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FIGC: IL RICORSO DI BRAIATI BOCCIATO SU TUTTA LINEA - LE MOTIVAZIONI

Il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato le motivazioni per cui ha respinto il ricorso presentato dall' ex Presidente del CRER Paolo Braiati, che noi avevamo a suo tempo apostrofato con un sintetico " Braiati ricorre contro se stesso"; bene, anche se non con le stesse parole, la FIGC ha sottoscritto il pensiero di Emiliagol con un bel :"Ogni ulteriore considerazione è superflua". E si, Braiati ha dichiarato che "per la sua dignità e per fare chiarezza" inoltrerà ricorso al ricorso respinto! Dignità e chiarezza?!?!? Purtroppo per ora non è che ce ne sia uscito troppo bene.. o no? LEGGERE PER CREDERE!!!

Decisione n. 115/TFN-SD 2020/2021

Ricorso del sig. Paolo Braiati

Reg. Prot. 105/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da dott. Cesare Mastrocola – Presidente; avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore); cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 25 febbraio 2021, a seguito del Ricorso del sig. Paolo Braiati ex art. 86 CGS – FIGC, con istanza di misure cautelari anche monocratiche ex art. 97 CGS - FIGC e richiesta di abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 87.2 GCS – FIGC, contro il Comitato Regionale Emilia Romagna - LND e nei confronti di Lega Nazionale Dilettanti – LND, Federazione Italiana Giuoco Calcio

– FIGC, avv. Simone Alberici, avv. Giacomo Fantazzini, dott.ssa Patrizia Brunelli, avv. Iacopo Annese, sig. Alberto

Malaguti, sig. Alessandro D’Errico, e a seguito dell’Ordinanza n. 16/TFN-SD del 12.02.2021 nei confronti del  sig. Vincenzo Credi, sig. Franco Fancelli, sig. Giuliano Gandolfi, sig. Carlo Poli, sig. Biagio Dragone, sig. Celso Menozzi, sig. Dorindo Sanguanini, sig.ra Maria Rebecca Bottoni. sig.ra Gloria Mazziga, sig. Bruno Fini, sig. Ettore Donini, sig. Paolo Manzoni, sig. Mario Fantini, sig. Lorenzo Bongiovanni, sig. Massimiliano Rolandi, sig. Fausto Franchini, sig. Gianfilippo Rossi, sig. Giovanni Maggi, sig. Daniele Bandini, sig. Giuseppe Carpi, sig. Gabriele Tugnoli, sig.ra Valentina Battistini e sig.ra Daniela Saitta per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, ed inefficacia dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Emilia-Romagna – LND celebrata in data 10.01.2021,

