Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

TRIBUNALE FEDERALE, IL FORNOVO PARTIRA' CON 6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE

Incredibile comportamento del Fornovo che non si presenta al Tribunale Federale e viene massacrato insieme al giocatore (9 giornate!!); ma è anche incredibile il fatto che questa punizione arrivi per una posizione irregolare del campionato 2016/17. ANCHE SE SAPPIAMO BENISSIMO CHE IL TRIBUNALE NON DIPENDE DAL CRER, E' UNA VERGOGNA CHE PENALIZZA TUTTO IL MOVIMENTO, CRER COMPRESO - IL FORNOVO DICE CHE NON HA RICEVUTO NULLA DALLA FIGC, COSA INCREDIBILE, MA CREDIBILE SE SI CONSIDERA CHE NEGLI ULTIMI MESI E' GIA' SUCCESSO CHE NON ARRIVASSE LA CONVOCAZIONE VIA RACCOMANDATA ALLA SOCIETA' INTERESSATA

 

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2018

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e FERRARI (Componenti) con l’assistenza della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria) e del Sig. CAVALLINI (A.I.A.)

 

 

DEFERIMENTI

39. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Mario Araldi, Claudio Grasta, Stefano Dattaro, Marco Cassin, Simone Pagliarone nonché della società ASD Fornovo

Con nota 30.03.2018 n. 11064/739 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale,

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi;

- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- il Sig. Araldi Mario, Presidente della Società ASD FORNOVO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis comma 1, anche in relazione all’art.10, comma 2 del C.G.S. anche in relazione agli artt.7, comma1 dello Statuto Federale ed art.39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Pagliarone Simone e a far sottoporre il calciatore agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e per aver consentito l’utilizzo dello stesso pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle gare: FORNOVO – FRAORE dell’ 11.9.2016; FOLGORE FORNOVO – FORNOVO del 18.9.2016; FORNOVO - VARANESE del 25.9.2016; GHIARE – FORNOVO del 2.10.2016; VICO FERTILE – FORNOVO del 9.10.2016; FORNOVO – ARSENAL del 16.10.2016; FORNOVO – MERCURY del 13.11.2016; FORNOVO – SAN LEO del 30.10.2016; FORNOVO – VALGOTRA del 20.11.2016; FRAORE –FORNOVO del 29.11.2016; VARANESE – FORNOVO del 12.2.2017; FORNOVO – GHIARE del 19.2.2017; AURORA – FORNOVO del 26.2.2017; FORNOVO – VICO FERTILE del 5.3.2017; FORNOVO – FOLGORE FORNOVO dell’8.3.2017; ARSENAL – FORNOVO del 12.3.2017; SAN LEO – FORNOVO del 26.3.2017 e MERCURY – FORNOVO del 9.4.2017, tutte valevoli per il Campionato 2016/17 di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Parma.

- il Sig. Grasta Claudio, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FORNOVO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5; 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, nel corso delle gare: VICO FERTILE – FORNOVO del 9.10.2016; FORNOVO – ARSENAL del 16.10.2016; FORNOVO – MERCURY del 13.11.2016; FORNOVO – SAN LEO del 30.10.2016; FORNOVO – VALGOTRA del 20.11.2016; FRAORE – FORNOVO del 29.11.2016; VARANESE – FORNOVO del 12.2.2017; FORNOVO – GHIARE del 19.2.2017; AURORA – FORNOVO del 26.2.2017; FORNOVO – VICO FERTILE del 5.3.2017; FORNOVO – FOLGORE FORNOVO dell’8.3.2017; ARSENAL – FORNOVO del 12.3.2017; SAN LEO – FORNOVO del 26.3.2017 e MERCURY – FORNOVO del 9.4.2017, tutte valevoli per il Campionato 2016/17 di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Parma, nelle quali è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato il giocatore Pagliarone Simone, sottoscrivendo le distinte con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate ai Direttori di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza averne titolo e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- il Sig. Dattaro Stefano, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FORNOVO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5; 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, nel corso delle gare: FOLGORE FORNOVO – FORNOVO del 18.9.2016; FORNOVO - VARANESE del 25.9.201 e GHIARE – FORNOVO del 2.10.2016, valevoli per il Campionato2016/17 di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Parma, nelle quali è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore Pagliarone Simone sottoscrivendo le distinte delle gare con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate ai Direttori di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- il Sig. Cassin Marco, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FORNOVO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5; 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, nel corso della gara: FORNOVO – FRAORE dell’11.9.2016, valevole per il Campionato 2016/17 di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Parma, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore Pagliarone Simone sottoscrivendo le distinte delle gare con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate ai Direttori di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- il Sig. Pagliarone Simone, calciatore della Società ASD FORNOVO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e artt. 39 e 43 commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per disputato le gare FORNOVO – FRAORE dell’ 11.9.2016; FOLGORE FORNOVO – FORNOVO del 18.9.2016; FORNOVO - VARANESE del 25.9.2016; GHIARE – FORNOVO del 2.10.2016; VICO FERTILE – FORNOVO del 9.10.2016 FORNOVO – ARSENAL del 16.10.2016; FORNOVO – MERCURY del 13.11.2016; FORNOVO - SAN LEO del 30.10.2016; FORNOVO – VALGOTRA del 20.11.2016; FRAORE – FORNOVO del 29.11.2016; VARANESE – FORNOVO del 12.2.2017; FORNOVO – GHIARE del 19.2.2017; AURORA –FORNOVO del 26.2.2017; FORNOVO – VICO FERTILE del 5.3.2017; FORNOVO – FOLGORE FORNOVO dell’ 8.3.2017; ARSENAL – FORNOVO del 12.3.2017; SAN LEO – FORNOVO del 26.3.2017 e MERCURY – FORNOVO del 9.4.2017, valevoli per il Campionato 2016/17 di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Parma, nelle fila della Società ASD FORNOVO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva nonché senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- la Società ASD FORNOVO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi ex art.4, comma 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione, non hanno presentato memorie difensive e non sono presenti all'odierno dibattimento.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo ADAMO, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

  • a carico del Presidente Sig. Mario Araldi mesi nove d’inibizione;
  • a carico del Dirigente Sig. Claudio Gastra mesi sette d’inibizione;
  • a carico del Dirigente Sig. Stefano Dattaro mesi quattro d’inibizione;
  • a carico del Dirigente Sig. Marco Cassini mesi due d’inibizione;
  • a carico del calciatore Simone Pagliarone nove giornate di squalifica;
  • a carico della società ASD Fornovo Euro 900,00 di ammenda e sei punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2017/18.

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;

- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;

- considerate le richieste del Rappresentante della Procura nonché la circostanza che dalle parti deferite non è pervenuta alcuna argomentazione difensiva;

- tenuto conto del numero di gare disputate dal calciatore Pagliarone in posizione irregolare quanto al tesseramento;

- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di infliggere al Sig. Mario Araldi 6 mesi d’inibizione, al Sig. Claudio Gastra 5 mesi d’inibizione, al Sig. Stefano Dattaro 2 mesi d’inibizione, al Sig. Marco Cassini 1 mese d’inibizione, al calciatore Simone Pagliarone la squalifica per 9 giornate effettive di gara e a carico della società ASD Fornovo un’ammenda di € 600,00 oltre a 6 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva 2018/2019.

 

Print Friendly and PDF
  Scritto da Redazione Emiliagol il 07/06/2018
Tempo esecuzione pagina: 0,07438 secondi