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GIUDICE, IL BARDI VINCE IL RECLAMO CONTRO IL BORGOTARO

LA NUOVA CLASSIFICA DI PRIMA B - Come anticipato da Emiliagol, il Bardi ha avuto dal Giudice Sportivo, il 3-0 a tavolino nella gara con il Borgotaro che aveva giocato alcuni minuti senza il giovane in campo - Per la Cronaca la partita era terminata 2-1 per il Borgotaro

 

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA

GARA DEL 04/ 2/2018

BARDI – BORGOTARO

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 30 del 07/02/2018 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Bardi, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Borgotaro violato la normativa inerente l’ impiego dei giovani calciatori nati dal 1/1/1996 in poi, così come da C.U. n°4 del 28/07/2017 del C.R.E.R. (Stagione Sportiva 2017/2018). Nella fattispecie, a detta dalla istante, la Soc. Borgotaro non avrebbe rispettato il previsto obbligo di impiego di un giovane calciatore e chiede, pertanto, l’applicazione dell’art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S.

Rilevato dagli atti ufficiali che la società Borgotaro ha schierato inizialmente in campo solo un giovane calciatore, ovvero il n°9 Sig. Fomov Vasile (nato il 03/10/1997).

 

Rilevato dal referto arbitrale che la società Borgotaro ha effettuato nel corso della gara le seguenti sostituzioni:

  • al 22’ del secondo tempo esce il n° 9 Fomov Vasile (nato il 03/10/1997) ed entra il n° 15 Sig. Corbelletta Stefano (nato il 16/07/1992);

  • al 23’ del secondo tempo esce il n° 11 Sig. Bongi Matteo (nato il 06/12/1985) ed entra il n° 18 Sig. Delgrosso mattia (nato il 20/04/1997);

  • al 30’ del secondo tempo esce il n° 7 Sig. Lucchi Sauro (nato il 13/11/1989) ed entra il n° 14 Sig. Gatti Daniele (nato il 19/09/1998);

Questo Giudice Sportivo, osserva:

Le Società partecipanti al Campionato di Prima Categoria hanno l’obbligo di impegnare sin dall’inizio della gara, e per tutta la durata della medesima, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all’età:

  • n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 1996 in poi;

Rilevato, pertanto, che la Società Borgotaro in conseguenza della prima sostituzione effettuata è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio, e per tutta la durata della gara, n° 1 “giovane calciatore” in relazione alla seguente fascia di età:

  • nato dal 01/01/1996 in poi.

Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società BORGOTARO con il punteggio di 0 – 3 ai sensi dell’ art. 34 bis delle N.O.I.F. e dell’art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S. in relazione al C.U. n° 4 del 28/07/2017

P.T.M.

Delibera:

  • di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Bardi e, conseguentemente, di comminare alla Società Borgotaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio:

BARDI – BORGOTARO 3 - 0

  • di non addebitare la tassa reclamo alla Società Bardi

 

  Squadra Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 38 19 11 5 3 29 12 17 6 2 1 5 3 2 1
2 37 19 11 4 4 31 15 16 5 2 2 6 2 2 0
3 33 18 9 6 3 23 15 8 5 2 2 4 4 1 -3
4 33 19 9 6 4 30 29 1 3 4 3 6 2 1 -6
5 32 19 9 5 5 26 20 6 6 3 1 3 2 4 -7
6 31 19 8 7 4 26 22 4 2 6 1 6 1 3 -6
7 29 19 9 2 8 26 25 1 5 1 4 4 1 4 -10
8 27 19 8 3 8 24 28 -4 6 1 2 2 2 6 -10
9 25 18 5 10 3 26 19 7 4 4 1 1 6 2 -11
10 24 19 6 6 7 17 20 -3 5 2 2 1 4 5 -13
11 21 19 5 6 8 19 31 -12 1 4 4 4 2 4 -16
12 20 19 6 2 11 21 24 -3 4 1 4 2 1 7 -17
13 18 19 4 6 9 17 22 -5 2 3 5 2 3 4 -21
14 18 19 4 6 9 25 32 -7 2 3 5 2 3 4 -21
15 17 19 4 5 10 18 26 -8 2 2 6 2 3 4 -22
16 9 19 2 3 14 11 29 -18 1 1 8 1 2 6 -30

 

 

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  Scritto da manso il 14/02/2018
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