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VERTICI MONTANARA SQUALIFICATI, SI SONO ELETTI IN UN CONSIGLIO FALSO

La Procura Federale della LND ha squalificato i vertici dirigenziali del Montanara (Seconda C Parma) per un consiglio direttivo dove si sono dati gli incarichi (anche quello di Presidente) "ideologicamente falso" visto che non c'è mai stato -

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 69 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore LENTO, Marco MENOZZI, Ulisse SCHIANCHI, della Sig.ra Chiara MISTRALI e della società ASD MONTANARA CALCIO DUCALE 61, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE LENTO, in qualità di socio all’epoca dei fatti della società ASD Montanara Calcio/Ducale 61, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto un verbale di seduta del Consiglio Direttivo della società recante la data del 14.06.2018, ideologicamente falso in quanto sottoscritto senza che la riunione fosse mai avvenuta così come nello stesso descritto e rappresentato, recante, peraltro, la sua nomina a consigliere della società;

MARCO MENOZZI, socio all’epoca dei fatti della società ASD Montanara Calcio/Ducale 61, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 37 e seguenti delle NOIF, per aver, violando i principi di correttezza lealtà e probità, assunto la carica di Presidente della società sulla base di un verbale di Consiglio Direttivo della società recante la data del 14 giugno 2018, ideologicamente falso ma dallo stesso sottoscritto in qualità di Presidente, per non esservi stata, alla data ed ora indicate, alcuna riunione tra le persone in esso menzionate e procedendo poi a sottoscrivere, in qualità di rappresentante legale della stessa società, in occasione alla iscrizione della stessa al campionato per la stagione sportiva 2019/2020, le necessarie comunicazioni al CR Emilia Romagna riguardanti anche cariche sociali conferite con il suindicato falso verbale, quali, oltre alla sua quale Presidente, quelle della Sig.ra Mistrali Chiara quale Segretaria, della Sig.ra Pingiani Jessica quale Vice Presidente, dei Sig.ri Lento Salvatore e Schianchi Ulisse quali Consiglieri;

ULISSE SCHIANCHI, in qualità di socio all’epoca dei fatti della società ASD Montanara Calcio/Ducale 61, in violazione dell’art. 4, comma 1, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto un verbale di seduta del Consiglio Direttivo della società recante la data del 14.06.2018, ideologicamente falso in quanto sottoscritto senza che la riunione fosse mai avvenuta così come nello stesso descritto e rappresentato, recante, peraltro, la sua nomina a consigliere della società ;

CHIARA MISTRALI, consigliere e segretario all’epoca dei fatti della società ASD Montanara Calcio/Ducale 61, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di segretario, un verbale di seduta del Consiglio Direttivo della società recante la data del 14.06.2018, ideologicamente falso per non esservi stata alcuna riunione così come nello stesso rappresentata e descritta;

ASD MONTANARA CALCIO DUCALE 61, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Salvatore LENTO, Ulisse SCHIANCHI, dal Sig. Marco MENOZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MONTANA CALCIO DUCALE 61, e dalla Sig.ra Chiara MISTRALI; 

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore LENTO, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Marco MENOZZI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ulisse SCHIANCHI, di 6 (sei) mesi di inibizione per la Sig.ra Chiara MISTRALI, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società ASD MONTANARA CALCIO DUCALE 61;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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  Scritto da manso il 22/01/2021
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