Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Madregolo punito e Mister Pompini no? Non è proprio così!

Ha destato molto clamore questo aspetto della vicenda, ma il Tribunale Federale della FIGC, non ha giurisdizione sui Mister, che possono essere giudicati solo dalla loro Associazione! Poi toccherà al San Secondo? Si dice di si! - L' intera "storia" raccontata tramite gli articoli di Emiliagol - Il Tribunale Federale e la sua inefficienza!!

Bymanso - Ha destato clamore nell'ambiente parmigiano (tante le segnalazioni ricevute da Emiliagol) la sentenza del Tribunale Federale sulla questione Mister Pompini-Madregolo-San Secondo e qusto clamore è stato determinato dal fatto che il Tribunale ha si punito il Madregolo, ma non ha "punito" ne Mister Pompini ne il San Secondo. 

Bene, per quanto riguarda il Mister, il Tribunale Federale non può prendere decisioni sui Tesserati dell' Associazione Allenatori che sono una branchia a parte della FIGC e quindi toccherà all' AIAC (Sede a Coverciano) esprimersi nel merito della questione.

Per quanto riguarda la posizione del San Secondo e del DS Giovati (autore materiale della figuraccia con il tessaramento di Mister Pompini in Federazione a Bologna), si dice che il procedimento è cosa distinta da quello preso in esame e che ha portato alla condanna del Madregolo e del suo Presidente. 

Come si vede da questa sentenza (i fatti sono di dicembre 2016) la Giustizia Sportiva è più che lenta, e nel 2018 non dovrebbe avere di che esistere; ma fin che i Giudici si riuniranno una volta al mese per poche ore, le cose andranno sempre così! 

E' pur vero che i Giudici del Tribunale Federale sono tutti Volontari, ma, ripeto, nel 2018 con i tanti procedimenti che "succedono" nell'era moderna (l'uso di Internet ha portato a scoprire mille magane in più rispetto ai "remoti" tempi passati) è davvero assurdo che arrivino sentenze a distanza di un campionato! 

In Generale, che la FIGC debba pensare a questa inefficenza è cosa importante e determinante per la regolarità dei Campionati e soprattutto è altresì importante per incentivare tutte le Società a comportarsi secondo regolamento. Tante lo fanno e però, quando vedono sentenze che arrivano con il contagocce e a distanza di Campionati, l'incentivo a stare dentro i paletti fissati dal regolamenti diventa un' utopia! Non dovrebbe essere così, ma alla fine lo è!

Tornando quindi al "Problema" sentenze a venire, non ci rimane che armarci di santa pazienza!

Articoli di Emiliagol sulla questione

Giovati in Tv non la racconta giusta

Il Sansecondo pesta! Pompini non può allenare nonostantel'imbroglio di Giovati

Il San Secondo da retta a Emiliagol e non fa andarein panchina Pompini

 

DAL COMUNICATO CRER 14 MARZO

17. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Signor Gherardo Gherardi nonché della società ASD il Tonnotto Madregolo.

Con nota 15.01.2018 n.6414/113 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Gentile;

- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- il Sig. Gherardo Gherardi, Presidente della ASD Il Tonnotto Madregolo all’epoca dei fatti, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art.38 comma1 della NOIF, per aver consentito e comunque non impedito che il Sig. Stefano Pompini (non tesserato per la società) svolgesse l’attività di allenatore per 8 gare a favore della ASD Il Tonnotto Madregolo come altresì dimostrato dalle distinte di gara e dal C.U. N.16 del 26.10.2016 Comitato Regionale Emilia-Romagna dal quale emerge che il Sig. Pompini è stato squalificato per proteste contro il direttore di gara.

- la Società ASD Il Tonnotto Madregolo per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti appartenenti alla società al momento del fatto e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parte deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo POSTIGLIONE, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

  • al Sig. Gherardo Gherardi, in qualità di Presidente della società, mesi 4 d’inibizione

  • alla società Il Tonnotto Madregolo l’ammenda di € 600,00

 

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;

- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;

- ritenute congrue e giustificate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale;

- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S

D e l i b e r a

di infliggere al Sig. Gherardo GHERARDI 4 mesi d’inibizione e a carico della società ASD IL TONNOTTO MADREGOLO € 600,00 di ammenda.

 

Print Friendly and PDF
  Scritto da manso il 16/03/2018
Tempo esecuzione pagina: 0,05083 secondi