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IL MINISTERO DEGLI INTERNI CONFERMA L' ALLENAMENTO INDIVIDUALE

In serata si è sparsa la voce che la circolare del Ministero degli interni proibisse l'allenamento indiduale, ma così non è poichè ad attenta lettura è chiaro che si possono effettuare gli allenamenti individuali con distanziamento e senza interazione con i compagni presso i centri sportivi. Lo dice chiaramente la Circolare nel punto in cui parla delle attività sportive (rosso grassetto) e in cui esclude tutto (infra) quello poi riportato per gli sport di contatto (interazione con il pallone) - MENO MALE CHE EMILIAGOL C'E', rido!!

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'evolversi  della situazione epidemiologica, contrassegnato da un ulteriore incremento dei contagi giornalieri da COVID-19, ha comportato la necessità di introdurre nuove, più restrittive misure di contrasto alla diffusione del virus, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 265 del 25 ottobre 2020.

Le disposizioni del suddetto d.P.C.M. trovano applicazione dalla data del 26 ottobre

2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020 - come modificato e integrato dal d.P.C.M. 18 ottobre 2020- e sono efficaci fino al24  novembre 2020.

MODULARIO

INTERN0 54

GABINETTO DEL MINISTRO

MOD.4UL

In relazione ai principali aspetti di novità contemplati dal provvedimento in esame, si ravvisa l'opportunità di fornire alcune indicazioni applicative, nonché taluni elementi di chiarimento.

Raccomandazioni

Nel d.P.C.M. 24 ottobre 2020, come già in precedenti provvedimenti,  si rinvengono alcune nuove previsioni di contenuto esortativo, formulate in termini di raccomandazione,  le quali,  benché  non  correlate  a sanzioni,  intendono  sollecitare  l'adozione di  comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli.

Mobilità personale (art.l, comma 4)

Rientra nel novero delle suddette previsioni l'articolo in epigrafe, con il quale viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici  o  privati,  salvo  che  per  esigenze  lavorative,  di  studio,  per  motivi  di  salute,  per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Si  fa  presente  che,  trattandosi  di  raccomandazione,  non  occorre  che  le  persone interessate  ai suddetti  spostamenti  siano munite di autodichiarazione,  redatta ai sensi  degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale.

Ricevimento di ospiti nelle abitazioni private (art.l, comma 9, lett. n)

Per quanto riguarda il ricevimento di ospiti presso la propria abitazione, il d.P.C.M. in  commento   rafforza  la  raccomandazione   riferita  al  medesimo  contesto   contenuta   nel precedente provvedimento presidenziale.

Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, che può essere  agevolata  da  contatti  occasionali  anche  tra  familiari  non  conviventi,  e  pertanto  di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene  raccomandato  che  nelle  abitazioni  private  si  eviti  di  ricevere  persone  diverse  dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Va da  sé che anche  ove  ricorrano  tali particolari  circostanze  andranno  seguite  le regole prudenziali legate ali'uso  dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

Si ribadisce,  a beneficio  dell'attività degli organi accertatori,  che le previsioni  del d.P.C.M.  esplicitate  in  forma  di  raccomandazione  non  determinano,  nel  caso  di comportamenti difformi, l'irrogazione di sanzioni.              ·

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GABINETTO DEL MINISTRO

Il d.P.C.M. contiene nuove restrizioni in vari ambiti, che qui si illustrano di seguito, finalizzate nel loro complesso a ridurre la mobilità, soprattutto in quei contesti in cui possono ricorrere condizioni di maggiore concentrazione di persone.

Parchi tematici e di divertimento (art. l, comma 9, lett. c)

La disposizione in epigrafe sospende le attività dei parchi tematici e di divertimento. Con  riguardo ali'ambito  applicativo di  tale  previsione non  può che confermarsi

quanto in proposito contenuto, in parte qua, nella specifica scheda tematica di cui all'allegato

9 del d.P.C.M., cui integralmente si rinvia.

Attività sportiva (art. l, comma 9, lett. e), f) e g).

Diversamente dal precedente d.P.C.M., per effetto del nuovo provvedimento (art.l, comma 9, lettera e), gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici.

Rispetto al precedente regime, sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale.

La disposizione in commento, sempre allo scopo di ridurre al massimo le occasioni di potenziale contagio, prevede che le manifestazioni sportive in questione siano consentite "a porte chiuse", se tenute in impianti, ovvero senza la presenza di pubblico, se all'aperto,  nel rispetto  dei  protocolli emanati  dalle  rispettive  federazioni  sportive  nazionali,  discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Sono inoltre sospese (art.l, comma 9, lettera f) le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.

Occorre chiarire che la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, va letta in combinato disposto con l'ultimo inciso contenuto nella lett.e), il quale consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli

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emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà infra a proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto  presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.

PS: Bymanso: questo punto è cruciale e sta a significare che quello che si dirà dopo non conta se si tiene presente che non deve esserci interazione. Infra vuol dire appunto dopo e quindi è una vera e propria esclusione. Logicamente però, sono vietati gli allenamenti in cui si interagisce con il pallone o con i compagni. In pratica nulla cambia!

Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, si segnala che sono state innanzitutto introdotte (art.l,  comma 9 lettera g) le medesime restrizioni già sopra evidenziate in sede di commento alla lettera e), con la conseguenza che ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all'aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico.

Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.

Si precisa, infine, che la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista nella  lett.  f),  determina  la  conseguente  sospensione  del!'eventuale  somministrazione  di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione del!'attività svolta nei suddetti centri.