DECISIONE Il ricorso

  1. Il sig. Paolo Braiati, con ricorso ex art. 86 CGS - FIGC, proposto contro il Comitato Regionale Emilia Romagna - Lega Nazionale Dilettanti - FIGC (CRER) e nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché dell’avv. Simone Alberici, dell’avv. Giacomo Fantazzini, della dott.ssa Patrizia Brunelli, dell’avv. Iacopo Annese, del sig. Alberto Malaguti e del sig. Alessandro D’Errico, ha chiesto dichiararsi la “nullità e/o l’annullamento, ed inefficacia, “dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Emilia-Romagna della Lega Nazionale Dilettanti – Federazione Italiana Giuoco Calcio, celebrata in data 10.01.2021, a seguito della quale sono risultati eletti alle rispettive cariche: il Presidente del Comitato Regionale Emilia - Romagna LND-FIGC; i Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia - Romagna LND – FIGC; i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Emilia - Romagna LND- FIGC; i Delegati Assembleari del Comitato Regionale Emilia - Romagna LND – FIGC; il Responsabile Calcio Femminile del Comitato Regionale Emilia - Romagna LND – FIGC; il Responsabile Calcio a Cinque del Comitato Regionale Emilia - Romagna LND – FIGC – e di tutte le deliberazioni assunte dalla assemblea, ivi compresa la proclamazione degli eletti, ed ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o conseguente e/o connesso e/o collegato”. Il  tutto,  con  contestuale  istanza  di  misure  cautelari  anche  monocratiche  ex  art.  97  CGS  -  FIGC  e  richiesta  di abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 87.2 GCS - FIGC.
  1. In punto di fatto il ricorrente ha premesso: 1) che il 10.01.2021 veniva celebrata con modalità di voto “online” l’assemblea elettiva del CRER per l’elezione delle cariche del Comitato, già prevista in presenza per il 9.01.2021, poi posticipata e svoltasi con il voto “online” perché non pervenute in tempo debito le necessarie autorizzazioni; 2) il voto on- line, pur in assenza di norme statutarie e regolamentari della FIGC e della LND, veniva organizzato con un sistema informatico denominato Skyvote, riconducibile alla società Multicast Srl, messo a disposizione del CRER da parte della FIGC,  secondo  uno  schema  elaborato  da  detta  società  privata  della  quale  si  serviva  la  FIGC  -  che  metteva  a disposizione del CRER il servizio - per lo svolgimento di proprie attività su supporti telematici; 3) di avere presentato, al pari dell’avv. Simone Alberici, la propria candidatura alla carica di Presidente; 4) che nel corso dell’Assemblea non veniva svolta alcuna attività di verifica poteri, né da parte della Commissione Scrutinio; non vi era corrispondenza tra i soggetti dichiarati come votanti in sede di assemblea e quelli che effettivamente risultano dai tabulati come votanti; veniva immotivatamente e deliberatamente protratto il termine stabilito per la votazione del Presidente del CRER, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; veniva svolta due volte la votazione dei componenti del Consiglio Direttivo; dagli elenchi estratti dalla piattaforma Skyvote risultava che n. 446 società venivano rappresentate da soggetti non legittimati al voto, tra cui anche soggetti non tesserati; soggetti delegati da specifiche società esprimevano il voto per affiliata diversa rispetto a quella che aveva loro conferito delega; nei tabulati prodotti dalla piattaforma Skyvote di Multicast veniva indicata una affiliata che non risultava mai censita dal CRER per la composizione della compagine dei votanti ed esprimeva un proprio voto con un tesserato “censito” quale presidente di altra società; un’altra affiliata non riusciva a votare, mentre dai tabulati Skyvote risultava che avesse esercitato il voto per il tramite del Presidente di altra società a cui non veniva conferita alcuna delega esterna; non veniva verificato che il soggetto che esprimeva il voto fosse quello che effettivamente aveva il diritto di farlo, né veniva permesso il riconteggio dei voti;” 5) che all’esito dell’Assemblea risultavano tra gli eletti l’avv. Simone Alberici, quale Presidente del CRER; l’avv. Giacomo  Fantazzini,  quale  componente  del  Consiglio  Direttivo; la  dott.ssa  Patrizia  Brunelli,  quale  Presidente  del Collegio dei Revisori dei Conti; l’avv. Iacopo Annese, quale delegato all’Assemblea Nazionale della LND; il sig. Alberto Malaguti, quale responsabile del Calcio Femminile ed il sig. Alessandro D’Errico, quale responsabile del Calcio a Cinque, come risulta dal C.U. n.27 reso dal CRER in data 13.01.2021; 6) di essere stato impossibilitato, nonostante la richiesta di accesso agli atti, a prendere visione del verbale della Commissione Verifica Poteri, della Commissione Scrutinio e di altri documenti pure richiesti e di avere interesse e diritto ad impugnare “l’intera assemblea elettiva, in quanto le deliberazioni assunte nel corso del suo svolgimento sono nulle e/o comunque annullabili, risultando così invalida l’elezione degli organi elettivi del Comitato Regionale Emilia – Romagna LND - FIGC, tra cui il Presidente del CRER, nonché dei delegati e dei rappresentanti delle divisioni eletti e della relativa proclamazione”.
  1. In punto di diritto, il ricorrente ha lamentato:

- la violazione dell’art. 14.1, I) lett. a) del Regolamento della LND. Sostiene, sul punto, che la norma dispone che le assemblee siano disciplinate dallo Statuto della LND e dalle norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, con conseguente nullità, in assenza della previsione di celebrazione delle assemblee da remoto e della relativa modalità, delle operazioni di voto secondo uno schema predisposto da una società privata (punto 1.1 ricorso);

- la violazione dell’art. 7 delle Norme Procedurali per le Assemblee della LND secondo cui “nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale”, circostanza asseritamente non verificatasi e che non avrebbe consentito di “sapere quale fosse il numero dei soggetti accreditati al voto effettivamente in seconda convocazione, prevista per le ore 11.00, al momento della chiusura della procedura di accreditamento presso la Commissione Verifica Poteri.” (punto 1.2.a ricorso).

