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Folgore Rubiera, respinto il ricorso Blotta; ma to avevamo ragione noi

Una vicenda di due anni fa che fece molto parlare e che dopo un paio di ricorsi si è conclusa con la bocciatura del Collegio di Garanzia dello SPORT - Bocciata la tesi dell' Avvocato Grassani che tra le altre opposizioni aveva avanzato anche quella che la Folgore Rubiera non sapesse della squalifica del Giocatore. Tesi questa mandata in fumo da un articolo di Emiliagol che riprendeva le dichiarazioni del DS Tagliavini che parlò anche di casta rivolgendosi alla FIGC di Bologna! Almeno chieda scusa, ora! Ripercorriamo attraverso gli articoli di Emiliagol la storia di questo ricorso

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONI UNITE

composta da

Franco Frattini - Presidente

Dante D’Alessio

Mario Sanino

Attilio Zimatore - Componenti

Massimo Zaccheo - Relatore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2016, presentato, in data 11 novembre 2016, dalla

A.S.D. Folgore Rubiera, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario

Gallavotti e Stefano La Porta,

nonché contro

l’U.S.D. Vigor Carpaneto, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Macrì,

Collegio di Garanzia dello Sport

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

00135 Roma, Foro Italico Telefono +39 06 3685 7382 collegiogaranziasport@coni.it collegiogaranziasport@pec.coni.it

e rinviato alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, in data 9 gennaio 2017, con la Decisione n.

7 del 2017 della Prima Sezione del medesimo Collegio, per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello territoriale F.I.G.C. - C.R. Emilia Romagna, pubblicata con C.U. n. 14 del 12 ottobre 2016, che ha respinto il reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo - C.R. Emilia Romagna, pubblicata con C.U. n. 10 del 14 settembre 2016, relativa alla regolarità della gara A.S.D. Folgore Rubiera - U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 del 4 settembre 2016 e, per l’effetto, ha irrogato, a carico della società reclamante, la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, per avere la stessa schierato, in posizione irregolare, il calciatore Simone Blotta, nonché la squalifica a carico del calciatore per una giornata e l’ammenda di 150,00 a carico della società medesima;

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza dell’8 marzo 2017, l’avv Mattia Grassani, per la ricorrente - A.S.D. Folgore Rubiera; l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC, nonché l’avv. Fabio Callegari, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Francesco Macrì, per la resistente U.S.D. Vigor Carpaneto;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Massimo

Zaccheo.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso dell’11 novembre 2016 l’A.S.D. Folgore Rubiera chiedeva a questo Collegio di

Garanzia di:

- annullare la decisione della Corte Sportiva d'Appello territoriale presso F.I.G.C. - C.R. Emilia Romagna, pubblicata, in forma integrale, con C.U. n. 14 del 12 ottobre 2016, di rigetto del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - C.R. Emilia Romagna, pubblicata con C.U. n. 10 del 14 settembre 2016, in ordine alla regolarità della gara A.S.D. Folgore Rubiera - U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 del 4 settembre 2016 e, per l'effetto, ripristinare il risultato maturato sul campo, annullando, altresì, l'ammenda di 150,00 Euro comminata alla ricorrente;

- in via subordinata, annullare la decisione della Corte Sportiva d'Appello territoriale presso

F.I.G.C. - C.R. Emilia Romagna, pubblicata, in forma integrale, con C.U. n. 14 del 12 ottobre

2016, di rigetto del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - C.R. Emilia Romagna, pubblicata con C.U. n. 10 del 14 settembre 2016, in ordine alla regolarità della gara A.S.D. Folgore Rubiera - U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 del 4 settembre 2016, rinviando il procedimento al nuovo esame di merito alla Corte Sportiva d’Appello territoriale c/o F.I.G.C. - C.R. Emilia Romagna, con indicazione del corretto principio di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione.

Si costituiva la FIGC, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, con memoria depositata il 21 novembre 2016, rassegnando le seguenti conclusioni: la F.I.G.C. conclude per il rigetto integrale del ricorso della Folgore Rubiera, in quanto in parte inammissibile e in parte infondato, e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento.

Interveniva, con memoria del 28 dicembre 2016, la U.S.D. Vigor Carpaneto 1922, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Macrì, la quale chiedeva il rigetto del ricorso proposto dalla A.S.D. Folgore Rubiera, perché infondato, illegittimo ed inammissibile.

2. All’udienza del 9 gennaio 2017 - viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite, acquisita la documentazione di parte ricorrente in relazione alla notificazione del ricorso alla controparte, uditi i difensori presenti e il relatore - il Collegio di Garanzia - Prima Sezione ha assunto il provvedimento di rinvio della controversia alle Sezioni Unite del medesimo Collegio.

