Respinto il ricorso del Castelfranco che diede il 3-0 al Pallavicino
La Corte Sportiva D' Appello ha respinto il ricorso del Castelfranco avverso la squalifica del Giocatore Arber HASANAJ che era stata sancita con un Comunicato Bis e che poi portò al Pallavicino la vittoria a tavolino per 3-0 - In pratica è lampante che il Castelfranco non si accorse del Bis!
Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e DI GIOVANNI (Componenti), e con l’assistenza della Sig.ra Fiorella LAMBERTINI (Segretaria) e del Sig. CAVALLINI delegato dell’AIA
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Nr. 44 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO
Avverso squalifica per una giornata di gara del calciatore Arber HASANAJ
Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 28 bis del 26/01/2018
Gara: Virtus Castelfranco – Casalgrandese del 21/01/2018
La società POLISPORTIVA VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO ricorre contro il suddetto provvedimento disciplinare considerandolo irrituale, illegittimo e infondato essendo stato assunto successivamente all’esaurimento dei poteri disciplinari propri del Giudice Sportivo di primo grado. Ad avviso della reclamante con la pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale Nr. 28 bis del 26 gennaio 2018, di quella che è stata definita come “errata corrige”, ma che in realtà non era altro che un’integrazione rispetto a quanto stabilito nel precedente Comunicato Ufficiale del 24 gennaio 2018 specificatamente diretta a infliggere una nuova sanzione a un tesserato della stessa Virtus Castelfranco, il Giudice Sportivo avrebbe travalicato i confini delle competenze che gli sono attribuite dalle vigenti disposizioni federali e che, nel caso di specie, si sarebbero esaurite con il provvedimento contenuto nel C.U. n. 28 del 24 gennaio 2018 costituito dalla omologazione del risultato dell’incontro e l’irrogazione della sanzione disciplinare.
La società ricorrente ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierno dibattimento in persona del proprio Presidente il quale, assistito da persona di fiducia, si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo evidenziando in particolare che nel provvedimento del Giudice sportivo c’è una violazione dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva e sostenendo la piena ammissibilità del ricorso in parola avendo il Giudice di prime cure commesso un errore di natura procedurale.
Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene di non poter entrare nel merito del reclamo essendo lo stesso palesemente inammissibile ai sensi dell’articolo 45 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva che, per quanto riguarda la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del settore per l’attività giovanile e scolastica, stabilisce espressamente che non sono impugnabili in alcuna sede, a eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.
P. Q. R.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna rigetta il reclamo proposto dalla società POLISPORTIVA VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO confermando la delibera del Giudice Sportivo presso il C.R.E.R.
Dispone l’addebito della alla tassa reclamo non versata a carico della stessa società Polisportiva Virtus Castelfranco.