Compiano da record: 13 anni di squalifica in 4!! Fummo facili profeti
Il titolo, tanta guerra e poca partita con cui abbiamo descritto questa bruttissima pagina del calcio parmense ha avutol'epilogo che ci si aspettava. sarà per sempre vergogna e solo vergogna. Ogni altro commento non è lecito!
Euro 500,00 COMPIANO
DIFFIDA Il Giudice sportivo territoriale letti gli atti ufficiali e i relativi supplementi di rapporto redatti dall'arbitro e dagli assistenti che componevano la terna designata per la gara in oggetto, ha rilevato quanto segue ed osserva: che quanto accaduto al termine della gara presenta aspetti di particolare gravità in merito sia alla responsabilità oggettiva che diretta della Società COMPIANO. Da quanto riportato dagli ufficiali di gara, si evince come siano stati disattesi e lesi i princìpi di lealtà e correttezza enunciati nell'Art.1) comma 1) del C.G.S. Alla Società COMPIANO si devono inoltre attribuire l'inosservanza e la violazione di norme cogenti quali l'Art.62) comma 4) N.O.I.F. dove la mancanza di forza pubblica (nessuna richiesta risulta inoltrata e consegnata all'arbitro) non ha avuto come riscontro adeguate misure di sicurezza visto che le persone addette al servizio sostitutivo non sono minimamente intervenute per tentare di sedare gli atti violenti e l'Art.65) N.O.I.F. relativo all'assistenza agli ufficiali di gara dove emerge in modo inequivocabile la latitanza dei dirigenti. Viene segnalato inoltre che a fine gara varie persone, non elencate in distinta, erano presenti nello spazio antistante gli spogliatoi e che insultando e minacciando gli ufficiali di gara, avrebbero potuto potenzialmente innescare ulteriori episodi di violenza. Atteso che i fatti riportati dagli ufficiali di gara, ciascuno nel proprio supplemento di rapporto, collimano nel loro contenuto sugli accadimenti salienti delle violenze perpretate dai tesserati della Società COMPIANO, non resta che condannare severamente e Stigmatizzare ciò che ha trasformato una partita fra calciatori dilettanti, quindi un puro evento sportivo, in una caccia all'Uomo(arbitro) ed ai suoi collaboratori ufficiali. Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.18) comma 1) del C.G.S.
Euro 100,00 MERCURY DIFFIDA Per intemperanze dei propri sostenitori in campo avverso, i quali in occasione della concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, insultavano e minacciavano pesantemente sia l'assistente ufficiale n.2 che li aveva alle proprie spalle, che gli altri ufficiali di gara. Alcuni dei succitati e più esagitati sostenitori inoltre si aggrappavano alla rete e la scuotevano. Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.18) comma 1) del C.G.S. C.U. n. 47 - Pagina 25
Euro 100,00 MERCURY DIFFIDA Per responsabilità oggettiva della Società MERCURY non avendo ottemperato a quanto previsto dall'Art.65) comma 3) N.O.I.F. in materia di "Assistenza agli ufficiali di gara" che testualmente recita: la responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante -o considerata tale- e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata. Vista la gravità dei fatti accaduti non risulta agli atti che la Società MERCURY, si sia attivata nelle persone dei propri tesserati per adempiere a tale incombenza. Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.18) comma 1) del C.G.S.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER OTTO GARE BESAGNI DAVIDE (COMPIANO) Per grave atto di violenza nei confronti di un avversario. Il Sig.BESAGNI DAVIDE disinteressandosi completamente dell'azione di giuoco, colpiva con un pugno al volto il Sig.ROTELLI MARCO n.4 della Soc.G.S.MERCURY che cadeva a terra e cominciava a sanguinare copiosamente tanto da dover essere sostituito. La sanzione disciplinare di espulsione veniva comminata dal direttore di gara su segnalazione dell'assistente ufficiale di gara n.1 Nell'uscire dal terreno di giuoco il Sig.BESAGNI DAVIDE proferiva espressioni offensive ed ingiuriose all'indirizzo dell'assitente, (cfr.supplemento di rapporto dell'assistente ufficiale di gara n.1). Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.19) comma 4) del C.G.S.
