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IL DPCM APPLICATO ALLO SPORT DI CONTATTO HA VALIDITA' FINO AL 15-01-21

Salta il piano A del CRER - Nulla è cambiato nel DPCM, rimane vietato l'uso degli spogliatoi e riamgono vietate le attività dei dilettanti e le attività di base. La data del 15 Gennaio la dice lunga su cosa prevede il governo per il calcio dei dilettanti. Ora il CRER dovrà gioco forza mettere da parte il piano A che prevedeva l' inizio attività ai primi di gennaio con 4 settimane di allenamenti normali (parola di Braiati con tanto di registrazione) e l'inizio dei campionati a fine gennaio. E il piano B? Bhe, se al CRER rispettano le 4 settimane di allenamenti con contatto, i campionati dovranno slittare tutti a metà febbraio. Ma è prevedibile da quel che si legge nel mondo, che anche la metà di febbraio sia una chimera.

 IL DPCM E LO SPORT DI CONTATTO

Valido dal 4 Dicembre 2020 al 15 Gennaio 2021

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

 

Art. 14
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di
quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al
15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano
ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque
non oltre il 6 dicembre 2020.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a), si applicano a decorrere dal 10 dicembre
2020. Fino al 9 dicembre 2020 continua ad applicarsi l’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.

 

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  Scritto da manso il 04/12/2020
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