Sale giochi. sale scommesse. sale bingo e casinò (art.l, comma 9, lett. l)

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, già precedentemente sottoposte a restrizioni relative agli orari di apertura e chiusura, per effetto della citata disposizione sono ora del tutto sospese. Tale sospensione viene peraltro estesa anche ai casinò.

Spettacoli aperti al pubblico (art.l, comma 9, lett. m)

La disposizione in epigrafe stabilisce la generalizzata sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi ali'aperto.

Feste: sagre e fiere (art.l, comma 9, lett. n)

Diversamente da prima, il divieto di tenere feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto, riguarda anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni connesse al numero dei partecipanti.

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Viene altresì resa più rigorosa la misura relativa allo svolgimento delle sagre e fiere, qualunque  ne sia il relativo genere, le quali, in base al nuovo d.P.C.M., sono vietate senza eccezioni, come chiaramente fa intendere anche il rafforzamento contenuto nel riferimento del divieto ad "altri analoghi eventi".

Convegni. congressi e altri eventi (art.!, comma 9, lett. o)

La sospensione  delle  attività  convegnistiche  e  congressuali,  gta  m vigore,  è ora estesa  anche  ad  altri  eventi,  ferma  restando  la  possibilità  di  svolgimento  con  modalità  a distanza.

Alla  dizione  "altri   eventi"  sono   evidentemente   riconducibili   una  pluralità   di occasioni  e  circostanze,  che  presentino  caratteristiche   e  modalità  di  svolgimento  tali  da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.).

La  disposizione  in  esame,  infine,  stabilisce  che  tutte  le  cerimonie  pubbliche  si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, e in assenza di pubblico, e non più, dunque, con misure organizzative che ne limitino l'affluenza.

Attività didattica ed educativa (art. I. comma 9. Iett. s)

Tra le previsioni  contenute  nella disposizione  in commento,  si evidenzia  quella in base  alla  quale  le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo  grado  sono  chiamate  ad adottare  forme flessibili  nel!'organizzazione del!'attività  didattica,  incrementando  il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso  non avvenga in ogni caso prima delle ore 9,00.

Esercizi commerciali ed esercizi pubblici (art. I, comma 5; art. l, comma 9, lett. ee) Gli esercizi  indicati in rubrica sono stati interessati  da alcuni importanti interventi

innovativi.

In primo, luogo, l'art.  l, comma 5, del decreto in commento sancisce l'obbligo  per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali, quale che ne sia la tipologia merceologica,  di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo  di  persone  anunesse  contemporaneamente  nel  locale  medesimo,  sulla  base  dei protocolli  e delle  linee  guida vigenti.  Tale  previsione,  che il d.P.C.M.  del  18 ottobre  u.s. limitava ai servizi di ristorazione, viene ora estesa nella sua portata oggettiva per la medesima finalità, consistente nell'agevolazione delle attività di controllo.

Inoltre, l'art.  I, comma 9 Iett. ee), con specifico riferimento alle attività dei servizi di ristorazione, interviene a modificarne gli orari di apertura e chiusura, superando la precedente

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GABINETTO DEL MINISTRO

differenziazione  legata alla consumazione  al tavolo, e stabilendo un'unica fascia oraria (dalle

5,00 fmo alle 18,00) in cui sia consentito svolgere tali attività.

Viene, altresì, ridotto da 6 a 4 il numero massimo di persone che possono sedere allo stesso tavolo, salvo che si tratti di persone tutte conviventi, nel qual caso tale limite non trova applicazione.

Nell'ottica di una sempre maggiore limitazione  delle occasioni  di addensamento  di persone, potenzialmente  in grado di favorire la diffusione del contagio, è inoltre stabilito che il consumo  di cibi e bevande nei luoghi pubblici  e aperti al pubblico  è vietato dopo  le ore

18,00.

Una previsione espressa è stata dettata con riguardo alla ristorazione negli alberghi e in altre  strutture  ricettive,  che viene consentita  senza  limiti di  orario esclusivamente  per i clienti che vi siano alloggiati.  Ne consegue che gli esercizi afferenti alle strutture alberghiere e ricettive potrarmo operare nell'ambito della finestra oraria 5,00-18,00  anche a beneficio di persone non ivi alloggiate.

Impianti nei comprensori sciistici (art. l, comma 9, lett. mm)

In base a tale articolo è disposta in via generale la chiusura di tali impianti, salvo che non  siano  utilizzati  da  atleti  professionisti  e  non  professionisti  riconosciuti  di  interesse nazionale dagli Organismi  di settore indicati dalla stessa norma.   Detti impianti  sono aperti anche agli sciatori amatoriali, solo nei casi in cui siano state adottate apposite linee guida da parte  della  Conferenza  delle  Regioni  e delle  Province  Autonome  e validate  dal Comitato tecnico-scientifico.

Pubbliche Amministrazioni (art.3, comma 4)

Oltre  alle  previsioni   già  commentate   relative  alle  attività  didattiche,  il  nuovo d.P.C.M. stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni,  salvo le eccezioni indicate dalla stessa norma  per  il  personale  socio-sanitario  o  impegnato  in  attività  emergenziali  o  in  servizi pubblici essenziali, dispongono  orari di ingresso  differenziati  per l'accesso del personale ai luoghi di lavoro.

La disposizione è evidentemente volta a diluire i flussi di mobilità determinati da esigenze lavorative, onde corrispondere alla più volte richiamata necessità di ridurre la concentrazione di persone nelle diverse fasce orarie della giornata.

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

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  Scritto da manso il 27/10/2020
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