GJOKA ALTIN (COMPIANO) Per grave atto di violenza nei confronti di un avversario. Il Sig.GJOKA ALTIN colpiva con un calcio sugli stinchi un avversario atterrandolo, successivamente lo calpestava e gli sferrava un forte calcio sulla schiena. Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione il Sig.GJOKA ALTIN cercava più volte di avvicinare il direttore di gara con l'intento di colpirlo non riuscendovi perché trattenuto dai propri compagni di squadra, nel contempo proferiva espressioni offensive e gravemente minacciose al suo indirizzo (cfr.supplemento di rapporto del direttore di gara). Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.19) comma 4) del C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA
EMANUELLI GIAN MARCO (COMPIANO) GJOKA VIKTOR (COMPIANO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 18/ 5/2019 GJOKA ALTIN (COMPIANO) Perché il Sig.GJOKA ALTIN, precedentemente sanzionato con l'espulsione durante la gara ed al quale sono state comminate otto giornate di squalifica per grave atto di violenza nei confronti di un avversario, attendeva il direttore di gara all'ingresso del suo spogliatoio e lo colpiva con un pugno nella zona compresa tra la tempia e l'orecchio. Immediatamente dopo il calciatore si eclissava nel proprio Spogliatoio covando forse la vana illusione di non essere stato Identificato nonostante la presenza dell'assistente ufficiale di gara n.1, il quale soccorreva il collega e lo aiutava ad entrare nello spogliatoio. Il pugno sferrato dal Sig.GJOKA ALTIN provocava all'arbitro sintomi di svenimento e per qualche tempo non riusciva a connettere lucidamente, provando inoltre nelle ore successive un acuto dolore nella zona colpita ed avvertendo una sorta di spossatezza(cfr.supplemento di rapporto del direttore di gara e dell'assistente ufficiale di gara n.1). Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.19) comma 4) del C.G.S.
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2017 EMANUELLI GIAN MARCO (COMPIANO) Perché il Sig.EMANUELLI GIAN MARCO, già espulso in precedenza, entrando sul terreno di giuoco si dirigeva correndo ed urlando espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo del direttore di gara e cercava di colpirlo venendo però fermato da due propri compagni di squadra. Il calciatore, nonostante tutto, riusciva a divincolarsi e reiterava il tentativo di colpire l'arbitro con un pugno e con un calcio, non riuscendovi. A questo punto il direttore di gara cercava di riparare nel proprio spogliatoio perché rincorso dal Sig.EMANUELLI GIAN MARCO ed era costretto a passare dietro la porta di giuoco, riuscendo così a sottrarsi, correndo precipitosamente, alla furia fisica e verbale del calciatore. Il contatto fisico con il Sig.EMANUELLI GIAN MARCO e con un altro calciatore del COMPIANO già protagonista di una tentata aggressione al direttore di gara, veniva scongiurata grazie all'intervento dei loro compagni di squadra che fisicamente ed in tutti i modi possibili riuscivano a fermarli (cfr.supplemento di rapporto dell'arbitro). Al calciatore viene inoltre ascritta l'aggravante specifica di avere disatteso il proprio dovere, essendo trascritto in distinta con il ruolo di Capitano, così come il regolamento del giuoco del calcio e le N.O.I.F. gli impongono. Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.19) comma 4) del C.G.S.
VALENTINI GIANMARIA (COMPIANO) Perché, a fine partita, mentre il direttore di gara si trovava ancora sul terreno di giuoco e dopo essere stato oggetto di un gesto violento da parte di un calciatore del COMPIANO, notava che il Sig.VALENTINI GIANMARIA si dirigeva correndo nella sua direzione e giunto nelle sue vicinanze cercava di colpirlo con una violenta testata. C.U. n. 47 - Pagina 27 Il tentativo del calciatore veniva frustrato grazie alla prontezza di riflessi dell'arbitro che scansandosi riusciva ad evitare l'impatto e grazie all'intervento di alcuni suoi compagni di squadra che riuscivano a trattenerlo in extremis; mentre si produceva in questo atto di manifesta violenza proferiva espressioni ingiuriose e minacciose. Evidentemente non pago del suo pervicace accanimento nei confronti del direttore di gara, mentre quest'ultimo cercava di guadagnare il proprio spogliatoio, il SIG.VALENTINI GIANMARIA si divincolava dalla stretta dei propri compagni e cercava nuovamente di colpirlo con un calcio che fortunatamente anche questa volta riusciva a scansare, andando a colpire un proprio compagno che si era frapposto tra loro nel tentativo di salvaguardare l'incolumità dell'arbitro, cosa che perseverava a fare per eludere i reiterati tentativi di aggressione del Sig.VALENTINI GIANMARIA(cfr.supplemento di rapporto dell'arbitro). Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.19) comma 4) del C.G.S.
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2016 DELLA BARTOLOMEA ALESSIO (COMPIANO) Perché immediatamente dopo che il direttore di gara decretava la fine della partita, veniva colpito da una pallonata alla schiena scagliata con violenza dal Sig.DELLA BARTOLOMEA ALESSIO il quale accompagnava il proprio gesto con espressioni ingiuriose, scurrili e di scherno. Il colpo subito provocava un forte dolore nella zona lombare del direttore di gara (cfr.supplemento di rapporto dell'arbitro). Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.19) comma 4) del C.G.S.
SQUALIFICA PER TRE GARE
CAPUTO ANDREA (COMPIANO) Perché il Sig.CAPUTO ANDREA rincorreva, senza riuscire a raggiungerlo, l'assistente ufficiale di gara n.1 mentre stava rientrando nel proprio spogliatoio e puntando il dito verso il medesimo proferiva espressioni offensive e gravemente ingiuriose al suo indirizzo (cfr.supplemento di rapporto dell'assistente ufficiale di gara n.1). Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.19) comma 4) del C.G.S.
Scritto da Redazione Emiliagol il 21/05/2014












