Corte Federale: respinto il contro ricorso della Folgore Rubiera!
La partita Folgore Rubiera - Carpaneto rimane 0-3 come deciso in prima istanza dal Giudice Sportivo - Sposate le tesi di Emiliagol e respinte quelle dell' Avvocato Grassani?

La sentenza della Corte Federale che convalida le tesi di Emiliagol
CAMPIONATO ECCELLENZA Nr. 114 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD FOLGORE RUBIERA Avverso provvedimento di perdita della gara Folgore Rubiera – Vigor Carpaneto 1992 disputatasi il 4 settembre 2016. Delibera del G. S. presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna contenuta nel C.U. n. 10 del 1settembre 2016. Contro il provvedimento disciplinare sopra indicato propone ritualmente reclamo la società ASD FOLGORE RUBIERA eccependone l’erroneità e l’illegittimità per due distinti ordini di motivi. In primo luogo per la mancata conoscenza e mancata conoscibilità del Comunicato Ufficiale n. 3 del 30 maggio 2016 della Delegazione Provinciale di Parma, nel quale era riportata la squalifica inflitta al calciatore Simone Blotta, all’epoca tesserato presso una diversa società, per essere incorso in una doppia ammonizione in occasione delle gare del Torneo Emiliagol memorial Barella. Sostiene al riguardo la ricorrente che il suddetto Comunicato Ufficiale è stato esposto in bacheca con l’esplicita dicitura “ad uso delle società partecipanti al torneo” e che per questa ragione non sarebbe opponibile alle società, come la stessa Folgore Rubiera, che al torneo in questione non hanno preso parte. Rileva altresì la società ricorrente come il Comunicato Ufficiale n. 3 della Delegazione Provinciale di Parma non sia mai apparso sul sito web della stessa Delegazione contravvenendo con ciò a una disposizione della medesima Delegazione parmense, contenuta nel C.U. n. 11 del 14 settembre 2016, secondo la quale “i C.U. dei Tornei verranno sempre pubblicati sul sito della Delegazione www.figcparma.it nel menù alla voce Tornei – Comunicazione Ufficiale Tornei” –. Dal mancato rispetto delle prescrizioni minime richieste per rendere conoscibili i provvedimenti disciplinari contenuti nel Comunicato sopra citato discenderebbe, secondo la ricorrente, l’impossibilità, non rimproverabile e dunque scusabile, di conoscere la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Parma nei confronti di un calciatore che solo successivamente è divenuto un proprio tesserato. Con il secondo motivo di gravame la società Folgore Rubiera sostiene che la squalifica inflitta al calciatore Simone Blotta non doveva in ogni caso essere scontata nel campionato di Eccellenza, posto che la squalifica stessa fu comminata per condotte tenute in una competizione ben distinta dal suddetto campionato. Non considerando tale circostanza il Giudice Sportivo presso il CRER “avrebbe pertanto violato il principio di separatezza delle competizioni normativamente previsto dal Legislatore”. Le argomentazioni così come sopra riassunte, portano la ricorrente a ritenere che il calciatore Simone Blotta avesse pieno titolo per disputare la gara del Campionato Eccellenza tra le proprie fila e pertanto a concludere per la richiesta dell’annullamento e/o revoca della decisione del Giudice Sportivo con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo al termine della gara in questione. La società Folgore Rubiera, che preventivamente aveva chiesto di essere sentita, è presente all’odierno dibattimento rappresentata da persona di fiducia. In sede di dibattimento il difensore della ricorrente approfondisce verbalmente le motivazioni illustrate nel ricorso sottolineando in particolare le anomalie del Comunicato del Giudice Sportivo di DOMENICONI GRETA (ACADEMY PARMA CALCIO 1913) CALIA FRANCESCA (FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA) STEFANONI AMBRA (FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA) PASQUINELLI ELEONORA (OLIMPIA FORLI DILETT.) ESPOSITO GRAZIA (ONDA.PESARESE) 313 313 Parma, nel quale era contenuto il provvedimento disciplinare della squalifica ai danni del calciatore Simone Blotta, e ribadendo la richiesta dell’annullamento dell’impugnata delibera. La Corte Sportiva d’Appello dell’Emilia Romagna riconosce la pregnanza e la dignità giuridica delle argomentazioni addotte dalla società Folgore Rubiera a sostegno del proprio ricorso e ritiene sostanzialmente credibile la tesi, sostenuta dalla stessa società, di avere agito in buona fede e senza l’intenzione di commettere un illecito sportivo. Si rileva altresì che la pubblicazione, da parte del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Parma, del Comunicato Ufficiale n. 3 del 30/05/2016 è effettivamente avvenuta con una dicitura che