Ex Crociati Noceto: Il presidente Angelo Buzzi condannato a 9 mesi
Con lui è stato condannato dalla FIGC anche Alberto Ziveri - Inutili le squalifiche, i Crociati Noceto son Falliti, ed inutile la richiesta dei 18.000 euro ai due ex Dirigenti della Società

DAL COMUNICATO DI OGGI
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico del Sig. ANGELO BUZZI (già Presidente della società CROCIATI NOCETO S.R.L.) e del Sig. Alberto ZIVERI (Consigliere di Amministrazione della società CROCIATI NOCETO S.R.L.)
Con nota 29.05.2017, n. 13208/374, il Sostituto Procuratore Federale Interregionale,
- visto l’art. 32 ter, comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
- il sig. BUZZI ANGELO, Presidente e titolare del Consiglio di amministrazione della Società CROCIATI NOCETO s.r.l. dal 17/08/2006 fino all’08/09/2016 data in cui la società è fallita e in quanto titolare del 98% delle quote della società, della violazione dell’art.1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art.21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Crociati Noceto s.r.l. e, come socio di riferimento, per non aver ricapitalizzato la Società stessa; detto comportamento ha portato il fallimento della Società e la revoca dell’affiliazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio.
- il sig. ALBERTO ZIVERI, Consigliere di Amministrazione della Società Crociati Noceto dal 17/12/2010 fino all’08/09/2016, per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art.21 delle N.O.I.F. e dell’art.19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito con il proprio comportamento al dissesto economico e patrimoniale della Società, portandola alla messa in liquidazione e successivamente al fallimento.
Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento.
Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo POSTIGLIONE, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con l’inibizione per anni uno mesi sei nonché l’ammenda di EURO 12.000,00 a carico del Sig. Angelo BUZZI e con l’inibizione per mesi nove nonché l’ammenda di EURO 6.000,00 a carico del Sig. Alberto ZIVERI
Il Sig. Angelo BUZZI precisa preliminarmente di non essere più tesserato presso la FIGC sin dalla data della sentenza di fallimento della società dallo stesso presieduto e si richiama alle argomentazioni contenute nella memoria difensiva presentata in sede d’indagini, copia della quale produce in occasione del presente dibattimento affinché faccia parte dei relativi atti.
Il Sig. Alberto ZIVERI precisa di non essere mai stato un tesserato della FIGC e di aver svolto la propria attività all’interno della società Crociati Noceto S.r.l. in forma puramente volontaria.
Il Tribunale,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale;
- ascoltate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle stesse parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- ritenuto che, risultando entrambe le parti deferite soggetti al momento non tesserati, questo organo di giustizia sportiva operante in ambito dilettantistico non sia legittimato a erogare a loro danno sanzioni disciplinari di natura economica così come richiesto dalla Procura Federale;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S
D e l i b e r a
- di infliggere al Sig. Angelo BUZZI l’inibizione per mesi 9 e al Sig. Alberto ZIVERI l’inibizione per mesi 4 con la precisazione che dette sanzioni troveranno applicazione se e nel momento in cui le suddette persone dovessero nuovamente richiedere il tesseramento o ricoprire cariche presso la FIGC.
