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Giocatore offende Arbitro sui Social: Del Duca Ribelle condannata

Un giocatore ha offeso la classe arbitrale e la Procura Federale ha condannato la Società per Responsabilità Oggettiva!

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico della società ASD Calcio Del Duca Ribelle.

Con nota 27.11.2017 n. 4593/395 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale,

- visti gli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto: “Frasi lesive delle reputazione della classe arbitrale rilasciate a mezzo social network dal calciatore Forti Federico, tesserato con la Società ASD Calcio del Duca”;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati;

  • ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la Società sopra indicata, perché risponda:

la Società A.S.D. Calcio del Duca Ribelle, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, comma 2, del C.G.S., delle violazioni quali sopradescritte ascrivibili al proprio tesserato Sig. Federico Forti (il riferimento risale all’epoca dei fatti).

Effettuate ritualmente le notifiche, la società deferita ASD Calcio Del Duca Ribelle ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento in persona del proprio legale rappresentante pro tempore il quale sottolinea come per la società sia praticamente impossibile vigilare sui comportamenti che i propri singoli tesserati assumono all’interno dei vari social network. Evidenziando comunque di aver, nella fattispecie, adottato provvedimenti disciplinari interni per sanzionare la condotta del proprio tesserato, la parte deferita chiede, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito ovvero, in via subordinata, l’applicazione della minore sanzione possibile.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Roberto RINALDI, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità della società calcistica Del Duca Ribelle e che alla stessa sia applicata l’ammenda di EURO 400,00.

Il Tribunale,

- letto il deferimento ed esaminato il relativo fascicolo;

- valutato che il comportamento messo in atto dalla parte deferita integra le violazioni come sopra alla stessa attribuita;

- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di infliggere alla società ASD CALCIO DEL DUCA RIBELLE un’ammenda di EURO 200,00.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

 

 

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  Scritto da manso il 07/02/2018
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