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Team Carignano pesanti sanzioni: 5 anni ad Antonio Vulcano

La nuova matricola di terza categoria subisce pesanti sanzioni, multata la società e sconfitta a tavolino sul campo


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 3/ 4/2015 PALANZANO VALCEDRA - TEAM CARIGNANO 2003

La gara in oggetto è stata sospesa dall'arbitro al 24°min.del secondo tempo essendo stato aggredito fisicamente da un calciatore della Soc.TEAM CARIGNANO 2003 e non più in grado di proseguire la direzione della gara stessa. Il G.s.t.esaminati gli atti ufficiali, rilevato che quanto affermato dal direttore di gara nel supplemento di Rapporto in merito al colpo subìto, viene suffragato anche dal verbale rilasciato dal Pronto Soccorso di Parma (allegato agli atti ufficiali) con il quale viene attribuita dal medico una prognosi di 5 giorni, delibera: di infliggere alla Società TEAM CARIGNANO 2003 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio PALANZANO VALCEDRA - TEAM CARIGNANO 2003 3 - 0 Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

SQUALIFICA FINO AL 3/ 4/2020 VULCANO ANTONIO (TEAM CARIGNANO 2003)
Dal supplemento di gara si evince quanto segue: al 23°min.del secondo tempo a seguito di una decisione arbitrale avversa alla sua squadra, il Sig.VULCANO ANTONIO della Soc. TEAM CARIGNANO 2003, protestava in modo veemente avvicinandosi al direttore di gara minacciosamente e proferendo un'espressione irriguardosa nei suoi confronti. Il comportamento del calciatore induceva l'arbitro a comminare la sanzione disciplinare di espulsione e la relativa notifica. Il Sig.VULCANO ANTONIO a questo punto colpiva proditoriamente con i tacchetti dello scarpino in modo violento la zona lombo-sacrale del direttore di gara che in quel momento gli volgeva le spalle. Il colpo subìto faceva cadere a terra l'arbitro provocandogli un acuto dolore ed in questo frangente nessuno dei calciatori in campo dimostrava di prodigarsi per prestargli soccorso, mentre il Sig.VULCANO ANTONIO perseverava a proferire espressioni ingiuriose ed offensive verso l'arbitro e veniva trattenuto a stento da un proprio compagno. Il direttore di gara riteneva di non poter proseguire la partita ed al 24°min.del secondo tempo ne decretava la fine stante le condizioni psico-fisiche nelle quali si era venuto a trovare a seguito della violenta aggressione subìta. Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.19) comma 4) lettera d) del Codice.

SQUALIFICA PER DUE GARE RENDA SIMONE (TEAM CARIGNANO 2003)
Poiché in qualità di Capitano della propria squadra viene ritenuto responsabile del comportamento tenuto dai suoi compagni e del suo mancato intervento per i fatti accaduti dopo l’aggressione violenta al direttore di gara. Sanzione così determinata ai sensi dell’Art. 19) comma 4) del Codice. 

A CARICO DI SOCIETA' AMMENDA Euro 200,00 TEAM CARIGNANO 2003 DIFFIDA
Nel supplemento di rapporto del direttore di gara viene palesato come i tesserati della Soc.TEAM CARIGNANO 2003 presenti in campo non abbiano ottemperato a quanto previsto dall'Art.65) comma 4) N.O.I.F. in materia di "Assistenza agli ufficiali di gara". Nella fattispecie i suddetti tesserati sono da contemplarsi solo fra i calciatori e l’assistente di parte in quanto come si può verificare sulla distinta di gara nessun dirigente era regolarmente trascritto. Il fattivo intervento dei tesserati della Soc. PALANZANO VALCEDRA, come loro dovere, si frapponevano fra i calciatori della Soc. TEAM CARIGNANO 2003 ed il direttore di gara permettendogli di guadagnare il proprio spogliatoio impedendo a questi ultimi di raggiungerlo dopo averlo inseguito per una trentina di metri. Successivamente venivano fatti intervenire i Carabinieri che scortavano l’arbitro durante il rientro per poi recarsi al Pronto Soccorso per accertamenti. Sanzione così determinata ai sensi dell’Art. 4) commi 1&2) del codice.

 






 

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  Scritto da Guloo il 08/04/2015
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