RAGGIUNTO IL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LND E ASSOCIAZIONE ALLENATORI
La Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio sottoscrivono il presente protocollo d’intesa nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase, allo stato ancora in divenire, che sta attraversando l’Umanità intera in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
PROTOCOLLO D’INTESA
PREMESSA
La Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio sottoscrivono il presente protocollo d’intesa nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase, allo stato ancora in divenire, che sta attraversando l’Umanità intera in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19. In particolare, preso atto dei provvedimenti assunti dal Governo della Repubblica nell’interesse della Salute Pubblica, in forza dei quali è stata interrotta l’attività agonistica, le Parti si sono adoperate per porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla sostenibilità del calcio dilettantistico tenendo in debita considerazione:
- da un lato le esigenze delle Associazioni e Società dilettantistiche che hanno dovuto interrompere ogni loro attività agonistica e opera sociale svolta nell’ambito del territorio nazionale, vedendosi improvvisamente mancare gli introiti funzionali alla copertura degli ordinari costi di gestione;
- dall’altro le esigenze degli allenatori, istruttori e preparatori atletici di veder loro riconosciute le quote dei premi di tesseramento e dei rimborsi spese maturati in ragione delle intese negoziali anzi tempo raggiunte. La Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio addivengono, pertanto, alla sottoscrizione del presente protocollo d’intesa contenente la futura predisposizione di interventi funzionali sia a contemperare equamente i reciproci interessi - ed evitare l’insorgere di contenziosi - che ad agevolare la ripresa dell’attività agonistica nella stagione sportiva 2020/2021.
ARTICOLO 1
- Ambito di applicazione e durata –
Il presente Protocollo d’Intesa individua le linee guida in ordine ai rapporti di carattere economico tra le Associazioni e Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori e i Preparatori Atletici, esclusivamente in relazione ai crediti maturati e maturandi nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2020 oltre alla previsione di alcune semplificazioni normative utili ad agevolare la ripresa dell’attività agonistica nelle prossime stagioni sportive. E’ esclusa ogni possibilità di proroga e/o tacito rinnovo, fermi restando gli effetti che si produrranno successivamente a tale scadenza.
La durata dell’accordo sopra descritto è concordata in ragione della situazione venutasi a determinare per l’emergenza epidemiologica in corso; la stessa, pertanto, è e resterà comunque indipendente dalla durata delle misure di contenimento del virus Covid-19, così come saranno di volta in volta assunte dall’Autorità di Governo e dal Parlamento della Repubblica.
ARTICOLO 2
- Sospensione procedure pendenti presso il Collegio Arbitrale L.N.D. -
In ragione del periodo emergenziale e delle oggettive problematiche collegate alla interruzione dell’attività agonistica, le parti firmatarie dell’odierno protocollo si impegnano fin d’ora a redigere e pubblicare un provvedimento congiunto rivolto al necessario adeguamento di quanto anzi
tempo disposto dall’art. 46 del Regolamento della LND, dal Comunicato n.1 2019-2020 LND (art. 14) e dal
Regolamento del Collegio Arbitrale della LND.
In particolare, le Parti si impegnano a proporre congiuntamente la sospensione sino al 30 settembre 2020 della trattazione delle vertenze presso il Collegio Arbitrale LND nella parte afferentela richiesta di pagamento dei ratei dei premi di tesseramento i cui termini di assolvimento ricadono nel periodo 1° aprile /30 giugno 2020.
L’applicazione dell’art. 94 ter co. 13 III cpvN.O.I.F. in ordine all’ammissione ai campionati della stagione sportiva 2020/2021 sarà,tuttavia,limitato ai lodi emessi dal Collegio Arbitrale LND aventi ad oggetto i ratei dei premi di tesseramento ed ai rimborsi delle spese maturati al 29 febbraio 2020.
Per l’iscrizione al campionato 2020/2021, nei limiti anzidetti, occorrerà provvedere all’adempimento delle decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020.
La norma transitoria da proporre congiuntamente all’approvazione del Consiglio Federale sarà dunque la seguente:
“Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.”
