sistema SkyVote” (così a pag. 12 del reclamo). Con un secondo motivo, rubricato quale “violazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e degli artt. 44 e 51 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, omessa

motivazione”, il sig. Paolo Braiati censura poi la decisione di primo grado con riguardo a due casi specifici (la società “Parma” e la società “ASD Solierese Calcio”) di erroneo accreditamento e registrazione del voto che, sempre a dire del reclamante, non sarebbero stati per nulla valutati dal Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, con ciò determinandosi omessa pronuncia (cfr. pag. 22 del reclamo).

Con un terzo motivo, infine, rubricato “integrale erroneità della sentenza di primo grado in punto di prova di resistenza” il sig. Paolo Braiati censura il calcolo effettuato dal

Tribunale di primo grado per verificare l’interesse del reclamante all’impugnazione proposta. In merito, il Sig. Paolo Braiati deduce dapprima (pag. 13 del reclamo) di aver in realtà contestato 95 voti come illegittimi (cfr. anche pag. 10 del ricorso), poi prosegue sostenendo che detto numero sarebbe in realtà almeno di 91 voti illegittimi (cfr. pag. 23 del reclamo) e poi ancora comunque non meno di 73 (sempre pag. 23 del reclamo). Il tutto, deducendo ancora che “il Giudicante omette colpevolmente di considerare le n. 122 società, esprimenti i n.127 voti che non sarebbero state indicate nell'elenco acquisito dal Collegio di Garanzia elettorale”. A tali voti viziati andavano poi aggiunte – sempre secondo il reclamante – “le deleghe illegittime […] e la società accredita illegittimamente durante la procedura di voto”. Dunque, secondo il reclamante, “dai numeri appena sopra elencati è evidente che la prova di resistenza sia stata ampiamente superata atteso che nella migliore delle ipotesi non sarebbe stata raggiunta la dimostrazione della validità e legittimazione di almeno n. 223 voti e che lo scarto tra i due candidati alla Presidenza del CRER risultava essere di n. 131 preferenze”.

Nessuno dei motivi proposti merita accoglimento.

L’infondatezza nel merito del reclamo consente peraltro di assorbire, secondo il principio della ragione maggiormente liquida, l’esame delle singole eccezioni pregiudiziali sollevate dai resistenti CRER e FIGC nelle rispettive costituzioni in giudizio, in particolare con riguardo all’incompetenza del Tribunale di primo grado, alla mancata impugnazione del C.U. di proclamazione degli eletti, alla mancata riserva di impugnazione, alla validità della relativa procura, alla carenza di legittimazione del reclamante, alla tardività dei motivi aggiunti o alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e alla regolarità ed effettività di relativa notifica.

Risulta anzitutto non fondato il primo motivo di reclamo nella parte in cui censura lo svolgimento dell’assemblea da remoto.

In disparte l’art. 1, comma 9, lettera o), del DPCM 03.11.2020 richiamato nella corrispondenza con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad avviso del Collegio anche per le assemblee della LND deve trovare in ogni caso applicazione il comma 4 dell’art. 73 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), come prorogato dall’art. 19 del decreto-legge 31/12/2020, n. 183, convertito in legge 26/2/2021, n. 21, a mente del quale “per lo stesso tempo previsto dal comma 1 [ovvero sino al 30 aprile 2021], le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

All’art. 73, dettato in ambito sostanzialmente pubblicistico, fa poi eco, in ambito invece più puramente privatistico, anche l’ulteriore art. 106 del medesimo decreto cd. Cura Italia, commi 2 e 8-bis. Anche secondo tali disposizioni invero: “con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società […] possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”; e “le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo

3 luglio 2017, n. 117”.

Dunque, è lo stesso legislatore ad aver consentito la possibilità di svolgere assemblee da remoto anche per enti o fenomeni associativi come la LND e il CRER, in deroga ad eventuali previsioni statutarie o regolamentari di segno diverso.

Piuttosto, è utile notare che le norme in commento individuano una facoltà e non un obbligo. Non condivisibile, sotto tale profilo, appare l’argomento del reclamante secondo il quale (cfr. pag. 10 del reclamo) la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CONI avrebbero sempre “ribadito l’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento delle

Assemblee Elettive delle Federazioni Sportive e delle loro componenti in presenza”. Il punto qui non è la possibilità di tenere l’assemblea anche in presenza, bensì la concorrente facoltà di scegliere la diversa modalità da remoto.