  1. Esposte, ancora in fatto, le irregolarità asseritamente verificatesi nel corso dell’Assemblea (punto 1.2, lett. b-c-d- e-f del ricorso), a suo dire da ascriversi all’assenza di un regolamento ufficiale di voto ed alla inidoneità del sistema di voto “on line” fornito dalla FIGC ed adottato dal CRER e, lamentata la mancata evasione alla richiesta dei verbali relativi all’attività della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Verifica Scrutino, la cui acquisizione ha chiesto disporsi dal Tribunale (punto 1.3 ricorso), ha concluso per la declaratoria di invalidità ed inefficacia delle deliberazioni assembleari del 10.01.2021.

Fase cautelare

  1. Con decreto del 4.2.2021, rigettata l’istanza di provvedimento cautelare monocratico, è stata fissata l’udienza del 12.2.2021 per la trattazione del ricorso nel merito.

Le memorie difensive

  1. La FIGC, già costituitasi il 4.2.2021, con successiva memoria del 9.2.2021, eccepita la mancata notifica del ricorso a tutti i soggetti risultati eletti all’esito dell’Assemblea, ritenute la legittimità e la regolarità dello svolgimento dell’assemblea da remoto, ha concluso per la inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il suo rigetto.
  1. L’avv. Iacopo Annese, in proprio e quale difensore del sig. Alessandro D’Errico, della dott.ssa Patrizia Brunelli, dell’avv. Simone Alberici e del CRER-LND, in persona del presidente avv. Simone Alberici, ha sostenuto, in rito, l’inammissibilità del ricorso per la ritenuta incompetenza del TFN-SD in favore del TFT Emilia Romagna (punto 1 memoria),  nonché  la  sua  improcedibilità/inammissibilità:  per  mancata  impugnazione  del  CU  n.  27  CRER-LND  di proclamazione degli eletti; per la mancata impugnazione nei confronti di tutti i controinteressati; per difetto di riserva scritta ex art. 2, co. 6. NOIF; per carenza di interesse relativo alle cariche elettive di Delegato Assembleare, Consigliere, Responsabile Calcio a 5, componente del Collegio dei Revisori e Responsabile Calcio Femminile; per nullità della procura (punti 2-3-4-5-6 memoria).

Nel merito, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso per essere stata indetta l’assemblea in modalità on-line dallo stesso ricorrente; perché regolarmente verificata l’identità dei partecipanti; perché regolarmente svoltasi sotto le direttive e nei tempi prefissati del Presidente nominato dalla stessa Assemblea e, alfine, perché i presunti profili di irregolarità “non superano la prova di resistenza” (punti 7.1-2-3-4-5 memoria).

  1. L’avv. Fantazzini, costituitosi in proprio, eccepito anche il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, ha a sua volta formulato le medesime eccezioni in rito e dedotto le medesime contestazioni in fatto dell’avv. Annese.

Fase dibattimentale

  1. All’udienza del 12.2.2021, cui hanno partecipato il prof. avv. Guido Valori, in rappresentanza del sig. Paolo Braiati, quest’ultimo anche personalmente, l’avv. Iacopo Annese, in proprio e per le parti rappresentate, l’avv. Giacomo Fantazzini, in proprio, e l’avv. Giancarlo Viglione, in rappresentanza della FIGC, il Collegio, disposta l’acquisizione dal CRER-LND dei verbali della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del CRER-LND del 10.1.2021, ed ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ha rinviato la trattazione al 25.2.2021.
  2. Il ricorrente ha provveduto in termini alla notifica del ricorso nei confronti degli ulteriori controinteressati.
  3. La difesa del CRER-LND ha depositato la nota del TFT - Emilia Romagna a cui l’Ufficio, attestato che la mattina del

