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TERZA PR, SAN LEO: RIDOTTA LA SQUALIFICA E ATTI ALLA PROCURA FEDERALE

Il ricorso riguarda il giocatore Traore della San Leo, che aveva preso tre giornate nella partita con la Bedoniese per aver avuto a fine partita un comportamento violento nei confronti di un Dirigente della Bedoniese. Ridotta a due la squalifica e tramutato l'atto violento in atto antisportivo, il Giudice ha inviato gli atti alla Procura Federale poiché pare da testimonianze che il Dirigente della Bedoniese abbia offeso per tutta la partita Traore con insulti anche a sfondo razziale.

 

Nr. 66 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SAN LEO CSM

Avverso squalifica del calciatore MOHAMED LAMINE TRAORE per 3 giornate di gara

Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 43 del 06/12/2024

Gara: Bedoniese / San Leo del 4 dicembre 2024

 

La società ASD San Leo CSM ha depositato sulla casella di posta elettronica certificata del Giudice sportivo di Parma un tempestivo preannuncio di reclamo contro la sopra indicata squalifica del proprio calciatore Mohamed Lamine Traoré con contestuale richiesta d’invio della copia del referto ufficiale della gara in questione. Tale preannuncio di reclamo è stato inoltrato tardivamente a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale che ha provveduto all’acquisizione e successiva trasmissione degli atti ufficiali di gara con conseguente remissione in termini della società reclamante la quale è stata così in grado di depositare un rituale reclamo per richiedere, in riforma dell’impugnata delibera del Giudice sportivo di Parma, una riduzione della squalifica del calciatore Traoré.

 

Per motivare il proprio reclamo la società San Leo assume che durante il corso della partita il calciatore Traoré sarebbe stato vittima di un grave comportamento discriminatorio per motivi razziali attuato da un dirigente della Bedoniese, comportamento reiterato anche nel dopo partita quando sarebbe sfociato pure in un atto violento ai danni dello stesso Traoré senza che l’arbitro potesse percepire e poi riportare a referto entrambe le suddette condotte antisportive.

 

Secondo la reclamante la sola condotta anti regolamentare in ipotesi ascrivibile al calciatore Traoré sarebbe stata quella di essersi avvicinato, a fine partita, al dirigente addetto alla forza pubblica sostitutiva della Bedoniese accusandolo di frasi razziste e cercando con questi un contatto fisico, contatto che però non ci sarebbe stato a dimostrazione, secondo la tesi della reclamante, della mancanza di intenzioni aggressive del calciatore Traoré. In ogni caso, sostiene sempre la società San Leo, a favore del proprio calciatore andrebbe considerata l’attenuante di aver agito in reazione a un fatto ingiusto altrui, prevista dall’articolo 13 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, oltre che l’incoerenza nella determinazione della sanzione che risulta eccessiva in raffronto a precedenti decisioni della giustizia sportiva assunte per condotte ben più gravi di quella in esame.

 

Il reclamo appare fondato e merita accoglimento poiché sulla scorta delle risultanze ufficiali, quanto realizzato dopo il termine della gara dal calciatore Mohamed Lamine Traoré del San Leo può essere qualificato come una mera condotta antisportiva che, in conformità alla norma contenuta nell’articolo 39 comma 1 del CGS, può essere sanzionata con una squalifica meno afflittiva rispetto a quella disposta dal Giudice sportivo di prima istanza.

 

A giudizio del collegio va invece approfondito il comportamento discriminatorio e violento che sarebbe stato realizzato da un dirigente della Bedoniese, per di più chiamato a svolgere le funzioni di addetto alla forza pubblica sostitutiva, denunciato, con tanto di allegazioni testimoniali, dalla società reclamante, ma non riportato a referto dall’arbitro della gara. Si ritiene pertanto di dover trasmettere gli atti del presente procedimento sportivo alla Procura Federale affinché valuti l’esigenza di avviare un’investigazione per l’accertamento dei fatti e l’individuazione delle eventuali relative responsabilità sia personali che oggettive.

 

P Q M

 

La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e riduce la squalifica del calciatore Mohamed Lamine Traoré a due giornate di gara.

Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento sportivo alla Procura Federale per gli accertamenti del caso su possibili condotte discriminatorie e violente attuate da parte di soggetti tesserati.

 

Dispone la restituzione alla società ASD San Leo CSM del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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  Scritto da Redazione Emiliagol il 22/01/2025
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