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PROCURA, SQUALIFICATO MISTER MONTANINI PER DICHIARAZIONI AI MEDIA

Il Mister della Fidentina si era lasciato andare a dichiarazioni lesive nei confronti dell'arbitro nella partita con la Viarolese (“ho visto un arbitraggio disonesto e in malafede), e la procura lo ha squalificato e ha affibbiato una multa alla sua Società, la Fidentina - Come abbiam più volte detto in passato, attenti ragazzi, tutto ora viene monitorato e quindi cercate di tenere a freno "l'embolo". Mister Montanini, ha sicuramente pagato per tutti, ma ripeto, d'ora in poi, attenti, e vale per tutti, giocatori sui Social compresi (anche questo è già successo).

 

DAL COMUNICATO CRER

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE

INTERREGIONALE

A carico del Signor Montanini Francesco, nonché della Società A.S. FIDENTINA

Con nota 19.03.2019, n. 10174/889 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria ;

- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano :

- Il Sig. MONTANINI FRANCESCO, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la Società FIDENTINA, della violazione dell’art.1bis, comma 1 e dell’art. 5 comma 1 del C.G.S, per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive nei confronti del Sig. Alberto Rugi, arbitro della gara Viarolese-Fidentina disputata in data 17/02/2019, valevole per il campionato di Promozione. L’intervista apparsa sul quotidiano “La Gazzetta di Parma” in data 18/02/2019 recita: “ho visto un arbitraggio disonesto e in malafede e credo sia stata una situazione imbarazzante: non avevo mai visto nulla del genere in tanti anni di calcio. Abbiamo sbagliato troppi goal a pochi metri dalla porta, questo è demerito nostro, ma una direzione del genere è inaccettabile”

- la Società A.S. FIDENTINA, a titolo di responsabilità oggettiva ed, ai sensi degli articoli 4 commi 2 e 5 comma 2 del C.G.S., per comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio allenatore e tesserato Montanini Francesco, come sopra riportato.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno chiesto di essere sentite, non hanno presentato memorie difensive e non sono presenti all’odierno dibattimento.

Il Rappresentante della Procura Federale dopo ampia disamina dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

  • 45 giorni di inibizione a carico del Sig. Montanini Francesco ;

  • Euro 600,00 di ammenda a carico della Società A.S. FIDENTINA motivando che l’ammenda è richiesta in tale importo per il fatto che la Società disputa il campionato di Promozione;

Il Tribunale

  • Letto il deferimento:

  • Ritenuta provata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte;

  • Preso atto delle richieste del Rappresentate della Procura Federale;

Delibera

Di infliggere 30 giorni di inibizione a carico del Sig. Montanini Francesco; Euro 400,00 di ammenda a carico della Società A.S. FIDENTINA;

 

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  Scritto da manso il 16/05/2019
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