poteva risultare fuorviante e senza quelle avvertenze e modalità che, se fossero state seguite, ne avrebbero sicuramente garantito una maggiore conoscibilità. Nonostante ciò la Corte Sportiva d’Appello ritiene che il ricorso in parola non possa essere accolto in quanto il Giudice Sportivo ha correttamente valutato, sia in fatto che in diritto, le circostanze e le motivazioni del reclamo presentato dalla Società Vigor Carpaneto 192. Da un lato occorre infatti considerare che, come da ultimo ribadito espressamente anche nel Comunicato Ufficiale Nr. 1 della FIGC-LND punto 26) del 1 luglio 2016 nonché per giurisprudenza consolidata e almeno fin tanto che l’ordinamento sportivo non si sarà ufficialmente adeguato all’era digitale in cui viviamo, il solo mezzo valido di conoscenza delle decisioni adottate dagli Organi e degli Enti operanti nell’ambito Federale è rappresentato dall’affissione negli appositi albi istituiti presso le sedi dei Comitati Regionali e delle Delegazioni Provinciali. Mentre, allo stato attuale delle cose, tutte le altre modalità di comunicazione, compresa quella via internet, non hanno alcun valore ufficiale e devono intendersi, qualora siano utilizzate, come forme di cortesia verso le società, i tesserati e l’utenza in generale. Dall’atro lato, va rilevato che l’attuale dettato degli articoli 19 comma 11.3 e 22 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, non offre margini per arrivare a un’interpretazione diversa da quella che il Giudice di prima istanza ha dato a tali previsioni normative per giungere alla conclusione che il calciatore Simone Blotta avrebbe effettivamente dovuto scontare nella prima gara ufficiale della sua nuova società, quella squalifica, subita nell’ambito del Torneo Emiliagol memorial Barella, che non aveva potuto scontare nella stagione sportiva precedente. P Q R La Corte rigetta il reclamo della società ASD FOLGORE RUBIERA e conferma in toto il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo. Dispone per l’addebito della tassa reclamo non versata
La Corte Federale ha sentenziato che il Carpaneto aveva ragione - La partita Folgore Rubiera - Carpaneto terminata 1-1 rimane così 0-3 proprio come aveva deciso in prima istanza il Giudice Sportivo. La sconfitta, come ormai sanno anche i sassi, è frutto del ricorso del Carpaneto che aveva contestato la presenza in campo del giocatore Blotta che risultava squalificato nel Torneo Juniores Emiliagol. Ecco cosa avevamo scritto in proposito del controricorso presentato dalla Folgore Rubiera difesa dall' Avvocato Grassani di Bologna:
Contro-ricorso Folgore Rubiera, Emiliagol non ci sta e smonta tutto
Smontata dal "Torneo Emiliagol" la tesi difensiva e le astruse e "ignoranti" affermazioni in essa contenuta.Nel ricorso, una palla è mostruosa e somontata dalla stessa Folgore Rubiera. Problemi di comunicazione con l' Avvocato?
Bymanso - Partito nei giorni scorsi il contro-ricorso della Folgore Rubiera sulla decisione del Giudice Sportivo Regionale che aveva deciso di punire con lo 0-3 a tavolino la Società reggiana nella partita contro il Carpaneto terminata per la cronaca 1-1. Il Carpaneto aveva vinto il suo ricorso perchè la Folgore Rubiera ha mandato in campo il giocatore Blotta che risultava squalificato nel Torneo Emiliagol Memorial Barella. Fin qui tutto regolare, sono cose successe proprio poco tempo fa anche tra i professionisti, e quindi di solito si fa il mea culpa e si passa oltre. Non così però ha fatto la Società reggiana che dopo aver ammesso di essere a conoscenza della squalifica sul suo sito (DS Tagliavini), ha pensato di fare il contro-ricorso che impugna la decisione del Giudice Sportivo. Emiliagol fino a questo a momento è sempre stata zitta e non ha preso parte alla disputa, perchè in un certo senso non si è sentita parte in causa, nonostante che è del suo Torneo che si sta parlando (il problema sembrava indirizzato solo alla FIGC). La memoria difensiva presentata dalla Folgore però, cerca con astrusi algoritmi applicati alla futuristica fantasia di chi non sa leggere i regolamenti, di tirare in causa il nostro Torneo affermando che il regolamento è sbagliato. Bene, tirati in ballo diciamo la nostra, e la diciamo tutta! il Regolamento del Torneo Emiliagol è quello che la FIGC passa a tutti coloro che vogliono organizzarne uno. L'unica cosa che gli organizzatori possono decidere sono le squalifiche per somma di ammonizione. Il regolamento della Federazione che riguarda i Tornei, recita che si può decidere perchè scatti la squalifica, tra due o tre ammonizioni. Da ciò la tesi che il nostro regolamento è sbagliato perchè Blotta ha subito solo due ammonizioni e non le quattro che