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E' giustizia questa? Condannata la Fontanellatese per fatti del 2016!

Condannati il Presidente, il giocatore e due Dirigenti e un punto da scontare in questo campionato.

 

26. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Daniele Pincolini, Ardian Maze, Diego Bonelli, Filippo Lucca nonché della società USD Fontanellatese.

Con nota del 16.01.2018 n.6047/356 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale,

  • visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 46, comma 6 delle N.O.I.F.;
  • vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi;
  • ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano :

- il Sig. Daniele Pincolini, all’epoca dei fatti Presidente della Società USD FONTANELLATESE, per la violazione di cui all’art.1bis comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S. anche in relazione all’art. 7 comma 1 dello Statuto Federale e 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Filippo Lucca e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarlo di copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo del giocatore pur sapendolo in posizione irregolare nelle gare: MEDESANESE - FONTANELLATESE del 24.11.2016; FONTANELLATESE - PONTENURE del 09.11.2016; BORGONOVESE - FONTANELLATESE del 18.09.2016; FONTANELLATESE - SORAGNA del 25.09.2016; SCANDERGER - FONTANELLATESE del 02.10.2016; BORGO TREBBIA - FONTANELLATESE del 09.10.2016; FONTANELLATESE – SANNAZZARESE del 16.10.2016; CASTELLANA - FONTANELLATESE del 23.10.2016; FONTANELLATESE - VIGOLO MARCHESI del 03.10.2016; BABY BRASIL - FONTANELLATESE del 06.11.2016; FONTANELLATESE - SARMATESE del 04.12.2016; FONTANELLATESE-ALSENESE dell’11.12.2016, tutte valevoli per il Campionato di Prima Categoria girone “A”;

- il Sig. Ardian Maze, all’epoca dei fatti, risultava Accompagnatore Ufficiale della Società USD FONTANELLATESE, per la violazione di cui all’art.1bis comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S. e 39 e 43, commi 1 e 6 e 61 comma 5 delle N.O.I.F. per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: MEDESANESE -FONTANELLATESE del 24.11.2016; FONTANELLATESE - PONTENURE del 09.11.2016; BORGONOVESE - FONTANELLATESE del 18.09.2016; FONTANELLATESE - SORAGNA del 25.09.2016; FONTANELLATESE - VIGOLO MARCHESI del 03.10.2016; BABY BRASIL - FONTANELLATESE del 06.11.2016; FONTANELLATESE - ALSENESE dell’11.12.2016, tutte valevoli per il Campionato di Prima Categoria girone “A”; sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata poi al Direttore di gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità sportiva e senza copertura assicurativa;

- il Sig. Diego Bonelli, all’epoca dei fatti, risultava Accompagnatore Ufficiale della Società USD FONTANELLATESE, per la violazione di cui all’art.1bis comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S. e 39 e 43, commi 1 e 6 e 61 comma 5 delle N.O.I.F. per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: SCANDERGER - FONTANELLATESE del 02.10.2016; BORGO TREBBIA - FONTANELLATESE del 09.10.2016; FONTANELLATESE - SANNAZZARESE del 16.10.2016; CASTELLANA - FONTANELLATESE del 23.10.2016; FONTANELLATESE - SARMATESE del 04.12.2016; FONTANELLATESE -ALSENESE dell’11.12.2016, tutte valevoli per il Campionato di Prima Categoria girone “A”; sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata poi al Direttore di gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo e senza essersi sottoposto a visita medica per l’idoneità sportiva e senza copertura assicurativa;

- il Sig. Filippo Lucca, calciatore della Società FONTANELLATESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver disputato, in posizione irregolare le gare: MEDESANESE -FONTANELLATESE del 24.11.2016; FONTANELLATESE - PONTENURE del 09.11.2016; BORGONOVESE - FONTANELLATESE del 18.09.2016; FONTANELLATESE - SORAGNA del 25.09.2016; SCANDERGER - FONTANELLATESE del 02.10.2016; BORGO TREBBIA - FONTANELLATESE del 09.10.2016; FONTANELLATESE - SANNAZZARESE del 16.10.2016; CASTELLANA - FONTANELLATESE del 23.10.2016; FONTANELLATESE - VIGOLO MARCHESI del 03.10.2016; BABY BRASIL - FONTANELLATESE del 06.11.2016; FONTANELLATESE -SARMATESE del 04.12.2016; FONTANELLATESE - ALSENESE dell’11.12.2016, tutte valevoli per il Campionato di Prima Categoria girone “A”; senza averne titolo perché non tesserato;

