Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

FAQ DEL MINISTERO, COSA CAMBIA DAL 6/12 NEL CALCIO DILETTANTI

A chi spetta il controllo sulla validità della certificazione verde? - È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti? - Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la certificazione verde? - È richiesta la certificazione verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di allenamento all’aperto? - La certificazione verde può essere sostituita da un’autodichiarazione? -

 

FAQ DEL MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO DELLO SPORT

(ultimo aggiornamento 29 novembre 2021)

Il Dipartimento per lo sport ha predisposto questa pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione dei testi legislativi inerenti le misure di contenimento del COVID-19.

Sono contenuti che vengono costantemente aggiornati anche in base alle domande che ci giungono con maggiore frequenza sul tema della pratica sportiva.

Le FAQ, predisposte nei limiti delle competenze del Dipartimento per lo sport, intendono facilitare la lettura delle indicazioni così come vengono definite.

       17. Per cosa è richiesta la certificazione verde?

In riferimento alle certificazioni verdi, si rappresenta che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, l'accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

L’obbligatorietà della certificazione verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Nelle zone gialla e arancione la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (il cd. super green pass) nonché, alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Inoltre, si rappresenta che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Pertanto, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”.  

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

  1. A chi spetta il controllo sulla validità della certificazione verde?

In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all’art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105.

Ulteriori informazioni sul processo di verifica delle Certificazioni Verdi sono disponibili al seguente link.

  1. È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti?

Come indicato a pagina 10 delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, l’obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in vigore.

  1. La certificazione verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale?

Il possesso della certificazione verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.

  1. Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la certificazione verde?

Dal 6 dicembre 2021 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, con  esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto di quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

  1. La certificazione verde può essere sostituita da un’autodichiarazione?

No, non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.

  1. Qual è la frequenza di richiesta della certificazione verde?

Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.

  1. È richiesta la certificazione verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di allenamento all’aperto?

No, la certificazione verde non è richiesta per il solo transito all’interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all’aperto. È invece obbligatorio il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

  1. Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la certificazione verde perassisterli all’interno degli spogliatoi?

No, in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3) del  decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, la certificazione verde non è richiesta per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità che li assistono all’interno degli spogliatoi. Resta l’obbligo del corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale; inoltre, gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde.

25bis. Gli accompagnatori possono assistere agli allenamenti all'interno degli impianti sportivi?

Si, è possibile assistere agli allenamenti all’interno di impianti sportivi (all’aperto e al chiuso) nel rispetto della normativa prevista per gli spettatori di eventi sportivi.

Per la capienza consentita si rimanda alle FAQ relative alla capienza.

  1. Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la certificazione verde?

La certificazione verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive.

  1. La certificazione verde rilasciata in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valida per tutta la durata dell’allenamento?

No, la certificazione verde deve essere valida al momento del controllo, ovvero all’ingresso del servizio per il quale ne è richiesto il possesso.

 

 

 

Print Friendly and PDF
  Scritto da manso il 30/11/2021
Tempo esecuzione pagina: 0,05717 secondi