RICORSO IN APPELLO MATTEO STELLA, DA SETTE MESI A TRE GIORNATE!!!!
Vittoria importante per la "Giustizia (Sportiva)" e per Matteo Stella, che davanti alla Corte di Appello del CRER ha ottenuto appunto "Giustizia" dopo che era stato messo alla berlina mediatica per colpa di "qualcuno" non ben identificato. Il giocatore dell' Eri 96 Vianino ne esce in ben altra maniera da come era entrato in questa triste storia, storia che se ce n'è ancora bisogno, dimostra che la Giustizia deve essere giusta sempre e comunque. Matteo Stella prende tre giornate (due scontate), e ci può anche stare, ma a coloro che han imbastito questo "errore" quante giornate toccano? Bhe, gnanca vuna... ecco che qui la Giustizia la sbuzì 'na goma! Però dai, almeno per quanto rigurada Matteo, tutto è andato "quasi" bene!

COMUNICATO FIGC
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Nr. 97 - RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE MATTEO STELLA
Avverso squalifica fino al 30 settembre 2025
Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Parma pubblicata nel C.U. nr. 63 del 26/02/2025
Gara: Eri 96 Vianino / Valtarese Calcio del 22 febbraio 2025
Il calciatore Matteo Stella, tesserato con la società Eri 96 Vianino e con il patrocinio legale dell’Avv. Michele Margini del Foro di Parma, ha impugnato in proprio il sopra indicato provvedimento disciplinare disposto nei suoi confronti dal Giudice sportivo di Parma.
La tesi difensiva avanzata dal reclamante è essenzialmente incentrata sulla non volontarietà del fatto compiuto. Nel reclamo si afferma infatti che durante una mischia creatasi in area a seguito di un calcio di punizione, il calciatore Stella avrebbe cercato di superare l’avversario ancora a terra e che in tale frangente lo avrebbe colpito con i tacchetti sulla testa, ma in maniera del tutto fortuita ; che l’arbitro non si sarebbe accorto di nulla e che avrebbe espulso il calciatore Stella adducendo come unica giustificazione la vista del sangue sul capo del giocatore ferito; che nell’immediatezza dell’episodio lo stesso calciatore Matteo Stella sarebbe stato vittima di un’aggressione fisica a opera dei dirigenti della Valtarese indebitamente entrati in campo; che il giorno seguente Matteo Stella avrebbe contattato telefonicamente l’avversario per accertarsi del suo stato di salute e avrebbe avuto dal medesimo calciatore della Valtarese assicurazioni sul fatto che si sarebbe trattato di un semplice scontro di gioco.
Per i motivi come sopra succintamente riassunti il reclamante, dopo aver indicato due testimoni oculari in grado di confermare quanto prospettato a propria difesa, chiede che in via principale sia annullata la sanzione comminatagli dal Giudice sportivo di primo grado ovvero che, in via meramente subordinata, l’irrogata squalifica sia ridotta a sole 3 giornate di gara o comunque nella misura ritenuta di giustizia.
Il tesserato Matteo Stella partecipa di persona all’odierna riunione e prendendo la parola si riporta alle argomentazioni difensive addotte nel proposto reclamo ribadendo, in particolare, che nel momento in cui ha urtato l’avversario rimasto a terra per un contrasto di gioco, l’arbitro stava seguendo lo sviluppo dell’azione e trovandosi a una distanza di 10/15 metri non era nelle condizioni di vedere esattamente la dinamica dell’episodio e soprattutto di valutarne, come invece ha riportato a referto, la volontarietà. Il calciatore Matteo Stella dopo essersi detto molto dispiaciuto per le conseguenze lesive sofferte dall’avversario, ma anche per l’esposizione mediatica della quale lui stesso si è sentito vittima per un episodio del tutto accidentale, ritiene utile e importante precisare che nella circostanza egli indossava scarpe da gioco con tacchetti di plastica e non di ferro e aggiunge che nelle ore successive alla gara in questione si è prodigato per acquisire il numero di telefono del calciatore della Valtarese che aveva involontariamente colpito e che, una volta ottenutone il numero di telefono, la ha contattato per sincerarsi delle sue condizioni di salute e per ribadirgli la non volontarietà del gesto compiuto, accidentalità che nel corso del colloquio telefonico dichiara essere stata ammessa anche dallo stesso calciatore avversario. Insiste infine perché siano sentiti i testimoni indicati nell’atto di reclamo.
Letto il reclamo, udito personalmente il reclamante, rigettate le istanze istruttorie dal medesimo proposte dovendo il presente procedimento sportivo essere giudicato solo in base alle risultanze ufficiali, esaminato il rapporto di gara, la Corte ha sentito l’arbitro che ha diretto l’incontro in parola il quale, in sede di audizione e a precisa domanda, ha risposto che al momento dell’episodio in esame lui stava effettivamente guardando nella direzione in cui si trovava il pallone per seguire l’andamento del gioco, ma di aver ugualmente visto con la coda dell’occhio il calciatore Matteo Stella dell’Eri Vianino attingere con la propria scarpa da calcio la nuca di un avversario rimasto a terra e di aver avuto la sensazione che si fosse trattato di un gesto volontario. L’arbitro della gara ha inoltre precisato che alla vista del sangue che usciva copioso dal taglio creatosi sulla nuca del calciatore del Valtarese, decideva di espellere il giocatore Matteo Stella dell’Eri Vianino supponendo che il gesto di quest’ultimo fosse stato compiuto in maniera deliberata.
A giudizio unanime di questo collegio giudicante dalle risultanze ufficiali, interpretate alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro della gara in sede di chiarimenti, non emergono elementi sufficienti per poter stabilire con la necessaria certezza l’effettiva intenzionalità del colpo inferto con lo scarpino da calcio dal calciatore Matteo Stella sulla nuca di un avversario che nel frangente si trovava terra a seguito di un normale contrasto di gioco. La condotta del calciatore Stella nei confronti del giocatore avversario, per quanto non si possa stabilire con assoluta certezza che sia stata davvero accidentale e fortuita, rimane caratterizzata da un notevole grado di imprudenza e finisce pertanto per integrare la fattispecie prevista e punita dall’articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva. La valutazione della sussistenza nella condotta di Matteo Stella di una sostanziale equivalenza fra circostanze aggravanti e attenuanti, giustifica l’applicazione nel caso in esame della sanzione sportiva minima edittale prevista dalla prima parte della sopra citata disposizione disciplinare.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo riforma l’impugnata delibera del Giudice sportivo di Parma e riduce la squalifica del calciatore Matteo Stella a 3 giornate di gara da scontare nel Campionato di competenza.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato contestualmente al deposito del reclamo.
Articolo di Emiliagol
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