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FIDENTINA BSD - PONTENURESE, CONFERMATO LO 0-3 A TAVOLINO

La partita era terminata 4-1 per i parmensi, ma da subito è parso chiaro ai più (noi compresi), che purtroppo, per un imperdonabile errore, avevano fatto giocare un atleta che aveva ancora da scontare una giornata dallo scorso campionato.

 

 

 

 

 

LA NUOVA CLASSIFICA

  Squadra Pt G V N P GF GS DR
1 6 2 2 0 0 7 0 7
2 6 2 2 0 0 2 0 2
3 4 2 1 1 0 3 0 3
4 4 2 1 1 0 3 0 3
5 4 2 1 1 0 3 0 3
6 4 2 1 1 0 3 1 2
7 4 2 1 1 0 2 1 1
8 4 2 1 1 0 1 0 1
9 3 2 1 0 1 2 1 1
10 3 2 1 0 1 2 2 0
11 3 2 1 0 1 1 3 -2
12 2 2 0 2 0 1 1 0
13 1 2 0 1 1 0 1 -1
14 1 2 0 1 1 1 3 -2
15 0 2 0 0 2 0 4 -4
16 0 2 0 0 2 0 4 -4
17 0 2 0 0 2 0 4 -4
18 0 2 0 0 2 0 6 -6

COMUNICATO FIGG:

GARA: FIDENTINA BORGO S.DONNINO – PONTENURESE del 31/08/2025

Il Giudice Sportivo, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, della Soc. Pontenurese con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Fidentina Borgo S.Donnino il calciatore Sig. Marzoli Pietro con ancora a proprio carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato non avrebbe integralmente scontato le sanzioni allo stesso comminate nel C.U. n° 164 del 30/04/2025 (non espulso dal campo per una giornata per recidiva in X ammonizione). In virtù di quanto precede, la società Pontenurese chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 C.G.S..                                                                       

Osserva questo G.S:

Accertato che al Sig. Marzoli Pietro (Soc.Fidentina Borgo S.Donnino) nel C.U. n° 164 del 30/04/2025 alla Pagina 5148, è stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata per recidiva in X ammonizione in relazione ad una gara del campionato Eccellenza 2024/2025 in qualità di calciatore tesserato per la Soc. Borgo San Donnino;

Verificato che in occasione nella successiva gara del campionato Eccellenza 2024/2025 disputatasi in data 04/05/2025 (ovvero Borgo S.Donnino vs Brescello Piccardo) il Sig. Marzoli Pietro (Soc.Fidentina Borgo S.Donnino) è stato inserito nella distinta presentata dalla propria squadra con il n°17;

Considerato che il secondo comma dell’art.19 del C.G.S.  espressamente prevede che: “fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo”;

Considerato che, in applicazione del sovra citato secondo comma dell’art.19 del C.G.S, il Sig. Marzoli Pietro (Soc. Fidentina Borgo S.Donnino) NON ha, quindi, scontato, in occasione della gara del 04/05/2025 (ovvero Borgo S.Donnino vs Brescello Piccardo), la squalifica contenuta nel C.U. n° 164 del 30/04/2025, poichè inserito nella distinta presentata dalla propria squadra;

Accertato dal referto arbitrale della gara Fidentina Borgo S.Donnino vs Pontenurese del 31/08/2025 che il Sig. Marzoli Pietro è stato inserito nella distinta presentata con il n° 17 e che ha anche preso effettivamente parte alla gara, poiché subentrato al 24’ del secondo tempo in sostituzione di un proprio compagno di squadra (ovvero del giocatore n°8);

Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del calciatore Sig. Marzoli Pietro (Soc.Fidentina Borgo S.Donnino);

Rilevato che in base all’ art. 10 comma 6) lett. a) del C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara.

Letti gli scritti difensivi presentati dalla Soc. Fidentina Borgo S.Donnino

Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo

DELIBERA

  • di accogliere il reclamo proposto dalla società Pontenurese e di infliggere, pertanto, alla Soc. Fidentina Borgo S.Donnino. La punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:

FIDENTINA BORGO S.DONNINO – PONTENURESE 0 - 3

  • di infliggere al calciatore Sig. Marzoli Pietro (Fidentina Borgo S.Donnino) una ulteriore giornata di squalifica;
  • di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Fidentina Borgo S.Donnino Sig. Corradini Luca fino al 24/09/2025 per aver inserito in distinta, e fatto partecipare alla gara, un calciatore che non aveva titolo (Sanzione così determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del C.G.S.); 
  • di infliggere alla Soc. Fidentina Borgo S.Donnino l’ammenda di €. 150,00;
  • di non addebitare il previsto contributo a carico della Soc. Pontenurese.
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  Scritto da Redazione Emiliagol il 10/09/2025
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