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Bardi penalizzato di soli 4 punti, ma quando? Squalificati i giocatori

Una penalizzazione arrivata a tempo scaduto per il Bardi che se la cava con il minimo storico delle punizioni di questo genere. Ma a parte i 4 punti, non si capisce il quando. La Federazione, dice appunto -4 ma non dice se il Bardi li deve scontare nel campionato appena concluso o in quello scattato ora (1° Luglio). Considerando la data del documento Federale (28 Giugno), siamo propensi a pensare che debba essere scontato in quello passato. Sempre che non si tratti di una dimenticanza o di un errore.

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 359

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1172 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe LOSA, Fabrizio ASSIRATI, Federico SOLARI, Mare BORRELLA, Filippo EVA, Ivan BENELLI e della società A.S.D. BARDI avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LOSA, in qualità di Presidente Società della A.S.D. BARDI in violazione dell'art. l bis, comma l, in relazione all'art. l O, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma l dello Statuto Federale, 39 e 43, commi l e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori EVA Filippo e BENELLI Ivan e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l 'utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso delle gare: A.S. CASALESE- A.S.D. BARDI del 17.09.2017; VIADANA- A.S.D. BARDI del 24.09.2017; A.C. BORGOTARO - A.S.D. BARDI del 01.10.2017; SORBOLO - A.S.D. BARDI del 08.10.2017; BASILICA 2000 - A.S.D. BARDI del 15.10.2017; A.S.D. BARDI - FORNOVO del 22.10.2017; BORETTO - A.S.D. BARDI del

29.10.2017; A.S.D. BARDI - LESIGNANO del 01.11.2017; LEVANTE - A.S.D.

BARDI del 05.11.2017; A.S.D. BARDI- IL CERVO del 12.11.2017; VALTARESE­ A.S.D. BARDI del 19.11.2017; A.S.D. BARDI - REAL VALBAGANZA del

26.11.2017; POVIGLIESE- A.S.D. BARDI del 03.12.2017; GHIARE- A.S.D. BARDI

del 17.12.2017; A.S.D. BARDI - SOLIGNANO del 17.01.2018, valevoli per il

Campionato di Prima Categoria- Girone B;

GIUSEPPE LOSA, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. BARDI, in violazione dell'art. l bis, comma l del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi l e 5, 39 e 43, commi l e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: BASILICA 2000- A.S.D. BARDI dell5.10.2017; A.S.D. BARDI

- REAL VALBAGANZA del 26.11.2017; A.S.D. BARDI- REAL VALBAGANZA del

26.11.2017 e GHIARE - A.S.D. BARDI del 17.12.2017, tutte valevoli il Campionato di

Prima Categoria- Girone B, in cui sono stati utilizzati, nelle file del A.S.D. BARDI, i giocatori EVA Filippo e BENELLI Ivan, in posizione irregolare perché non tesserati, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle stesse gare senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

FABRIZIO ASSIRATI, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. BARDI, in violazione dell'art. l bis, comma l del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi l e 5, 39 e 43, commi l e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: A.S. CASALESE- A.S.D. BARDI del 17.09.2017; VIADANA­ A.S.D. BARDI del 24.09.2017; A.S.D. BARDI - FORNOVO del 22.10.2017; A.S.D. BARDI- LESIGNANO del 01.11.2017; A.S.D. BARDI- IL CERVO del12.11.2017; VALTARESE- A.S.D. BARDI del 19.11.2017; A.S.D. BARDI- SOLIGNANO del

17.O1.2018, tutte valevoli il Campionato di Prima Categoria- Girone B, in cui sono stati utilizzati, nelle fila del A.S.D. BARDI, i giocatori EVA Filippo e BENELLI Ivan, in posizione irregolare perché non tesserati, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnata al Direttore di Gara,

consentendo così che i medesimi pmiecipassero alle stesse gare senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

