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Come anticipato, il Pallavicino vince a tavolino con il Castelfranco

LA NUOVA CLASSIFICA DI ECCELLENZA - Il Castelfranco ha fatto giocare uno squalificato non accorgendosi di un Comunicato Bis - La partita era terminata 1-0 per il Castelfranco - Stando ai si dice, il Castelfranco presenterà ricorso a Roma (CONI?), ma l'esito non può essere diverso da quello che a suo tempo il CONI decise per il caso Folgore Rubiera-Carpaneto. Vale l'affissione in bacheca, come dice il giudice regionale!

 

ARTICOLO EMILIAGOL - IL CASTELFRANCO FA GIOCARE UNO SQUALIFICATO

COMUNICATO CRER

5.Giustizia Sportiva

Il Giudice Sportivo CARLO FRONGILLO, assistito dal rappresentate dell’A.I.A. Sig. PRATI MAURIZIO, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PALLAVICINO – VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO del 28/01/2018

Il Giudice Sportivo

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 29 del 31/01/2018, ha esaminato il reclamo presentato dalla Soc. Pallavicino avverso la regolarità della gara di cui sopra. Nella specie la società reclamante chiede che alla Soc. Virtus Castelfranco Calcio sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 17 comma 5) lett. a) C.G.S., poiché quest'ultima avrebbe fatto giocare il calciatore Sig. Hasanaj Arber (nato il 08/07/1998) con a carico un residuo sanzione (squalifica a carico di calciatori non espulsi dal campo per una gara per recidiva in V infrazione contenuta nel C.U. n° 28 Bis del 26/01/2018 del C.R.E.R).

Accertato che al Sig. Hasanaj Arber (Soc. Virtus Castelfranco Calcio) nel C.U. n° 28 Bis del 26/01/2018 del C.R.E.R alla Pagina 2, è stata effettivamente comminata una squalifica, come calciatore non espulso dal campo, per una giornata per recidiva in V infrazione;

Rilevato dal referto arbitrale che il Sig. Hasanaj Arber è stato inserito dalla Soc. Virtus Castelfranco Calcio in distinta con il n°15 e che, al 34’ del secondo tempo subentrando in sostituzione di un proprio compagno, ha conseguentemente partecipato alla gara in questione;

Lette le memorie difensive inviate dalla Soc. Virtus Castelfranco in data 05/02/2018;

Considerato che sulla base di quanto disposto dall’art 22 comma 2 C.G.S.: “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato Ufficiale.., salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art.45, comma 2 C.G.S”.;

Considerato che a norma dell’art. 13 comma 2 della N.O.I.F : “Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza”.

Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del Sig. Hasanaj Arber (Soc. Virtus Castelfranco Calcio);

Rilevato che in base all’ art. 17 comma 5) lett. a) C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara.

Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo

Visto l’art. 17 comma 5 C.G.S

P.Q.M.

Questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera:

  • Di accogliere il reclamo e, quindi, infligge alla Soc. Virtus Castelfranco Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio:

PALLAVICINO – VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO 3 - 0

  • Di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Virtus Castelfranco Calcio Sig. Conte Vincenzo fino al 21/02/2018 per aver inserito in distinta il calciatore sopra citato che non ne aveva titolo (Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S.);
  • Di squalificare per un ulteriore giornata il calciatore Hasanaj Arber (Soc. Virtus Castelfranco Calcio);
  • Di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Pallavicino.

CLASSIFICA AGGIORNATA

 

  Squadra Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 47 22 14 5 3 35 21 14 9 2 0 5 3 3 3
2 42 22 12 6 4 38 24 14 7 3 2 5 3 2 -4
3 39 22 10 9 3 32 15 17 7 3 1 3 6 2 -5
4 39 22 11 6 5 37 25 12 5 5 2 6 1 3 -7
5 37 22 11 4 7 28 24 4 6 2 3 5 2 4 -7
6 34 22 10 6 6 35 26 9 4 3 4 6 3 2 -8
7 35 22 10 5 7 31 17 14 5 3 4 5 2 3 -11
8 35 22 9 8 5 33 26 7 6 3 1 3 5 4 -7
9 35 22 9 8 5 19 21 -2 5 4 3 4 4 2 -11
10 33 22 9 6 7 25 22 3 6 2 3 3 4 4 -11
11 32 22 9 5 8 25 26 -1 3 4 5 6 1 3 -14
12 30 22 8 6 8 24 23 1 4 2 4 4 4 4 -12
13 28 22 7 7 8 33 27 6 5 3 2 2 4 6 -14
14 21 22 5 6 11 20 32 -12 2 3 7 3 3 4 -25
15 17 22 4 5 13 13 29 -16 1 2 7 3 3 6 -25
16 16 22 4 4 14 20 33 -13 2 4 4 2 0 10 -26
17 15 22 3 5 14 15 35 -20 2 2 7 1 3 7 -30
18 6 22 1 3 18 19 56 -37 1 2 7 0 1 11 -36

 

 

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  Scritto da manso il 07/02/2018
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