Come volevasi dimostrare, ricorso Folgore Rubiera respinto!
Il CONI ha parlato stasera: Ricorso respinto, i tre punti rimangono alla capolista Carpaneto che quindi è a +11 proprio sulla Folgore Rubiera
GIUDICE SPORTIVO DI BOLOGNA
GARE DEL 04/ 9/2016
GARA: FOLGORE RUBIERA – VIGOR CARPANETO 1922
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 09 del 07/09/2016, ha esaminato il reclamo proposto dalla Soc. Vigor Carpaneto 1922, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Folgore Rubiera utilizzato il calciatore Sig. Blotta Simone con ancora a proprio carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato non avrebbe integralmente scontato le sanzioni allo stesso comminate nel C.U. n° 03 del 30/05/2016 della Delegazione di Parma (non espulso dal campo per una giornata per recidiva in II ammonizione in relazione a gare del “Torneo Emiliagol Memorial Barella”). In virtù di quanto precede la società Soc. Vigor Carpaneto 1922 chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 17 C.G.S…
Esaminata la documentazione ricevuta dalla Delegazione di Parma, su richiesta di questo Giudice Sportivo, e relativa alle due ultime gare del “Torneo Emiliagol Memorial Barella” a cui ha preso parte il Sig. Blotta Simone;
Accertato che al Sig. Blotta Simone (Soc. Folgore Rubiera), nel C.U. n° 03 del 30/05/2016 della Delegazione di Parma, ed in relazione alle gare del “Torneo Emiliagol Memorial Barella”, è stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata per recidiva in II ammonizione;
Rilevato dal referto arbitrale della gara Folgore Fubiera – Vigor Carpaneto 1922 che il Sig. Blotta Simone (nato il 10/06/1998) è stato inserito dalla (Soc. Folgore Rubiera) in distinta con il n° 3;
Considerato il combinato disposto del capoverso 11.3 dell’art.19 C.G.S e del comma 6 dell’art. 22 C.G.S. in tema di sanzioni a carico di tesserati e di esecuzione delle medesime;
Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del Sig. Blotta Simone (Soc. Folgore Rubiera);
Considerato che in base all’ art. 17 comma 5) lett. a) C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara.
Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo conseguentemente
-
di accogliere il reclamo proposto dalla società Vigor Carpaneto 1922 e di infliggere, pertanto, alla Soc. Folgore Rubiera la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:
FOLGORE RUBIERA – VIGOR CARPANETO 1922 0-3
-
di infliggere al calciatore Blotta Simone (Soc. Folgore Rubiera) una ulteriore giornata di squalifica;
-
di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Folgore Rubiera Sig. Cerlini Emilio fino al 28/09/2016 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva titolo (Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 1bis C.G.S.);
-
di infliggere alla Soc. Folgore Rubiera l’ammenda di €. 150,00;
-
di non addebitare la tassa reclamo a carico della Soc. Vigor Carpaneto 1922.
OGGI AL CONI
Dopo questa sentenza la Folgore Rubiera ha fatto ricorso al CONI assistita dall' Avvoctao Grassani e come da titolo lo ha perso.