10.1.2021, in veste di Collegio di Garanzia Elettorale, presenziava presso i locali del CRER per l’intera durata delle operazioni elettorali, ove prendeva atto delle modalità digitali di svolgimento con le quali si sarebbe svolta l’Assemblea mediante la piattaforma SkyVote, allegava il verbale ricevuto dalla gestione della suddetta piattaforma riportante il voto espresso dalle Società e il nominativo delle stesse aventi diritto al voto, le cui risultanze erano rese all’Assemblea in modalità on-line senza alcuna contestazione e/o eccezione in merito.

  1. Con atto del 22.2.2021 a firma dell’avv. Iacopo Annese, hanno spiegato intervento ad opponendum i signori Vincenzo Credi, Franco Fancelli, Giuliano Gandolfi, Dorindo Sanguanini, Biagio Dragone e Maria Rebecca Bottoni i quali, eccepita la irritualità e/o invalidità e/o inefficacia dell’integrazione del contraddittorio, perché attuata nelle forme della mera denuntiatio litis, senza vocatio in ius, hanno ripercorso le eccezioni in diritto ed in fatto già formulate dagli avv.ti Annese e Fantazzini.
  1. Con ulteriore memoria del 22.2.2021, la difesa del ricorrente:

- ha contestato la valenza del verbale allegato alla nota del TFT depositata dal CRER-LND, riportante nel dettaglio la denominazione delle società accreditate e dei soggetti votanti, perché diversa da quella prodotta dalla FIGC in sede di costituzione sub doc. 18;

- ha contestato le eccezioni in rito ed in fatto formulate dalle difese delle altre parti;

- ha eccepito la “inammissibilità della costituzione del Comitato Regionale Emilia-Romagna, in quanto avvenuta con il medesimo soggetto, l’Avv. Simone Alberici, costituito anche in proprio nel presente giudizio”, per tale motivo in asserito palese  conflitto  d’interessi  con  il  Comitato  “in  relazione  all’accertamento  dell’eventuale  nullità  /  annullabilità dell’Assemblea Elettiva;

- ha eccepito la partecipazione alla elezione del Presidente di soli 23 delegati (doc. 15 produzione FIGC) dei 147 ammessi al voto (doc. 14 ricorso) e la mancata produzione delle deleghe da parte della FIGC, nonché essere stati ammessi al voto ben 61 soggetti non legittimati, come asseritamente emergente dal confronto tra l’elenco dei votanti prodotto dalla FIGC sub doc. 18 e i Modelli AS400 allegati al ricorso sub 13, perché di fatto rimessa alla soc. Multicast l’attività di Verifica Poteri, con conseguente “ulteriore elemento di nullità dell’intera procedura elettorale”.

  1. Con memoria del 24.2.2021, l’avv. Annese ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti riferiti all’assenza di deleghe ovvero al difetto di legittimazione di alcuni dei presenti all’impugnata assemblea, perché già risultante, la partecipazione di costoro, dalla stessa documentazione prodotta ab origine con il ricorso (doc. 11 ricorso), coincidente con l’elenco dei presenti prodotto dal CRER-LND ed oggetto di verifica poteri da parte del Collegio di Garanzia, nonché con l’elenco dei presenti riportati nel documento n. 18 FIGC, in cui è riportato “correttamente l’elenco dei 446 votanti alla carica di Presidente, evidenziando peraltro altrettanto correttamente il peso delle n. 23 deleghe.
  1. È stato altresì evidenziato, nella suddetta memoria, “come tutta l’attività di ricezione, gestione e trasmissione delle deleghe pervenute sia stata al tempo effettuata dalla segreteria del Comitato Regionale Emilia-Romagna, proprio sotto la direzione e controllo dell’allora presidente Paolo Braiati” e, peraltro, che a tutto voler concedere, “anche a voler astrattamente accogliere il motivo, esso non supera la prova di resistenza”, fatto salvo il rilievo che “la verifica in ordine alla legittimità della rappresentanza dei delegati è soggetta a verifica da parte del Collegio di Garanzia ed a immediata

impugnativa innanzi allo stesso, e non costituisce motivo di invalidità dell’Assemblea.

