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Tribunale Federale, caso Barilli: condannate Lemignano e Mezzani

Seconda PR - Mister Fausto Barilli aveva iniziato ad allenare il Lemignano e dopo le dimissioni aveva terminato il campionato al Mezzani e per questa irregolarità era stato "denunciato" dal AIAC.

 

RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2016 Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), CESARI e DAL FIUME (Componenti); CAVALLINI (A.I.A.) e con l’assistenza della Dr.ssa Caterina SANDOLO del CRER - LND DEFERIMENTI

 

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Sauro Barbieri e della società ASD LEMIGNANO 1988 (Campionato 2^ Categoria) nonché del Sig. Paolo Arrighi e della società US SPORT CLUB MEZZANI (Campionato 2^ Categoria)

Con nota 11.10.2016, n. 003673 – 1226 pf 15 16/MB/ag, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- il sig. BARBIERI SAURO, Presidente della Società ASD LEMIGNANO, per aver permesso o, comunque non impedito, nella sua qualità, la violazione ascrivibile al Sig. Barilli Fausto, contravvenendo il dettato dell’art. 1 bis comma 1 del CGS, in riferimento all’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F.

- il sig. ARRIGHI PAOLO, Presidente della Società US SPORT CLUB MEZZANI, per aver permesso o, comunque non impedito, nella sua qualità, la violazione ascrivibile al Sig. Barilli Fausto, contravvenendo il dettato dell’art. 1 bis comma 1 del CGS, in riferimento all’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F.

- la società ASD LEMIGNANO, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al tecnico Barilli Fausto ed al Presidente Barbieri Sauro ai sensi dell’art. art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S.;

- la società US SPORT CLUB MEZZANI, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al tecnico Barilli Fausto ed al Presidente Arrighi Paolo ai sensi dell’art. art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S.; Effettuate ritualmente le notifiche, il Sig. Sauro Barbieri è presente all’odierna riunione anche in rappresentanza anche della società ASD Lemignano 1988, mentre le altre parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti alla riunione odierna.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, informa il Tribunale di aver raggiunto, sia per quanto riguarda la posizione del Sig. Sauro Barbieri sia relativamente al deferimento della Società ASD Lemignano 1988, un accordo ai sensi dell’articolo 23 C.G.S. che prevede 30 giorni di inibizione a carico di Sauro Barbieri e l’ammenda di € 100,00 a carico della ASD Lemignano 1988 e deposita agli atti i relativi verbali d’accordo debitamente sottoscritti dalle parti del procedimento. Per quanto concerne invece la posizione del Sig. Paolo Arrighi e della società US Sport Club Mezzani, il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con 2 mesi di inibizione per il Sig. Paolo Arrighi e con l’ammenda di € 200,00 a carico della società US Sport Club Mezzani C.U. n. 19

Il Tribunale,

- letto il deferimento;

- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;

- preso atto dell’accordo ex art. 23 C.G.S. intervenuto tra Procura Federale e il Sig. Sauro Barbieri sia in proprio che per conto della società ASD Lemignano 1988;

- preso atto delle richieste avanzate dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Paolo Arrighi e della Società US Sport Club Mezzani;

- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S; D e l i b e r a di infliggere:

- 30 giorni di inibizione al Sig. Sauro Barbieri 

-L’ammenda di € 100,00 a carico della società ASD Lemignano 1988 

-2 mesi di inibizione al Sig., Paolo Arrighi 

-L’ammenda di € 200,00 a carico della società US Sport Club Mezzani 

 

 

 

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  Scritto da manso il 10/11/2016
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