ARTICOLO 3
- Organizzazione Corsi ad invito; accesso al campo di giuoco del Tecnico-Dirigente; sanatoria cancellazione Albo Settore Tecnico -
In ragione dell’entrata in vigore, in data 1° luglio 2020, dell’obbligatorietà dell’allenatore abilitato in alcune categorie dell’attività di base, le parti, di comune intesa, si impegnano a richiedere congiuntamente alla F.I.G.C. e al Settore Tecnico l’inserimento di una norma transitoria volta a consentire l’esercizio dell’attività di tecnico nella stagione sportiva 2020/2021 a coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività in categorie ove non vi è obbligo di abilitazione, si iscriveranno prima del 30 giugno 2020 a Co rsi ad invito per l’abilitazione all’attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni affiliate alla LND da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 ed il 30 giugno 2021.
Verrà, altresì,congiuntamente proposto alla F.I.G.C.:
- a) la modifica dell’art. 35 del Regolamento del S.T. in modo da consentire, anche ad un soggetto munito dell’abilitazione di Tecnico - o già tesserato presso altra squadra della stessa Società - l’accesso quale Dirigente al recinto di giuoco “purché in presenza dell’allenatore responsabile abilitato”;
- b) sempre nell’ottica di favorire l’integrazione di figure dirigenziali all’interno delle società della Lega nazionale dilettanti, l’opportunità per i collaboratori con abilitazione di tecnico,da tempo inattivi e non in regola con il pagamento delle relative quote di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico di cancellarsi da quest’ultimo: sanando la propria posizione, laddove non regolarizzata, sino al massimo di cinque annualità.
ARTICOLO 4
- Tecnici e Preparatori atletici campionati LND -
Le parti, inoltre, si impegnano a predisporre in favore dei Tecnici e delle Associazioni/Società:
- a) la possibilità di sottoscrivere con società militanti nel campionato di Serie D unaccordo di prestazioni sportive anche pluriennale per un periodo massimo di anni 3, secondo il modello allegato al presente protocollo;
- b) un modello di accordo di prestazioni sportive con i Preparatori Atletici, anch’esso allegato al presente protocollo, svincolato da ogni rilievo sull’obbligatorietà di tale figura tecnica per la categori
ARTICOLO 5
Norme finali
La Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio convengono di istituire un Tavolo bilaterale di lavoro che avrà lo scopo di individuare le garanzie e i meccanismi di solidarietà per la stagione sportiva 2020/2021 valutando la predisposizione del reingresso della lega nazionale dilettanti nel fondo di solidarietà già esistente attualmente in carico alla sola AIAC. In alternativa richiedendo alla Figc la totale assunzione dello stesso o in subordine la sua partecipazione unitamente a LND ed AIAC.
In merito alla tematica dei corrispettivi - a titolo di Premio di tesseramento - maturati dai Tecnici tesserati presso le Associazioni e Società affiliate alla LND nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2020 e solo nell’ipotesi di impossibilità della conclusione della stagione sportiva 2019/2020, le parti assumono che un bilanciato ed equo contemperamento degli interessi sia garantito stabilendo che: a) il Tecnico tesserato rinunci a 1/3 del corrispettivo maturato dal 1° marzo al 30 giugno; b) il Club provveda al pagamento della mensilità di marzo oppure, in caso di ratei ripartiti sino e compresa la mensilità di giugno,di altra quota pari a 1/3 del corrispettivomaturato dal 1° marzo al 30 giugno, detraendo eventualmentedal solo rateo relativo al mese di marzo, quanto eventualmente già percepito dall’allenatore a titolo di indennità ex art. 96 del decreto - legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; c) per la restantequota di 1/3del corrispettivomaturato dal 1° marzo al 30 giugno–detratto quanto eventualmente ulteriormente percepito dal tesserato per le mensilità di aprile e di maggio sulla scorta di quanto sarà previsto del decreto – legge noto come “Decreto Rilancio”– questa sia coperta da un Fondo Federale Emergenziale di Solidarietà sino ad esaurimento delle risorse.
Quanto sopra disposto non pregiudica in alcun modo la possibilità per i Tecnici e le Società di beneficiare di eventuali Norme/Fondi Federali di maggior favore rispetto alle condizioni minime qui stabilite dalle parti.