Scelta perfettamente legittima e, anzi, a maggior ragione legittima nel caso di specie, come ben evidenziato dai resistenti CRER e FIGC, avendo il reclamante sig. Braiati, quale presidente CRER in carica, espressamente contribuito alla relativa organizzazione ed avendo in ogni caso lo stesso reclamante accettato tale modalità di svolgimento da remoto senza obiezioni di sorta; con ciò anche consolidandosi un ulteriore ed insuperabile ostacolo al reclamo: è invero principio tipico dei fenomeni associativi, quello per cui l’impugnazione di una delibera non può essere proposta da chi abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea stessa.

Parimenti infondata è la censura sollevata dal sig. Paolo Braiati – nella seconda parte del primo motivo – con riguardo all’attività svolta dal Collegio di Garanzia elettorale. La censura, che per vero è proposta genericamente, non può essere condivisa.

In proposito, va anzitutto premessa la distinzione tra verbale e atto verbalizzato. La sinteticità del verbale non determina certo l’assenza delle attività certificate dal verbale stesso. Come statuito dalla più recente giurisprudenza, sia pure in ambito più ampio (cfr. Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3544/2020 del 04.06.2020), “il verbale può definirsi quale atto giuridico, appartenente alla categoria delle certificazioni, quale documento avente lo scopo di descrivere atti o fatti rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un funzionario verbalizzante cui è stata attribuita detta funzione”. Ed il punto rilevante è che “la deliberazione adottata ad esempio da parte di un certo organo collegiale esiste a prescindere dall’atto verbale che ne riferisce i contenuti” (cfr. ancora il Consiglio di Stato cit.).

Appare allora qui assorbente la circostanza che, per il verbale delle assemblee di LND o del Collegio di Garanzia elettorale, non sono prescritti contenuti minimi descrittivi o formule sacramentali da rispettare. In particolare, ai sensi delle “Norme procedurali per le assemblee della LND”, compito del Collegio di Garanzia era “identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati” (articoli 4 e 7 delle Norme con riguardo alla verifica poteri). Dunque, era sufficiente che la verbalizzazione fosse in grado di dare atto del numero dei Delegati votanti e fosse del pari in grado di consentire di risalire alla relativa identificazione.

E ciò è avvenuto nel caso di specie. Fermo il ripetuto intervento del Collegio di Garanzia elettorale  nel  verbale  dell’assemblea  ai  fini  della  indicazione  dei  presenti,  proprio l’identificazione dei Delegati votanti è certificazione riportata correttamente nella verbalizzazione della votazione elettronica prodotta dal detto Collegio ed è di per sé certificazione sufficiente a documentare l’attività chiaramente svolta dal Collegio di Garanzia elettorale. Per contro, l’eventuale erroneità dell’indicazione delle società accanto ai nomi dei soggetti votanti – oltre ad essere errore in realtà riconoscibile – non poteva avere alcun effetto invalidante.

Irrilevante, poi, si appalesa la circostanza che, rispetto ai 471 voti ammessi ad inizio votazione, come indicato nel verbale dell’assemblea dallo stesso Collegio di Garanzia elettorale, due votanti avessero successivamente deciso di non votare, risultando dunque riportato un totale finale di 469 preferenze. In altri termini, dei 471 voti esprimibili ne erano stati effettivamente esercitati 469, posto che evidentemente due voti non erano stati espressi. Ma da un simile evento non può certo inferirsi l’assenza di una attività di verifica poteri (o scrutinio) che invece è chiaramente intervenuta.

Infondate sono anche le ulteriori censure variamente dedotte in parallelo al primo motivo di reclamo (riportate in particolare a pag. 20) e relative ai tempi di votazione ovvero comunque alle deliberazioni concernenti l’elezione di cariche alle quali il reclamante non risultava candidato. Il semplice esame del verbale dell’assemblea è sufficiente a sgombrare il campo da una qualunque alterazione della tempistica di voto o della stessa facoltà di voto o ancora dell’esistenza di una qualche doppia votazione in grado di alterare i risultati dell’assemblea stessa. Si tratta di censure che non trovano riscontro negli atti di causa e nello svolgimento dell’assemblea.

Del resto, a mente dell’art. 6 delle “Norme procedurali per le assemblee della LND” il presidente dell’assemblea “opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione.

Assicura l’ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni”. Era quindi nelle prerogative del presidente dell’assemblea – come risulta dal relativo verbale – determinare lo svolgimento delle votazioni, anche disciplinandone la durata, se del caso con differenziazione tra deliberazioni diverse, ed eventualmente determinando la ripetizione (non duplicazione) di una votazione in caso di necessità tecnica. Nessuna obiezione può dunque ritenersi fondata nel merito, né per vero si comprende come le dette obiezioni possano aver prodotto un pregiudizio nei confronti del reclamante. Ed è poi in ogni caso assorbente la circostanza che nei confronti delle deliberazioni diverse da quella dell’elezione del presidente CRER il reclamo non appaia sorretto da alcun apprezzabile interesse. Di qui, dunque, il rigetto anche di tali ulteriori censure.