3. La ricorrente, in quella sede, aveva lamentato che la decisione dell’Organo di Giustizia territoriale in ordine alla squalifica comminata al calciatore non sarebbe avvenuta con le modalità prescritte dai Codici di Giustizia Sportiva del CONI e della F.I.G.C. (pubblicazione sul sito internet della Federazione); tale modalità di pubblicazione prevista dall’art. 34, comma 2, CGS prevarrebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, sulla disposizione di cui alle N.O.I.F. della F.I.G.C., che contempla, invece, la pubblicazione mediante comunicati ufficiali da affiggere presso le sedi.

4. La Prima Sezione, tenuto conto della singolarità della questione oggetto del giudizio, nonché del potenziale conflitto di norme della F.I.G.C., dove l’art. 13, comma 1, delle NOIF - Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. - prevede che la pubblicazione delle decisioni avvenga “mediante comunicati ufficiali affissi negli albi istituiti presso le rispettive sedi, mentre l’art. 34,

comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. prevede che esse sono depositate e pubblicate a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione, ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia la decisione.

5. In data 27 febbraio 2017, l’A.S.D. Folgore Rubiera depositava memoria ex art. 60, comma 4, CGS con cui insisteva davanti al Collegio a Sezioni Unite nelle conclusioni g formulate con l’atto introduttivo dell’11 novembre 2016.

Con memoria ex art 60, comma 4, CGS, l’U.S.D. Vigor Carpaneto insisteva per il rigetto del ricorso della controparte, perché infondato, illegittimo e inammissibile.

6. All’udienza dell’8 marzo 2017 le Parti discutevano la controversia che veniva trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, la A.S.D. Folgore Rubiera lamenta che la Corte Sportiva di Appello avrebbe disatteso le previsioni di cui all’art. 34, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS FIGC), e non quelle dell’art. 13 delle NOIF.

Secondo la ricorrente, la violazione discenderebbe dalla mancata pubblicazione sul sito internet della Federazione del provvedimento con il quale era stata disposta la squalifica per una gara del calciatore Blotta, poi trovatosi in posizione irregolare in occasione della partita del 4 settembre 2016.

L’assunto è infondato.

Osserva, a tal riguardo, il Collegio che l’apparente antinomia che sarebbe riscontrabile tra l’art.

13 NOIF e l’art. 34, comma 2, CGS FIGC trova invece coerenza nel secondo comma dell’art. 13 richiamato. Se, infatti, l’art. 13, comma 1, prevede che la pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedie il secondo comma dell’art. 34 CGS FIGC prevede, invece, che le decisioni degli organi di giustizia sportiva devono essere depositate entro 10 giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione, il secondo comma dell’art. 13 supera l’antinomia, fissando il criterio che l’interprete è tenuto ad adottare. Prevede, infatti, questa norma, che le decisioni si presumono conosciute dalla pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione [mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi] costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza. Ne deriva che, poiché lart. 34, comma 2, CGS

FIGC non prevede particolari modalità di notifica, ma solo l’adozione della decisione e la pubblicazione, la conoscenza legale da parte del destinatario è soddisfatta esclusivamente attraverso l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi, data che costituisce il termine a quo per la proposizione del ricorso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la A.S.D. Folgore Rubiera lamenta la mancanza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa richiesto dal legislatore sportivo per configurare una responsabilità disciplinare in capo al tesserato, cui conseguirebbe il coinvolgimento della società medesima. La mancata pubblicazione della decisione sul sito internet integrerebbe - secondo la ricorrente - una condotta in buona fede da parte della A.S.D. Folgore Rubiera e dei propri dirigenti, che costituirebbe a tutti gli effetti una mancata conoscenza, del tutto scusabile, dell’adozione e pubblicazione della decisione.

Fermo restando che questo Collegio non può procedere ad un esame che ha evidentemente ad oggetto il merito della controversia, varrà comunque considerare che le dichiarazioni rese dal Direttore Sportivo della stessa Folgore Rubiera costituiscono al contrario la prova della conoscenza dell’avvenuta sanzione irrogata al calciatore Blotta.

3. Il terzo motivo di ricorso, infine, è inammissibile avendo ad oggetto una valutazione di merito che sfugge alla competenza di questo Giudice. La rilevata inammissibilità resta, peraltro, assorbita dal rigetto delle altre domande.

4. La complessità della controversia dovuta al problema dell’antinomia tra norme del medesimo rango legittima la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Sezioni Unite

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 marzo 2017.

Il Presidente Il Relatore

F.to Franco Frattini F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma in data 4 giugno 2018. Il Segretario

F.to Alvio La Face

LA VICENDA SECONDO EMILIAGOL

La Folgore Rubiera continua a imbrogliare le carte; altro che casta!!

Raccontare palle alla Federazione e poi parlare di casta, è esercizio che viola la lealtà a cui son chiamati Dirigenti e Società! Ora vanno puniti,così imparano che il mondo è cambiato e che i furbetti han finito di far danni al Calcio!

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  Scritto da manso il 28/06/2018
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