Prima B: Montagna - Marzolara da 2-1 a 0-3 a tavolino
Come era prevedibile accolto il ricorso del Marzolara che con questa vittoria balza al 2° posto in classifica. Respinto il Ricorso del Bellarosa nei confronti del Felino.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ATLETICO MONTAGNA – MARZOLARA DEL 28/09/2014
Il Giudice Sportivo, ha letto gli atti ufficiali, ed ha preso in esame il reclamo proposto dalla Soc. Marzolara e quindi OSSERVA: la Soc. Marzolara ha proposto reclamo, nei termini previsti C.G.S., in ordine alla irregolare posizione del calciatore Sig. Marchesini Leonardo (Soc. Atletico Montagna), che risulta aver partecipato alla gara in oggetto pur dovendo ancora scontare una giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Emilia nel Campionato Provinciale Juniores (gara di finale del 07/06/2014 - rif. Comunicato Ufficiale n° 47 del 11 giugno 2014 Deleg azione Provinciale Reggio Emilia); Verificato che tale ultimo provvedimento è stato assunto in riferimento alla gara: Montagna - Polisportiva Campeginese del “Campionato Juniores Provinciale Stagione Sportiva 2013/2014“; Rilevato che a norma dell'art. 22 comma 6 del C.G.S. “le squalifiche che non possono essere scontate nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate nella stagione sportiva o nelle stagioni successive”;
Rilevato che nella corrente stagione sportiva il calciatore Sig. Marchesini Leonardo è tesserato con la Soc. Atletico Montagna, e che lo stesso risulta essere stato utilizzato nella gara Atletico Montagna – Marzolara del 28/09/2014 (inserito in distinta con il n° 9);
Considerato che, una volta verificata la sussistenza dei fatti evidenziati nel ricorso, risulta quindi accertata l'irregolare partecipazione alla gara in oggetto da parte del sovra citato calciatore della Società Atletico Montagna;
Rilevato che a norma dell'art. 17 comma 5 C.G.S. la società che fa partecipare ad una gara un calciatore squalificato incorre nella punizione sportiva della perdita della gara; 410 410
PTM Delibera:
• di accogliere il reclamo proposto dalla società Marzolara, e di infliggere alla Società Atletico Montagna la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio:
ATLETICO MONTAGNA - MARZOLARA 0 – 3
• di infliggere al calciatore Marchesini Leonardo (Soc. Atletico Montagna) una ulteriore giornata di squalifica;
• di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Atletico Montagna Sig. Crovi Luca fino al 12/11/2014 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva titolo. ( Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S);
• di comminare alla Soc. Atletico Montagna l’ammenda di €. 120,00;
• di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Marzolara.
RESPINTO il ricorso del Bellarosa contro il Felino, perchè il giocatore non tesserato dei rossoblu non è entrato in campo.