Fase dibattimentale

  1. All’udienza di trattazione del 25.2.2021, cui ha partecipato anche il sig. Braiati, i difensori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti. In particolare, l’avv. Noemi Tzuno, in sostituzione dell’avv. Viglione, per la FIGC, ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti depositati dalla difesa del sig. Braiati; ha riferito della omonimia tra il presidente della Centese Calcio ed altro tesserato; ha ribadito la legittimazione di tutti i partecipanti all’Assemblea, anche in considerazione del controllo preventivo delle deleghe operato dallo stesso Comitato e, in ultimo, evidenziato la particolarità della diversa modalità di svolgimento dell’Assemblea “da remoto” rispetto a quella cd. “in presenza”.

All’esito della discussione il Collegio ha riservato la decisione.

Motivi della decisione

  1. Il Collegio, letti gli atti e le memorie prodotte dalle parti, ritiene di poter prescindere da tutte le eccezioni sollevate dagli intimati e dai controinteressati in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.

Come  ampiamente  esposto  nei  punti  che  precedono,  il  ricorrente  ha  sostanzialmente  lamentato  la  illegittimità

dell’Assemblea Elettiva perché celebrata in modalità cd. “da remoto” in assenza di previsione normativa in tal senso.

La censura è priva di pregio.

  1. In ragione della situazione sanitaria del Paese, con pec in data 29.10.2020 avente ad oggetto “Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.” era il Presidente della LND, dott. Cosimo Sibilia, a segnalare al Presidente Federale “l’opportunità di inserire una norma transitoria[…..] che possa consentire, laddove le condizioni sanitarie del Paese o, comunque, provvedimenti delle Autorità di Governo o Locali impedissero lo svolgimento delle Assemblee in presenza, che le stesse possano celebrarsi a distanza con l’ausilio dimezzi tecnologici” (doc. 1 produzione FIGC)

In adesione a tale richiesta, nella seduta del 3 dicembre 2020, il Consiglio Federale, tenuto conto della già fissata data di celebrazione dell’Assemblea Elettiva Federale, da Statuto preceduta dalle assemblee elettive delle varie Leghe e di tutte le altre componenti, ricordava “che il voto è consentito sia in presenza sia da remoto: chi è interessato - soprattutto la LND per i Comitati – potrà utilizzare la tecnologia da remoto messa a disposizione dalla federazione, fatte salve le opportune verifiche dei poteri e l’indicazione delle società aventi diritto. Invita a comunicare entro il 12 dicembre le modalità del voto, per consentire la predisposizione degli strumenti informatici necessari. Sarà diramata anche una nota tecnica esplicativa sulla modalità sincrona/on-line.” (doc. 3 produzione FIGC)

Per vero, come da C.U. n. 23 del 14/12/2020, l’Assemblea ordinaria elettiva del CRER-LND era convocata per il giorno 9 gennaio 2021 presso un hotel in modalità “in presenza” e, con successivo C.U. n. 24 del 21.12.2020, si rendevano note le disposizioni da osservare e che sarebbero state osservate in ottemperanza della vigente normativa in materia di sicurezza.  Era allegata, a detto  C.U. la modellistica  da utilizzare per gli  accrediti e le  deleghe, con la espressa avvertenza che sarebbe stato “consentito l’ingresso ad una sola persona per Società che abbia diritto al voto”.

Con comunicazione in pari data indirizzata alla LND, la Segreteria Generale della Federazione, rendeva noto quanto segue: “Si prende atto che tutte le assemblee si svolgeranno in presenza, salvo variazioni che dovessero intervenire per l’adozione di provvedimenti delle competenti Autorità. Ad ogni buon fine si conferma quanto già rappresentato nel corso della seduta del Consiglio Federale del 3 dicembre u.s., circa la disponibilità della Federazione alla gestione tecnica delle operazioni di voto, nonché, per la gestione delle Assemblee in videoconferenza, nell’eventualità di svolgimento delle stesse non in presenza.” (doc. 6 produzione FIGC)

Alla suddetta comunicazione era allegata la “Nota Tecnica” per l’acquisizione del voto elettronico on-line mediante una piattaforma web, contenete le istruzioni per esercitare il voto in tale modalità e con previsione dell’invio due giorni prima, da parte dei Comitati: del Regolamento dell’Assemblea e del suo O.d.G.; dell’elenco dei candidati e degli aventi diritto al voto con la indicazione, ove esistente, della società delegante.