FEDERICO SOLARI, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. BARDI, in violazione dell'art. l bis, comma l del Codice di Giustizia Spmiiva in relazione agli artt. 61, commi l e 5, 39 e 43, commi l e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: A.C. BORGOTARO- A.S.D. BARDI del 01.10.2017; SORBOLO­ A.S.D. BARDI del 08.10.2017 e BORETTO - A.S.D. BARDI del 29.10.2017, tutte valevoli il Campionato di Prima Categoria - Girone B, in cui sono stati utilizzati, nelle fila del A.S.D. BARDI, i giocatori EVA Filippo e BENELLI Ivan, in posizione irregolare perché non tesserati, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle stesse gare senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

MARC BORRELLA, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. BARDI, in violazione dell'art. l bis, comma l del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi l e 5, 39 e 43, commi l e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara POVIGLIESE - A.S.D. BARDI del 03.12.2017, valevole per il Campionato di Prima Categoria - Girone B, in cui sono stati utilizzati, nelle file del A.S.D. BARDI, i giocatori EVA Filippo e BENELLI Ivan, in posizione irregolare perché non tesserati, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alla stessa gara senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa

FILIPPO EVA, in violazione dell'art. l bis, commi l e 5, in relazione all'art. l O, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43, commi l e 6 delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: A.S. CASALESE - A.S.D. BARDI del 17.09.2017; VIADANA - A.S.D. BARDI del 24.09.2017; A.C. BORGOTARO- A.S.D. BARDI del 01.10.2017; SORBOLO - A.S.D. BARDI del 08.10.2017; BASILICA 2000 - A.S.D. BARDI del

15.10.2017; A.S.D. BARDI- FORNOVO del22.10.2017; BORETTO- A.S.D. BARDI del 29.10.2017; A.S.D. BARDI- LESIGNANO del 01.11.2017; LEVANTE- A.S.D. BARDI del 05.11.2017; A.S.D. BARDI- IL CERVO del 12.11.2017; VALTARESE­ A.S.D. BARDI del 19.11.2017; A.S.D. BARDI - REAL VALBAGANZA del

26.11.2017; POVIGLIESE- A.S.D. BARDI del 03.12.2017; GHIARE- A.S.D. BARDI del 17.12.2017; A.S.D. BARDI - SOLIGNANO del 17.01.2018, valevoli per il Campionato di Prima Categoria - Girone B, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

IVAN BENELLI, in violazione dell'art. l bis, commi l e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43 commi l e 6 delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: A.S. CASALESE - A.S.D. BARDI del 17.09.2017; VIADANA- A.S.D. BARDI del 24.09.2017; A.C. BORGOTARO- A.S.D. BARDI del

01.10.2017; SORBOLO - A.S.D. BARDI del 08.10.2017; BASILICA 2000 - A.S.D. BARDI del 15.10.2017; A.S.D. BARDI- FORNOVO del 22.10.2017; BORETTO - A.S.D. BARDI del 29.10.2017; A.S.D. BARDI - LESIGNANO del 01.11.2017;

LEVANTE - A.S.D. BARDI del 05.11.2017; A.S.D. BARDI - IL CERVO del

12.11.2017; VALTARESE- A.S.D. BARDI del 19.11.2017; A.S.D. BARDI- REAL VALBAGANZA del 26.11.2017; POVIGLIESE - A.S.D. BARDI del 03.12.2017;

GHIARE - A.S.D. BARDI del 17.12.2017; A.S.D. BARDI - SOLIGNANO del

17.O1.2018, valevoli per il Campionato di Prima Categoria - Girone B, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. BARDI, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi l e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe LOSA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BARDI, Fabrizio ASSIRATI, Federico SOLARI, Mare BORRELLA, Filippo EVA e Ivan BENELLI ;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti (Procuratore e per il Bardi Avv. Simone Alberici) relativo all'applicazione della sanzione di 150 giorni di inibizione per il Sig. Losa Giuseppe in qualità di Presidente e di 27 giorni di inibizione in qualità di Dirigente Accompagnatore, di 70 giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio ASSIRATI, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Federico SOLARI, di l O giorni di inibizione per il Sig. Mare BORRELLA, di 4 giornate di squalifica per il Sig. Filippo EVA, di 4 giornate di squalifica per il Sig. Ivan BENELLI e di l 000,00 (mille/00) di ammenda e di 4 punti di penalizzazione per la società A.S.D. BARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Roberto Fabbricini

 

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  Scritto da manso il 27/07/2018
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