Respinto il ricorso della Castellana per la partita a Medesano
I piacentini lamentavano l'errore dell'arbitro che non aveva fermato il gioco per un infortunio del portiere
GARA : MEDESANESE – CASTELLANA del 14/10/2014
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. nr. 16 del 21/10/2015, ha letto il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Castellana con il quale si chiede la ripetizione della gara in oggetto a causa di un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’ istante il Direttore di gara al 44’ del primo tempo non avrebbe interrotto il gioco, consentendo quindi la segnatura delle rete alla società avversaria, nonostante il proprio portiere fosse ancora a terra infortunato.
Osserva questo Giudice Sportivo:
Considerato che le circostanze addotte in reclamo non emergono dal referto arbitrale, né dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui va riconosciuta fonte di prova privilegiata;
L’art. 29 comma 3) C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del gioco del calcio;
La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
P.T.M.
Delibera:
Di respingere il reclamo, di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
MEDESANESE – CASTELLANA 3-1
Di addebitare la tassa reclamo alla Soc. Castellana