Nelle more, in riscontro a nota del 4.1.2021 della Federazione, sopraggiungeva la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, con cui richiamato l’art. 1, lett. o, del DPCM del 4.11.2020, prevedente la sospensione di convegni, congressi ed altri eventi e lo svolgimento delle riunioni della pubblica amministrazione in modalità a distanza con raccomandazione allo svolgimento in tale modalità anche per le riunioni private si comunicava

che, “Fermo restando quanto previsto dalla nota 9698 del 4 novembre 2020 che prevedeva comunque la possibilità di svolgimento  “a  distanza” delle  assemblee  elettive  degli  organi  delle  federazioni  sportive, si  ritiene  che, stante  la situazione epidemiologica ad oggi sussistente nel Paese, sia certamente opportuno lo svolgimento “da remoto” delle suddette assemblee”.

Già tanto è sufficiente a ritenere l’assoluta legittimità dell’Assemblea in contestazione.

Ed invero, era ancora il CRER, poi, con C.U. n. 26 del 7.1.2021, a rendere noto che  “In considerazione che le necessarie autorizzazioni delle autorità preposte non sono giunte (...) si comunica a tutte le società interessate aventi diritto al voto che la suindicata Assemblea elettiva (...) si svolgerà in modalità “da remoto” con votazioni “on-line” che saranno garantite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

In effetti, in data 7.1.2021, su richiesta dello stesso CRER-LND, la Segreteria Generale della Federazione inviava la nota riepilogo dati per predisposizione votazione online; file excel per la raccolta dati società votanti; nota sintetica con le istruzioni di voto online; file excel per la raccolta informazioni di voto online (doc. 8 produzione FIGC) e la sera dello stesso giorno il CRER provvedeva all’invio “di quanto richiesto per le votazioni da remoto del CRER” (doc. 9 produzione FIGC).

Ferma l’equipollenza delle modalità di svolgimento delle Assemblee elettive in presenza o da remoto, modalità, quest’ultima, che ha consentito alla macchina amministrativa del Paese di perseguirne i fini istituzionali pur in presenza della pandemia da COVID-19, con le inevitabili restrizioni sugli spostamenti ed assembramenti per motivi di sicurezza, emerge, da quanto precede, l’assoluta legittimità dello svolgimento da remoto anche dell’assemblea elettiva del CRER- LND, peraltro richiesta dall’allora suo presidente Braiati, odierno ricorrente, “ a causa del fatto che le necessarie autorizzazioni delle Autorità preposte non giungevano in tempi debiti” (v. ricorso - punto 1 in fatto). Ogni ulteriore considerazione è superflua.

  1. Anche il secondo motivo non coglie nel segno.

Pur in ragione e nonostante la particolarità della modalità di svolgimento dell’Assemblea, alle operazioni di voto, per tutta la durata dell’Assemblea, presenziava anche il TFT, in funzione di Collegio di Garanzia.

Il Collegio prendeva atto e faceva propri sia gli elenchi delle società aventi diritto al voto e dei loro rappresentanti e delegati, come trasmessi dallo stesso CRER alla società Multicast per il tramite della FIGC; sia delle risultanze dei voti espressi, senza che nessuna contestazione sulle anzidette attività venisse sollevata da alcuno dei candidati alle cariche elettive o degli aventi diritto al voto.

In particolare, quanto allo scrutinio dei voti, il Collegio di Garanzia, facendo proprio il verbale riportante l’esito della

votazione elettronica riferita al Presidente, dava atto che alla votazione partecipavano, su un totale di 587, solo 446 votanti, di cui 23 muniti di delega, per un totale di 465 voti espressi e di 4 schede bianche.