- la Società U.S.D. FONTANELLATESE, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi ex art.4, comma 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione sono personalmente presenti all’odierno dibattimento

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Roberto RINALDI, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

  • al Sig. Daniele Pincolini, già Presidente della società, sei mesi d’inibizione
  • al Sig. Adrian Maze, in qualità di Dirigente della società, cinque mesi d’inibizione
  • al Sig. Diego Bonelli, in qualità di Dirigente della società, tre mesi d’inibizione
  • al calciatore Filippo Lucca la squalifica per sei giornate di gara effettive
  • alla società USD Fontanellatese l’ammenda di € 600,00 oltre a due punti di penalizzazione da scontare nell’attuale campionato di competenza.

Le parti deferite Signori Pincolini, Maze e Bonelli nonché la società USD Fontanellatese producono una memoria difensiva che viene acquisita agli atti del procedimento e mediante la quale ammettono di aver impiegato, in 12 gare e per mera disattenzione, il calciatore Filippo Lucca in posizione irregolare. Precisano tuttavia di non aver agito in malafede in quanto pensavano che il suddetto giocatore fosse in possesso di un vincolo pluriennale. A sostegno della propria tesi difensiva le parti deferite producono la documentazione a prova dell’avvenuta richiesta di tesseramento e il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica del predetto calciatore durante il periodo in cui si è trovato in posizione irregolare quanto al tesseramento. Chiedono infine che tutte le descritte circostanze siano considerate come attenuanti rispetto alle sanzioni sportive richieste dal Rappresentante della Procura Federale

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;

- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;

- preso atto delle argomentazioni addotte a propria difesa dalle stesse parti deferite;

- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di infliggere all’allora Presidente della Società Sig. Daniele Pincolini 4 (quattro) mesi d’inibizione, al Dirigente Sig. Adrian Maze 3 (tre) mesi d’inibizione, al Dirigente Sig. Diego Bonelli 2 (due) mesi d’inibizione, al calciatore Filippo Lucca 4 (quattro) giornate di squalifica e alla Società USD Fontanellatese € 300,00 d’ammenda oltre a un (1) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato in corso di Seconda Categoria attualmente disputato dalla società stessa.

 LA NUOVA CLASSIFICA DI SECONDA GIRONE B

 

  Squadra Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 42 18 12 6 0 37 15 22 5 3 0 7 3 0 8
2 40 19 12 4 3 46 22 24 6 2 2 6 2 1 1
3 37 18 11 5 2 34 17 17 4 3 1 7 2 1 4
4 36 18 11 3 4 29 16 13 5 2 3 6 1 1 -2
5 33 18 10 3 5 32 21 11 5 2 2 5 1 3 -3
6 33 18 10 3 5 28 19 9 5 1 3 5 2 2 -3
7 32 18 10 2 6 31 20 11 7 0 2 3 2 4 -4
8 22 18 6 4 8 22 33 -11 3 4 2 3 0 6 -14
9 19 17 5 4 8 27 32 -5 2 2 5 3 2 3 -16
10 17 19 5 2 12 23 37 -14 1 1 8 4 1 4 -22
11 15 18 3 6 9 14 26 -12 1 3 6 2 3 3 -23
12 13 18 3 4 11 21 39 -18 2 0 7 1 4 4 -23
13 6 18 1 3 14 15 44 -29 1 2 5 0 1 9 -28
14 0 19 3 1 15 14 32 -18 2 0 7 1 1 8 -27
Fontanellatese ha 1 pt di penalizzazione
Pontegreen C. ha 10 pt di penalizzazione

 

 

 

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  Scritto da manso il 28/03/2018
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