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VADEMECUM BRAIATI SEGNALAZIONE COVID, ANCHE L'AVVOCATO LO SMONTA

Come andiamo ormai da giorni, il pastrocchio inventato da Braiati e sottoscritto dalla Segretaria, non ha di che essere e nella "discussione" entra a gamba tesa l' Avvocato Margini che con la sua Associazione per la tutela dei dilettanti smonta pezzo per pezzo quello che ormai noi di Emiliagol chiamiamo appunto PASTROCCHIO

Commento al

PROTOCOLLO F.I.G.C. PER IL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O ACCERTATI DI POSITIVITÀ AL COVID-19

(con note al C.U. del C.R.E.R. n. 14 del 7.10.2020)

Con riferimento alla gestione dei casi accertati di covid-19 fra gli operatori sportivi frequentanti un determinato impianto, il Protocollo del 10 agosto 2020 prevede l’obbligo, da parte della società sportiva,  di  av verti re  im med iat amen t e  l’A.S.L.  d i  competenza “che adotterà le procedure e i provvedimenti necessari”.

Nella prassi, tuttavia, tale adempimento da parte delle società può risultare superfluo in quanto l’A.S.L., competente ad effettuare il test, è già di per sé a conoscenza dell’esito dei tamponi e, in caso di risultato positivo, procede alle opportune attività di profilassi (mappatura contatti, quarantena, ecc.) di propria iniziativa. Quindi risulta più probabile che, in concreto, sia l’A.S.L. a comunicare le positività alle società interessate e non il contrario (come, peraltro, avvenuto recentemente in situazioni verificatesi in società della provincia parmense).

In ogni caso, i successivi Chiarimenti del 17 settembre 2020 integrano il Protocollo, disponendo che, quando si verifichi un “caso di accertata positività al covid-19, si dovrà provvedere all’immediato isolamento del soggetto interessato e alla comunicazione alle autorità sanitarie territorialmente competenti, alle cui istruzioni è necessario attenersi scrupolosamente”. Il documento integrativo specifica altresì che “la mappatura dei contatti stretti del soggetto positivo (interni o esterni al “gruppo squadra”), così come la definizione delle conseguenti attività di profilassi (quarantena, sorveglianza attiva, ecc.), test/esami cui sottoporsi per riprendere le proprie attività (sportive e non), informazione al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, istruzioni da seguire in caso  di  comparsa  di  sintomatologia,  ecc.,  compete all’A.S.L./A.T.S. territorialmente responsabile.

Di competenza della società sportiva resta invece la “pulizia/sanificazione dei luoghi frequentati dal soggetto per la pratica sportiva”.

Dunque, sia il Protocollo che i Chiarimenti fanno espresso riferimento  solo ai casi di accertata positività al covid-19 da parte di un operatore sportivo. Tuttavia, il richiamo alla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 avente ad oggetto “Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti del casi covid-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista”, che i Chiarimenti ritengono in ogni caso, sempre applicabile , consente di adottare la disciplina ivi contenuta, relativa alla gestione anche  dei   casi  di  contagio  sospetti  o  probabili,  altresì  per  il  settore  del  calcio dilettantistico e giovanile.

La predetta Circolare prescrive le seguenti azioni:

-   identificare rapidamente i contatti di un caso probabile o confermato di covid-19;

-   fornire ai contatti le informazioni sulla patologia, sulla quarantena, sulle corrette misure di igiene respiratoria e delle mani, e indicazioni su cosa fare in caso di manifestazione dei sintomi;

-   provvedere tempestivamente all’esecuzione di test diagnostici nei contatti che sviluppano sintomi.

Inoltre, la Circolare ministeriale dispone che l’Autorità di sanità pubblica territorialmente competente:

-   provveda, nei confronti dei contatti stretti, alla prescrizione della quarantena per

 14  giorni  su ccessiv i  all’ultim a  esposizion e  , informando il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta;

-   per quanto riguarda l’attività agonistica del gruppo squadra, nel caso risulti un atleta positivo, disponga l’isolamento di quest’ultimo, applicando altresì la  quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un il soggetto positivo;

-   possa prevedere che, alla quarantena dei contatti stretti possa seguire, per tutto il gruppo squadra, l’esecuzione dei test diagnostici il giorno della gara, successiva all’accertamento della positività, in modo da ottenere gli esiti dei tamponi entro quattro ore e  con sent ire l’accesso all’imp ian t o sportiv o e la d ispu t a  d ella gara  solo ai soggetti risultati negativi. Al termine della partita, i  componenti del gruppo squadra devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto.

* * * *

Dal punto di vista della normativa applicabile in Emilia-Romagna, occorre tener presente altresì il  Prot ocollo  allegato  all’Ordi nan za del  Presid en t e d ella  Giu nt a  Region ale  n.

178 del 24 settembre 2020, denominato “Protocollo di regolamentazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza IN IMPIANTI SPORTIVI DI ATTIVITÀ COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE in Emilia-Romagna”.

Il punto 7 del menzionato Protocollo disciplina la “Gestione di un caso sospetto”, mentre il punto 8 concerne la “Gestione di un caso accertato di positività COVID-19”.

Gestione di un caso sospetto (punto 7)

  1. a) Predisposizione di una locale ad hoc p er l’ isola mento del ca so sospetto

Nell’impianto deve essere presente una stanza dedicata ad accogliere temporaneamente il soggetto che, mentre si trovi nel centro sportivo, dovesse presentare sintomi compatibili con il contagio da covid-19.

 

ByManso - Grazie avvocato Margini, un lavoraccio il tuo, ma serve, eccome se serve al nostro movimento!

Grazie ancora e un abbraccio!

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  Scritto da manso il 09/10/2020
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