Parimenti infondata è la censura proposta dal reclamante con il secondo e terzo motivo nei confronti di una asserita omissione di valutazione ad opera della sentenza impugnata e di conteggio sulla c.d. prova di resistenza. Tali motivi di reclamo, per l’evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente.

Come già si è detto, l’esame della documentazione in atti consente di verificare come dal verbale di votazione elettronica SkyVote prodotto dal Collegio di garanzia elettorale emergesse l’indicazione dei nominativi dei Delegati, cioè dei soggetti effettivamente deputati al voto. A nulla invece rileva il mancato allineamento tra i soggetti effettivamente presenti in assemblea, e cioè i Delegati, e le società di relativa appartenenza.

Dunque, un’opera di controllo attento del contenuto del predetto verbale, e se del caso di raffronto dell’elenco dei nominativi indicati come votanti con le anagrafiche prodotte in giudizio   (peraltro   ad   opera   dello   stesso   reclamante),   avrebbe   dovuto   condurre all’azzeramento di qualunque dubbio circa la correttezza dell’assemblea. Come già accennato, la verbalizzazione del Collegio di garanzia aveva perfettamente raggiunto lo scopo: ovvero individuare i soggetti votanti.

Ma se è così, il ragionamento operato dal Tribunale di primo grado a proposito della prova di resistenza deve essere confermato, semmai con necessità di operare una parziale correzione della relativa motivazione. Invero, la prova di resistenza implica l’elisione dei voti oggetto di contestazione, senza attribuzione dei voti da escludere a favore di alcuno dei “contendenti”. In altre parole, se oggetto di censura è un vizio di procedimento e così in particolare un vizio di conteggio dei voti perché alcuni dei partecipanti all’assemblea non dovevano essere ammessi al voto, è allora anche vero che tali voti, una volta sottratti al candidato Alberici ai fini della prova di resistenza, non devono essere sommati al candidato (qui reclamante) Braiati.

Detti voti devono essere solo esclusi e non più conteggiati a vantaggio di alcuno proprio al fine di affermarne o escluderne il valore determinante, e le maggioranze devono essere calcolate sul nuovo quorum dato per l’appunto dai presenti “effettivi”, cioè dai presenti nei confronti dei quali non possano esservi contestazioni.

Ma anche in questo caso, la prova di resistenza non è in alcun modo superata dal reclamo del  sig.  Braiati.  Come  più  volte  precisato  nessun  rilievo  hanno  le  censure  relative all’erronea indicazione nel verbale del Collegio di garanzia elettorale delle società affiancate ai Delegati, ovvero le 122 società asseritamente non legittimate. Ciò che conta sono i voti dei Delegati e se tali Delegati – giacché presidenti o legali rappresentanti o dirigenti o soggetti comunque censiti – potessero effettivamente votare. Ebbene, in questa direzione, lo stesso reclamo, che sul punto appare oggettivamente perplesso alternando numeri diversi asseritamente riferibili a voti da escludere, cita un massimo di 91 voti – per la verità in alcun modo spiegato – come il massimo dei voti non legittimati, cui al più sommare le 23 deleghe contestate come illegittime o non provate.

Ma anche a voler seguire una simile ricostruzione, resterebbe fermo che al candidato Alberici debbano essere assegnati 184 voti (pari a 298 meno i 114 ritenuti invalidi, a loro volta dati dalla somma dei 91 voti contestati e dalle 23 deleghe asseritamente illegittime). E una tale maggioranza resterebbe comunque sufficiente alla relativa elezione ai sensi dell’art. 11 delle “Norme procedurali per le assemblee della LND”, giacché superiore alla metà più uno dei voti espressi dai presenti nonché comunque integrante un numero di voti superiore a quelli, pari a 167, ottenuti dal reclamante Braiati.

Il tutto, con l’ulteriore precisazione che a fronte di un simile assetto si rivelano come irrilevanti anche i due casi asseritamente omessi dal Tribunale di primo grado, ma in realtà da tale giudice correttamente assorbiti nella suddetta prova di resistenza che – come dimostrato – non potrebbe in alcun modo modificarsi neppure ove detti due voti fossero aggiunti o meglio eliminati dal conteggio.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alle parti.

L’ESTENSORE                                                                                 IL PRESIDENTE Domenico Luca Scordino                                                                                          Mario Luigi Torsello

Il SEGRETARIO Fabio Pesce

 

Print Friendly and PDF
  Scritto da manso il 30/03/2021
Tempo esecuzione pagina: 0,04867 secondi