Dei voti espressi, per quanto qui rileva, 298 erano attribuiti al candidato Alberici e 167 al candidato Braiati.

  1. Prive di riscontro risultano le ulteriori doglianze riferite a presunte irregolarità.

Al momento dell’apertura delle votazioni per la carica di Presidente risultavano accreditati 448 soggetti, di cui 23 portatori di delega.

Se tutti avessero votato, si sarebbero avuti 471 voti.

Essendo stati espressi unicamente 465 voti ed avutesi 4 schede bianche, è evidente che due soggetti, tale possibilità rientrando nei loro diritti, non abbiano espresso alcun voto.

Contrariamente all’assunto del ricorrente, come ribadito nell’ultima parte della memoria del 22.2.2021, nessuna irregolarità è dunque ravvisabile sul punto.

  1. Lo stesso dicasi quanto al tempo concesso per procedere alla votazione riferita al Presidente del Comitato.

Dal verbale dell’Assemblea, che si ricorda essersi svolta sotto il controllo e la direzione di un Presidente nominato dalla stessa assemblea, risulta chiaramente essere stati concessi trenta minuti e non già dieci. Gli ulteriori dieci minuti di cui si legge nel verbale, infatti, si riferiscono al restante tempo a disposizione per procedere alla votazione già decorsi i primi venti minuti.

  1. Ugualmente irrilevante è la circostanza che sia stato consentito l’accreditamento di un votante nel corso della

votazione per il Presidente.

A tutto voler concedere, quand’anche espunto tale voto da quelli riportati dal candidato Alberici, tra i due candidati

permane un divario di 130 punti sufficiente a confermare l’esito della votazione.

  1. Non trova altresì riscontro, nella documentazione versata in atti dalle parti, la circostanza della partecipazione

all’Assemblea di soggetti a tanto non legittimati.

Vi hanno partecipato, invero, in disparte il disallineamento tra i soggetti votanti e le società di riferimento dovuto ad un mero errore materiale, i soggetti accreditatisi presso lo stesso CRER che poi procedeva all’invio dei contatti all a FIGC che, a sua volta, li girava alla società Multicast.

  1. Ancora irrilevante risulta il presunto rilievo della doppia votazione riferita all’elezione di cui al punto 6 dell’O.d.G. dal verbale risulta chiaramente che la prima votazione è stata annullata e che si è proceduto ad una seconda, a nulla rilevando l’eventuale divergenza tra i votanti della prima e della seconda, non potendosi escludere che abbia votato nel

corso della prima abbia poi rinunciato a farlo anche nella seconda.

Resta fermo, in ogni caso, che l’eventuale irregolarità, quand’anche verificatasi, ma così non è, non può avere inciso sulla posizione dell’odierno ricorrente, candidato alla carica di Presidente del Comitato, non già di Delegato assembleare o di componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

  1. Da ultimo, se pure tardivamente con la memoria del 22.2.2021, come eccepito dalle altre parti, il ricorrente ha

lamentato la posizione di 61 soggetti asseritamente non legittimati, che avrebbero preso parte alla votazione per

l’elezione del Presidente.

Ebbene, anche a volere ipoteticamente ritenere fondato tale rilievo, lo stesso non supera la cd. prova di resistenza.

Ed invero, già espunto il voto del soggetto accreditato nel corso delle operazioni di voto, con riduzione a 297 del numero dei voti riportati dal candidato Alberici, ed espunti da questi ultimi anche i 61 voti di cui si discute, in via ipotetica assegnati al ricorrente, al primo risulterebbero attribuiti 236 voti ed al secondo 228, risultando così confermato l’esito della votazione in favore del primo. Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso va respinto.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, respinge il ricorso.

P.Q.M.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 48 CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del

Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE                                                                                                                                  IL PRESIDENTE

F.to avv. Amedeo Citarella                                                                                                             F.to dott. Cesare Mastrocola

Depositato in data 8 marzo 2021. IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

BYMANSO, LA STORIA - BRAIATI FA RICORSO CONTRO SE STESSO

 

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  Scritto da manso il 08/03/2021
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