Bologna chiusura campi: Nulla la ripetizione e 0-3 a tavolino
Il Giudice Sportivo applica il regolamento e smentisce il CRER e il Presidente Braiati che questa volta l'ha fatta davvero fuori dal vaso. Ora che succederà sulla ripetizione delle partite (erano 5) decretate dalla Federazione?
Lo avevamo previsto e si è avverato. La Federazione ha giocato sporco ed contro il ricorso dell’ Imola Calcio, il Giudica sportivo non ha potuto che dare lo 0-3 a tavolino. Le partite sospese per chiusura dei campi del Comune di Bologna erano 5, ma solo L' imola ha fatto ricorso. Ora che fine faranno le altre 4? Il Giudice dovrà prendere atto del referto arbitrale e dare lo 0-3 anche alle altre, come dice il regolamento? Comunque vada sarà una macchia che seguirà per sempre la gestione “famigliare” del CRER, che ci esce con le ossa rotte e con una figuraccia che non potrà passare inosservata ai vertici Federali Nazionali. Il Presidente Braiati, fa tante cose giuste, questo è inoppugnabile,ma a volte cade su cose che lasciano perplessi. Questa, suc cui è scivolato, è stata davvero una buccia di banana di quelle grosse, perché la buccia stessa, era segnalata sulla via, con cartelli che erano scritti nella storia dei regolamenti Federali. Lo sapevamo noi che sarebbe finita così e non lo sapeva lui? A beh, allora……
Ps: E che dire del Giudice Sportivo che non aveva applicato il regolamento? Ora lo fa soloperchè c'è stato un ricorso? E prima cosa si era bevuto? Questo Giudice di Bologna è davvero poca roba sul piano della giurisprudenza calcistica. Cacciatelo!!!!
Articolo Emiliagol - CRER: Si possono chiudere i campi! Lettera di accusa a Paolo Braiati
La decisione del Giudice Sportivo
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO IMOLA 2004
avverso riprogrammazione gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 33 del 6.3.2014
gara S.STEFANO - CALCIO IMOLA del 22.2.2014
L'A.S.D. CALCIO IMOLA 2004 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento e si riferisce all'art. 7, comma 2 delle "Comunicazione del C.R.E.R." riportate nel C.U. n. 6 del 22.8.2014 della Delegazione Provinciale di Bologna "La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale o dalla Delegazione competente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal C.G.S." ed all'art. 17, comma 1, del C.G.S. "La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di un gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3…..". "Pertanto, non potendo un Giudice Sportivo deliberare contro le decisioni della F.I.G.C.-L.N.D., chiediamo che la partita in oggetto sia confermata con il risultato di 0-3 a favore del CALCIO IMOLA 2004".
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che all'atto della iscrizione ai campionati le squadre dichiarano, ai sensi dell'art. 15 delle N.O.I.F., di avere la disponibilità di un idoneo campo di gioco;
- valutata per "disponibilità di un idoneo campo di gioco" la facoltà di utilizzare ed usare il bene senza limiti, restrizioni o condizionamenti di terzi estranei all'Organizzazione Federale, ciò comporta che, ove detta facoltà venga meno e ne consegue, come nella specie, l'impossibilità di effettuare una gara od anche solo l'impossibilità di valutare, da parte di chi a ciò è preposto, la praticabilità o meno del terreno di gioco, la responsabilità ricada sulla società ospitante, sottrattasi alla garanzia offerta al momento della affiliazione;
- preso atto che il giudizio sulla impraticabilità del campo è di esclusiva competenza dell'arbitro designato e che tale verifica non è potuta avvenire in quanto il campo era stato chiuso per disposizione del Comune di Bologna;
- accertato che, dal referto di gara, si rileva che , fatto l'appello delle due squadre e rispettato il tempo di attesa, il campo era ancora chiuso;
- considerate le istruzioni impartite dal C.R.E.R. e pubblicate sul C.U. n. 6 del 22.8.2013 della Delegazione Provinciale di Bologna (vedi il sopra riportato art. 7, comma 2);
- ritenuto che la mancata disponibilità del campo di gioco, quand'anche in presenza di un atto a lei non direttamente imputabile, implica la responsabilità dell'A.S.D. SANTO STEFANO, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del C.G.S., in relazione al già citato art. 15 delle N.O.I.F.,
d e l i b e r a
- di accogliere il ricorso proposto dall'A.S.D. CALCIO IMOLA 2004, infliggendo all'A.S.D. SANTO STEFANO la punizione sportiva della perdita per 0 - 3 della gara S.STEFANO - CALCIO IMOLA del 22.2.2014.
Nulla dispone per la tassa, non versata