occorrono in campionato è cosa talmente sbagliata che non occorrerebbe aggiungere altro. Ma noi altro lo aggiungiamo! Aggiungiamo una domanda alla Folgore Rubiera: Voi, che siete co-organizzatori del Cavazzoli e anche partecipanti, fate giocare un vostro giocatore squalificato con tre ammonizioni (regolamento Torneo reggiano) in campionato? No, non lo fate giocare perchè sapete benissimo su cosa andreste a inciampare! Differenza tra Cavazzoli e Emiliagol non ce ne sono, ne per il regolamento, ne per tutte le cinque Società che hanno dovuto far saltare una giornata di campionato ai giocatori con residui di squalifiche rimediate nel nostro Torneo. Tutti coglioni o tutti rispettosi del regolamento? Bhe, da come son andate le cose fin qui, diremmo che i dirigenti delle altre Società, sono stati in grado di leggere il regolamento e di interpretarlo nella giusta maniera, proprio come aveva fatto in un primo momento la Folgore Rubiera (parole del DS Tagliavini). Altro punto cruciale che la dice lunga su questo contro-ricorso, è quello che riguarda la mancata pubblicazione su internet da parte della FIGC dei comunicati del Torneo Emiliagol. La FIGC prevede nell' Articolo 13 delle Noif, che i comunicati siano appesi alla bacheca della FIGC che ha emesso il comunicato stesso (per uso del mondo intero). Internet, per la FIGC non esiste, è solo un mezzo per "velocizzare" le informazioni. Funziona infatti solo come informazione e non ha nessun valore giuridico. No? E invece si! ecco come recita l'articolo 13:
Pubblicazione delle decisioni
1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. 2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.
To su e porta a cà!!
E il secondo punto del ricorso lo abbiamo smontato. Ora tocca all' ultimo, quello che più ci ha indignato e che è legato a doppio filo al Secondo. Ignorando di sana pianta l'Articolo 13 delle NOIF, la Folgore Rubiera, per mezzo del suo avvocato Grassani, vuole arrivare a dire che lei non poteva sapere della squalifica. Arrivare a dire? Far capire? Niente di tutto questo, lo dice proprio! "Noi non ne eravamo a conoscenza"!! Se sta bhe! Questo punto è davvero interessante poichè rinnega le parole del DS Tagliavini presenti sul sito della Folgore, e fa finta di ignorare che se il ragazzo lo sapeva, comunque è colpevole, per responsabilità oggettiva, anche la società. E il ragazzo, sapeva o non sapeva? E si che sapeva, lo dice lo stesso DS Tagliavini, e lo testimoniamo anche noi! Emiliagol nella settimana precedente all'inizio del campionato, nessun Torneo lo ha mai fatto, si è adoperata per ricordare alle Società che avevano giocatori con residui di squalifica. Tutti ne han preso atto e qualcuno ci ha anche ringraziato (via mail) perchè li abbiam proprio "salvati", visto che se ne erano dimenticati. Tra le Società avvertite c'era anche la Correggese che aveva due giocatori squalificati. Blotta, il ragazzo causa del contro-ricorso era uno dei due, e a noi risulta che la Correggese ha avvertito il ragazzo che poi ha avvertito la sua attuale Società (Folgore), proprio come confermato a caldo dal DS Tagliavini. Sinceramente non abbiamo capito come mai la Folgore Rubiera abbia deciso di contro ricorrere allo 0-3 a tavolino comminato dal Giudice Sportivo, son poi cavoli loro; ma quello che ci teniamo a dire è che le palle e l'ignoranza son cose che non pagano mai, specialmente quando si affrontano materie giuridiche, calcisticamente parlando. Se fossimo la commissione che si dovrà riunire per decidere questo caso il 3 ottobre, oltre a farmi una bella risata in compagnia, cercherei di punire la Folgore Rubiera più di quanto è già stato fatto per aver obbligato un giocatore squalificato a scendere in campo. Dai fatti, emerge l'assoluta innocenza di Blotta che è stato la vera vittima di tutta la vicenda. Nessuno ci toglie dall'idea che è stato obbligato a giocare sapendo di essere squalificato e per questo ha rimediato dal Giudice un'altra giornata. La Folgore Rubiera che ha tentato di celare la "furbata" con le parole a caldo del DS Tagliavini, ora è venuta allo scoperto e nel ricorso, con quelle dichiarazioni, ci dice che proprio di furbata si trattava! E si, "tentativo" di furbata autodenunciato! Direi che è il massimo! Il "Noi non ne eravamo a conoscenza" fa talmente rumore che forse qualcuno avrebbe dovuto silenziarlo, invece di appiccicarlo alla memoria difensiva. Difetto di comunicazione tra Società ed Avvocato? Non lo sappiamo; quel che sappiamo, e che ora sapete anche voi, è che la verità è una gran brutta bestia, ma le "palle" lo son molto di più!
Il Comunicato del Giudice Regionale che decreta lo 0-3 a tavolino
Scritto da manso il 12/10/2016

